Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria relativo alle questioni d'immigrazione

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria (qui di seguito denominati Parti contraenti): nell'intento di agevolare la cooperazione tra le Parti contraenti per una migliore applicazione delle disposizione relative alla migrazione delle persone e di rispettare e garantire i diritti fondamentali di tali persone, conformemente alle leggi in vigore in entrambi gli Stati; riaffermando il loro impegno comune per lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina e il traffico dei loro cittadini; desiderosi di facilitare il rimpatrio e la riabilitazione dei cittadini di una Parte contraente residenti senza dimora autorizzata sul territorio dell'altra Parte contraente, e di trattare tali persone in un modo degno e garante dei loro diritti umani; riferendosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati come emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati; convengono quanto segue:

Art. I

In generale

1. Le Parti contraenti seguono le disposizione del presente accordo per quanto concerne il modo in cui cooperano nell'ambito delle questioni relative all'immigrazione sui loro territori.

2. Le Parti contraenti si assistono reciprocamente alle condizioni definite nel presente accordo nel trattare le questioni relative all'immigrazione.

Art. II

Diritto nazionale sull'immigrazione

Le Parti contraenti applicano il presente accordo conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti nazionali.

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Dal testo originale francese.

2003-0809

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Questioni d'immigrazione. Accordo con la Nigeria

Art. III

Ammissione delle persone

1. Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell'altra, ammette sul proprio territorio le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni di entrata o di dimora vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, alla condizione che sia comprovato in virtù dell'articolo IV o V o dimostrato attraverso la procedura d'identificazione descritta nell'articolo VI, che tali persone possiedono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. Il motivo della richiesta deve figurare nella lettera di richiesta.

Art. IV

Procedura di rimpatrio

1. La procedura di rimpatrio ha luogo senza emissione di un documento di viaggio, se la persona in questione è in possesso di un passaporto nazionale valido di qualsiasi tipo (passaporto nazionale, collettivo o sostitutivo) o di un documento di viaggio valido e riconosciuto a livello internazionale.

2. Per agevolare la procedura di cui al capoverso 1, le Parti contraenti si scambiano una lista di tali documenti con i relativi facsimile.

3. Tutti i casi di rimpatrio di persone devono essere coordinati dalla Parte contraente richiedente, in collaborazione con la rappresentanza consolare della Parte contraente richiesta.

4. La Parte contraente richiedente fornisce almeno cinque giorni prima della data del rimpatrio i particolari relativi al volo e le indicazioni sulla persona da rimpatriare.

5. Conformemente alle esigenze nazionali, le Parti contraenti si informano reciprocamente sulle autorità competenti e sulla data alla quale ha effetto la decisione concernente l'allontanamento o il rimpatrio della persona in questione.

Art. V

Prova della cittadinanza

1. Nei casi diversi da quelli menzionati nell'articolo IV, la Parte contraente richiedente deve dimostrare che la persona in questione possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. In assenza di documenti nazionali riconosciuti, la persona da rimpatriare deve essere identificata e ricevere un documento di viaggio come cittadino di una o dell'altra Parte contraente, a condizione che presenti uno dei documenti o un'altra prova, menzionati nei capoversi 3 e 4 del presente articolo.

3. Conformemente al presente accordo, la prova della cittadinanza può essere fornita mediante: a)

certificati di cittadinanza che possono essere chiaramente attribuiti ad una persona;

b)

passaporti scaduti di ogni tipo (passaporti nazionali o sostitutivi);

c)

carte d'identità, comprese quelle temporanee e provvisorie;

d)

documenti ufficiali che indicano la cittadinanza della persona in questione;

e)

libretti di navigazione e libretti di servizio della navigazione;

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f)

informazioni inequivocabili fornite dalle autorità competenti;

g)

per la parte nigeriana, anche un certificato di Stato d'origine o un documento o certificato di viaggio CEDEAO emesso dalle autorità nigeriane;

h)

ogni altro documento riconosciuto dal Governo della Parte contraente richiesta che consenta di stabilire l'identità della persona in questione.

