Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004­2007 del 17 settembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta:

Art. 1 1

Per i contributi secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi.

2

L'importo è ripartito nel modo seguente: a.

2004:

236 milioni di franchi;

b.

2005:

258 milioni di franchi;

c.

2006:

292 milioni di franchi;

d.

2007:

313 milioni di franchi.

3

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.

Art. 2 1

Per i contributi versati in virtù dell'articolo 20 LSUP per i cicli di studio nelle scuole universitarie professionali, segnatamente nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell'arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata, è stanziato un limite di spesa di 80 milioni di franchi per gli anni 2004­2007.

2

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.

1 2 3

RS 101 FF 2003 2019 RS 414.71

2002-2221

6001

Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004­2007. DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 17 settembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

6002