Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr) Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull'affitto agricolo è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. b 1

La presente legge si applica all'affitto di: b.

aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale;

Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 5 cpv. 2 2

Il discendente può opporre questo diritto a un terzo soltanto se ne è fatta menzione nel registro fondiario.

Titolo prima dell'art. 21a

Sezione 7: Obblighi dell'affittuario e del locatore Art. 21a

Obbligo di gestire la cosa affittata

1

L'affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e segnatamente provvedere a una redditività durevole del suolo.

2 L'obbligo di gestire incombe personalmente all'affittuario. Questi può tuttavia, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a familiari, impie-

1 2 3

FF 2002 4208 RS 221.213.2 RS 211.412.11

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gati o membri di una comunità aziendale di cui fa parte o far eseguire singoli lavori da terzi.

Titolo prima dell'art. 22 Abrogato Art. 22a

Migliorie e modificazioni da parte dell'affittuario

1

L'affittuario può procedere soltanto con il consenso scritto del locatore a migliorie e modificazioni della cosa affittata che vanno al di là dell'ordinaria manutenzione nonché a cambiamenti nella gestione della cosa che potrebbero assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto.

2

Il locatore che ha dato il suo consenso può esigere il ripristino dello stato originale solo se ciò è stato convenuto per scritto.

Art. 22b

Violazione degli obblighi dell'affittuario

Il locatore può disdire l'affitto con preavviso scritto di sei mesi per la primavera successiva o l'autunno successivo se, nonostante l'ingiunzione o esortazione scritta del locatore, l'affittuario: a.

persiste nel violare l'obbligo di gestire di cui all'articolo 21a;

b.

persiste nel violare l'obbligo di manutenzione di cui all'articolo 22 capoverso 3;

c.

non elimina entro un termine adeguato una miglioria o una modificazione di cui all'articolo 22a, eseguita senza il consenso scritto del locatore.

Art. 31 cpv. 2 lett. a e b, 2bis lett. a e 3 2

L'autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti: a.

abrogata

b.

già prima dell'affitto particella per particella era sufficiente meno di un'unità standard e mezzo di manodopera per gestire l'azienda agricola;

2bis

L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola

se: a.

3

abrogata

Abrogato

Art. 33

Opposizione

1

Può essere fatta opposizione contro l'affitto complementare di un fondo che, secondo l'uso locale, è situato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda dell'affittuario complementare.

2 Sono legittimate a fare opposizione le persone che hanno un interesse degno di protezione e le autorità designate dal Cantone.

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3 L'opposizione va fatta presso l'autorità competente entro tre mesi da quando l'interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Dopo sei mesi dall'inizio dell'affitto, sono ammissibili soltanto le opposizioni fatte dalle autorità; il diritto d'opposizione delle autorità è perento dopo due anni dall'inizio dell'affitto.

Titolo prima dell'art. 35a

Capitolo 4: Fitto Sezione 1: Principi Art. 35a

Disposizioni contrattuali

1

Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura. Nella mezzadria il diritto dell'affittuario ai frutti è regolato dall'uso locale, salvo patto contrario.

2

Salvo patto contrario, le spese accessorie sono a carico dell'affittuario.

Titolo prima dell'art. 36 Abrogato Art. 36, rubrica Restrizioni di diritto pubblico Art. 43 cpv. 2 2

L'opposizione va fatta entro tre mesi da quando l'autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell'adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro due anni dall'inizio dell'affitto o dal momento dell'adeguamento del fitto.

Art. 58 cpv. 1 1

Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 60, rubrica Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore il 20 ottobre 1986

Art. 60a

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1

I contratti d'affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vigore come tali per la durata legale dell'affitto o per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell'affitto protratto giudizialmente.

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2

Se un siffatto contratto è disdetto per la fine della durata dell'affitto e l'affittuario chiede la protrazione giudiziale, l'intenzione del locatore di affittare l'azienda particella per particella non impedisce che si possa ragionevolmente pretendere da lui la protrazione dell'affitto.

II 1 La 2

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 20034 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

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