Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Acquisto della cittadinanza delle persone di origine svizzera e tasse) Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La legge sulla cittadinanza del 29 settembre 19522 è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo i testi tedesco e francese), lett. a, nonché cpv. 2 1

È cittadino svizzero dalla nascita: a.

il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;

2

Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto della cittadinanza fosse avvenuto con la nascita.

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo i testi tedesco e francese), lett. c e 2 1

La reintegrazione presuppone che il richiedente: c.

si conforma all'ordinamento giuridico svizzero; e

2

Se il richiedente non risiede in Svizzera si applica per analogia la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.

1 2

FF 2002 1736 RS 141.0

2001-2381

5883

Legge sulla cittadinanza

Art. 21 cpv. 2 2

Il richiedente che ha stretti vincoli con la Svizzera può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.

Art. 23, titolo marginale (concerne solo i testi tedesco e francese) e cpv. 2

2

Il richiedente che è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera per acquistarne o conservarne un'altra può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare la domanda anche se risiede all'estero.

Art. 26 Condizioni

1

La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente: a.

è integrato in Svizzera;

b.

si conforma all'ordinamento giuridico svizzero;

c.

non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

2

Se il richiedente non risiede in Svizzera si applicano per analogia le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 30

Minorenne apolide

1

Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda.

2

Egli acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 31 Abrogato Art. 31a Figlio di un genitore naturalizzato

1

Il figlio straniero che non è stato incluso nella naturalizzazione di un genitore può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, incluso l'anno precedente la domanda.

2

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero.

Art. 31b

Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera

5884

1

Il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l'ha persa prima ch'egli nascesse può, se ha

Legge sulla cittadinanza

stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata.

2

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo.

Art. 37 Inchieste

Le autorità federali possono incaricare l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

Tasse

1

Art. 38 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono prelevare, per le loro decisioni, al massimo tasse che coprano le spese procedurali.

2

La tassa federale è condonata in caso d'indigenza.

Art. 40 Abrogato Art. 51, titolo marginale (concerne solo il testo francese) Art. 57a Abrogato Art. 58 Reintegrazione di ex svizzere

1

La donna che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 20033 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.

2

Si applicano per analogia gli articoli 18, 24, 25 e 33-41.

Art. 58a Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere

1

Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

2

Egli acquista la cittadinanza cantonale e comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

3

RS ...; RU... (FF 2003 5883)

5885

Legge sulla cittadinanza

3

Se il figlio ha a sua volta figli che hanno stretti vincoli con la Svizzera, questi possono anch'essi presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

4

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32­41.

Art. 58b Abrogato Art. 58c Naturalizzazione agevolata del figlio di padre svizzero

1

Il figlio di padre svizzero, se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 ed è nato prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 20034 della presente legge, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età.

2

Compiuti i ventidue anni, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha stretti vincoli con la Svizzera.

3

Si applicano per analogia gli articoli 26 e 32-41.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 14 ottobre 20035 Termine di referendum: 22 gennaio 2004

4 5

RS ...; RU... (FF 2003 5883) FF 2003 5883

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