4. La presunzione della cittadinanza può in particolare essere fornita dai seguenti documenti: a)

fotocopie di qualsiasi documento elencato nel capoverso 3;

b)

patente di guida;

c)

carte d'identità aziendali;

d)

certificati di nascita;

e)

dichiarazioni di testimoni;

f)

dichiarazioni della persona in questione;

g)

lingua parlata dalla persona in questione. Tuttavia, la capacità di parlare una delle lingue della Parte contraente richiesta non determina automaticamente la cittadinanza della persona in questione;

h)

ogni altro documento (per es.: le impronte digitali), che possa contribuire a stabilire la cittadinanza della persona in questione.

5. Qualora vi sia presunzione della cittadinanza e se, dopo un'audizione, la Parte contraente richiesta ammette tale presunzione, entrambe le Parti contraenti ritengono reciprocamente stabilita la cittadinanza.

6. Entro quattro (4) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti o degli altri mezzi di prova menzionati nei capoversi 3 e 4, la Parte contraente richiesta emette un documento di viaggio valido trenta (30) giorni. Se necessario, la durata di validità di tale documento va prolungata.

7. I documenti elencati nei capoversi 3 e 4 costituiscono una prova o una presunzione di cittadinanza sufficienti, anche se sono scaduti.

Art. VI

Procedura speciale d'identificazione

1. Nei casi diversi da quelli menzionati negli articoli IV e V, salvo i casi in cui la cittadinanza è stata confutata conformemente all'articolo V capoverso 5, in cui non è possibile ottenere i documenti necessari o altre prove in grado di determinare la cittadinanza della persona in questione, ma esistono prove che consentono di presumere la cittadinanza, le autorità della Parte contraente richiedente possono richiedere ai funzionari diplomatici e consolari della Parte contraente richiesta di collaborare ad accertare la cittadinanza della persona in questione in base alla seguente procedura di identificazione: (i)

la persona in questione deve essere interrogata appena possibile, ma al più tardi entro dieci (10) giorni a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta;

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(ii) l'audizione deve aver luogo ovunque possibile; (iii) il risultato dell'audizione deve essere inviato alla Parte contraente richiedente il più presto possibile ma al più tardi entro cinque (5) giorni dalla data dell'audizione; (iv) se la cittadinanza della persona in questione è confermata, la Parte contraente richiesta emette, entro quattro (4) giorni lavorativi, un documento di viaggio valido trenta (30) giorni.

2. Le spese di viaggio sostenute per gli incontri consolari dai rappresentanti delle autorità consolari sul territorio della Parte contraente richiedente sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. VII

Condizioni di rimpatrio

Nell'ambito del presente accordo, il rimpatrio di migranti senza dimora autorizzata è soggetto alle seguenti condizioni: a)

conferma che il migrante senza dimora autorizzata possiede effettivamente la cittadinanza della Parte contraente richiesta;

b)

controlli dell'identità del migrante senza dimora autorizzata effettuati dalle autorità competenti prima della partenza dallo Stato della Parte contraente richiedente e all'arrivo nello Stato della Parte contraente richiesta.

Art. VIII

Assistenza reciproca

Ogni Parte contraente fornisce assistenza all'altra Parte contraente per consentire d'identificare le persone come cittadini svizzeri o nigeriani.

Art. IX

Costi

La Parte contraente richiedente sostiene le spese di trasporto delle persone da rimpatriare, incluse le scorte, fino all'aeroporto dello Stato della Parte contraente richiesta.

Art. X

Trasporto di bagagli

La Parte contraente richiedente consente alla persona da rimpatriare o da riammettere di portare con sé, nel Paese di destinazione, gli effetti personali legalmente acquisiti in conformità delle disposizioni del suo diritto nazionale.

Art. XI

Riammissione delle persone rimpatriate

1. Se prove successive dimostrano che la persona rimpatriata non possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la Parte contraente richiedente deve riammettere tale persona sul proprio territorio.

2. La richiesta di riammissione della persona secondo il capoverso 1 deve essere inoltrata entro 14 giorni dopo il rimpatrio. L'esecuzione del ritorno deve avvenire

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entro 16 giorni; la persona è quindi riammessa nel territorio della Parte contraente richiedente.

Art. XII

Diritti e responsabilità

L'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio elencati nel presente accordo non pregiudica alcun diritto o responsabilità acquisiti in precedenza conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti contraenti.

Art. XIII

Entrata delle persone rimpatriate

Il rimpatrio eseguito nell'ambito del presente accordo non pregiudica il diritto della persona in questione a rientrare sul territorio della Parte contraente richiedente, purché siano soddisfatte le necessarie condizioni d'entrata conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti contraenti.

