Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20042007 del 17 settembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta:
Art. 1 1
Per i contributi secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi.
2
L'importo è ripartito nel modo seguente: a.
2004:
236 milioni di franchi;
b.
2005:
258 milioni di franchi;
c.
2006:
292 milioni di franchi;
d.
2007:
313 milioni di franchi.
3
Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.
Art. 2 1
Per i contributi versati in virtù dell'articolo 20 LSUP per i cicli di studio nelle scuole universitarie professionali, segnatamente nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell'arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata, è stanziato un limite di spesa di 80 milioni di franchi per gli anni 20042007.
2
Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.
1 2 3
RS 101 FF 2003 2019 RS 414.71
2002-2221
6001
Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20042007. DF
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 17 settembre 2003
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
6002