Art. XIV

Effetto sul diritto internazionale

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale.

Art. XV

Autorità competenti

1. Il Consiglio federale svizzero designa il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Governo della Repubblica federale di Nigeria designa il Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Nigeria come rispettive autorità competenti per l'attuazione del presente accordo e per ogni altra questione ad esso collegata.

2. Le Parti contraenti hanno il diritto di designare per scritto e in qualsiasi momento un altro organo adeguato (ministero o dipartimento) al posto di quelli già designati nel capoverso 1.

Art. XVI

Scambio di informazioni

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le autorità competenti si scambiano per via diplomatica: a)

la lista del personale diplomatico e/o consolare presente sul territorio della Parte contraente richiedente, autorizzato a emettere documenti di viaggio;

b)

la lista degli aeroporti che possono essere usati per il rimpatrio delle persone;

c)

ogni altra informazione in grado di facilitare la comunicazione o l'adeguata attuazione del presente accordo.

Art. XVII

Protezione dei dati personali

1. Se per l'attuazione del presente accordo dati personali sono trasmessi dalle autorità competenti delle Parti contraenti, le informazioni devono riguardare solamente quanto segue: 5617

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a)

i dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, pseudonimi o soprannomi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e, se del caso, precedente);

b)

passaporto, carta d'identità o altri documenti d'identità e di viaggio e lasciapassare (numero, durata della validità, data di emissione, autorità emittente, luogo di emissione, ecc.);

c)

altri particolari necessari all'identificazione delle persone da trasferire;

d)

prove che permettano di stabilire o presumere in modo attendibile il possesso della cittadinanza;

e)

ogni altra informazione richiesta da una delle Parti contraenti e necessaria per esaminare la richiesta di riammissione conformemente al presente accordo;

f)

luoghi di soggiorno e itinerari;

g)

permessi di soggiorno o visti emessi da una delle Parti contraenti.

2. Le informazioni di cui al capoverso 1, come pure gli altri dati trasmessi nell'ambito del presente accordo, sono scambiati conformemente alle leggi nazionali di ciascuna Parte contraente.

3. I dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di ogni Parte contraente. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente assicurano la protezione di tutte le informazioni ricevute nell'ambito del presente accordo, conformemente alle loro leggi nazionali.

4. I dati personali comunicati ai fini dell'attuazione del presente accordo saranno raccolti, elaborati e protetti conformemente alle leggi nazionali. In particolare vanno rispettati i principi seguenti: a)

la Parte contraente richiesta utilizza i dati personali unicamente ai fini previsti dal presente accordo e alle condizioni determinate dalla Parte contraente richiedente;

b)

la Parte contraente richiesta informa, su domanda, la Parte contraente richiedente in merito all'uso dei dati personali comunicati;

c)

i dati personali possono essere comunicati e utilizzati unicamente dalle autorità competenti per l'attuazione del presente accordo. Per comunicare i dati ad altre persone, è necessario il consenso scritto della Parte contraente richiedente;

d)

la Parte contraente che ha comunicato i dati deve accertarsi che questi siano esatti, necessari e proporzionati allo scopo perseguito. Le restrizioni relative alla comunicazione dei dati previste nel diritto della Parte contraente richiedente vanno rispettate. Se i dati comunicati sono inesatti o se risulta che la trasmissione era indebita, la Parte contraente richiesta deve esserne immediatamente informata e procedere alla correzione o alla distruzione di tali dati;

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e)

le persone che ne fanno richiesta devono essere informate in merito alla comunicazione dei dati che le riguardano, come pure all'uso previsto, conformemente alle leggi nazionali della Parte contraente cui è stata richiesta tale informazione;

f)

i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente incarica un adeguato organo indipendente per il controllo del trattamento e dell'uso di tali dati;

g)

ciascuna Parte contraente protegge i dati personali comunicati contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

Art. XVIII

Assistenza tecnica

1. Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti delle loro capacità e risorse, ad assistersi reciprocamente sui seguenti punti: a)

rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti in applicazione del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria nonché l'assistenza tecnica;

b)

rafforzare la cooperazione tra le autorità e i funzionari consolari e responsabili delle questioni legate all'immigrazione (per es.: opportunità di formazione per i funzionari consolari e dell'immigrazione nigeriani);

c)

cooperare nell'ambito della lotta contro l'HIV/AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili;

d)

cooperare nel settore della reintegrazione professionale e sociale delle persone rimpatriate in Nigeria (per es.: acquisizione di competenze prima della partenza, programmi di reintegrazione, misure atte a promuovere il ritorno volontario);

e)

garantire reciprocamente un trattamento non discriminante tra i cittadini di ciascuna Parte contraente, conformemente alle norme internazionali dei diritti dell'uomo vincolanti per entrambe le Parti contraenti;

f)

prestare soccorso a tutte le persone riconosciute vittime della tratta di esseri umani, conformemente alle disposizioni del Protocollo addizionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, che completa la Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale.

2. Per applicare l'articolo XVIII, il Comitato menzionato nell'articolo XIX può essere incaricato di elaborare e proporre misure concrete stabilite dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

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Art. XIX

Attuazione dell'accordo

Per assicurare l'attuazione delle disposizioni e degli aspetti espressi nel presente accordo, in particolare per quanto riguarda la definizione di programmi e provvedimenti, compresi i capitoli relativi all'assistenza tecnica e alla cooperazione internazionale dell'articolo XVIII, è istituito un Comitato di Coordinamento formato dai rappresentanti delle Parti contraenti. Il comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. XX

Garanzia dei diritti dell'uomo

1. I cittadini di una Parte contraente non devono essere sottoposti a trattamenti contrari ai diritti e alle libertà garantite, tra le altre, dalle disposizioni del Patto sui diritti civili e politici. Ai fini del presente accordo, tali persone non devono essere trattate in modo inumano o degradante sul territorio dell'altra Parte contraente e non devono subire un uso abusivo della forza, tortura, trattamenti crudeli o degradanti durante il loro rimpatrio.

2. Ciascuna Parte contraente si impegna a: (i)

informare immediatamente ogni cittadino dell'altra Parte contraente posto in stato d'arresto del suo diritto di chiamare la sua ambasciata e, se lo richiede, di informare immediatamente l'ambasciata del suo arresto, conformemente alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni diplomatiche;

(ii) non sottoporre la persona arrestata a un uso abusivo della forza, a tortura, trattamenti crudeli, inumani o degradanti; (iii) consentire ai funzionari dell'ambasciata dell'altra Parte contraente un accesso illimitato per visitare e discutere in privato con i cittadini di tale Parte contraente in sua custodia; (iv) nel rimpatriare i migranti senza dimora autorizzata, concedere al personale autorizzato delle autorità competenti dello Stato di destinazione la possibilità di accertare l'identità del migrante in questione e assicurarsi che questi sia debitamente informato prima di eseguire il rimpatrio.

Art. XXI

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia scaturita dall'interpretazione o dall'attuazione del presente accordo deve essere risolta attraverso consultazioni reciproche e scambi di opinione orali o scritti tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. XXII

Modifiche

Ogni modifica o revisione del presente accordo deve essere fatta per scritto ed entra in vigore soltanto dopo l'approvazione di entrambe le Parti contraenti, conformemente all'articolo XXIV capoverso 2.

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Art. XXIII

Applicazione

Il presente accordo vale anche per il Principato del Liechtenstein e per i suoi cittadini.

Art. XXIV

Entrata in vigore

1. Ciascuna Parte contraente informa l'altra per via diplomatica non appena sono espletate le procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo l'ultima notifica per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

Art. XXV

Sospensione

Ciascuna Parte contraente può, dopo aver consultato l'altra Parte contraente, sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni del presente accordo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale o salute pubblica. La sospensione deve essere notificata immediatamente per scritto all'altra Parte contraente.

Art. XXVI

Denuncia

1. Il presente accordo è denunciabile da entrambe le Parti contraenti per mezzo di preavviso scritto all'altra Parte; la denuncia ha effetto sei (6) mesi dopo il ricevimento del preavviso.

2. Dopo la denuncia del presente accordo, le sue disposizioni, come pure quelle di ogni protocollo o accordo conclusi a parte, oppure di convenzioni aggiuntive fatte a tale riguardo, continuano a disciplinare tutti gli obblighi esistenti o in corso, assunti nell'ambito del presente accordo o ad esso collegati, fino alla loro completa esecuzione.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno sottoscritto il presente accordo.

Fatto ad Abuja il 9 gennaio 2003 in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per la Repubblica federale di Nigeria:

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