Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (11a revisione dell'AVS) Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 20001, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale3; ...

Art. 1a cpv. 2 lett. c e cpv. 6 2

Non sono assicurati: c.

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, i dipendenti che non hanno un datore di lavoro tenuto a versare contributi e le persone senza attività lucrativa, per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

6

Per determinate attività il Consiglio federale può disporre che persone con domicilio all'estero le quali svolgono una di queste attività in Svizzera per un periodo di tempo relativamente breve siano esonerate, su loro richiesta, dall'obbligo assicurativo.

1 2 3

FF 2000 1651 RS 831.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111­113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2000-0432

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11a revisione dell'AVS. LF

Art. 2 cpv. 4 e 5 4 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 706 franchi all'anno.

5

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo commisurato alle loro condizioni sociali. Il contributo minimo ammonta a 706 franchi all'anno. I contributi sono graduati allo stesso modo di quelli di cui all'articolo 10 capoversi 1bis e 1ter.

Art. 3 cpv. 1, secondo periodo, e cpv. 4 1 ... Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino:

a.

alla fine del mese in cui compiono i 65 anni; oppure

b.

alla fine del mese che precede quello in cui ricevono anticipatamente la rendita intera di vecchiaia.

4 Il capoverso 3 si applica anche durante l'intero anno civile in cui il matrimonio è contratto oppure è sciolto.

Art. 4 cpv. 2 2

Il Consiglio federale può escludere dal calcolo dei contributi i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero.

Art. 5 cpv. 3 lett. b e 5 3

Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti: b.

5

dopo l'ultimo giorno del mese in cui essi compiono i 65 anni.

Abrogato

Art. 6 cpv. 1, terzo periodo 1 ... Se il salario determinante è inferiore a 50 700 franchi all'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 7

3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può stabilire salari complessivi per i familiari che collaborano nell'azienda agricola.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

Art. 8

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

1 Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 50 700 franchi, ma è almeno di 8500 franchi all'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è di 8400 franchi o inferiore, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 353 franchi all'anno, salvo se ha già pagato questo importo sul suo salario determinante. In questo caso può chiedere che l'importo sia riscosso secondo l'aliquota più bassa della tavola scalare.

3

Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su un reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, fino a concorrenza della rendita mensile massima di vecchiaia, siano prelevati soltanto su richiesta dell'assicurato.

Art. 9bis

Adeguamento del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i limiti della tavola scalare di cui agli articoli 6 e 8 nonché il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

Art. 10 cpv. 1­1quater, 2 e 2bis 1

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano contributi secondo le loro condizioni sociali. Tali condizioni sono determinate sulla base della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita, convertito in sostanza con il fattore 20.

Per le persone coniugate si tiene conto della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita di entrambi i coniugi.

1bis Sulla

sostanza sono riscossi i seguenti contributi:

a.

sulla parte della sostanza al di sotto del limite inferiore di cui al capoverso 1ter, il contributo minimo di 353 franchi;

b.

sulla parte della sostanza compresa fra il limite inferiore e il limite superiore di cui al capoverso 1ter, un contributo supplementare pari al 5,6 per cento del reddito della sostanza;

c.

sulla parte della sostanza al di sopra del limite superiore di cui al capoverso 1ter, un contributo supplementare dell'8,4 per cento del reddito della sostanza.

1ter Il reddito della sostanza è calcolato sulla base di un tasso d'interesse del 3 per cento. Il Consiglio federale stabilisce il limite inferiore e il limite superiore per l'applicazione delle aliquote di contribuzione secondo il capoverso 1bis.

1quater Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori al contributo minimo, incluso il contributo di un

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11a revisione dell'AVS. LF

eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato, se questi non esercita durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

2

Pagano il contributo minimo: a.

gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al termine dell'anno civile nel quale compiono i 25 anni;

b.

le persone senza attività lucrativa che beneficiano del reddito minimo o di altre prestazioni dell'aiuto sociale statale;

c.

le persone senza attività lucrativa assistite finanziariamente da terzi.

2bis

Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere ch'essi paghino contributi più elevati.

Titolo prima dell'art. 11

IV. Riduzione dei contributi Art. 11 cpv. 2 2 Il contributo minimo il cui pagamento costituisse un onere troppo grave per una persona assicurata obbligatoriamente è assunto dal Cantone di domicilio a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità da questo designata.

Art. 14 cpv. 5 e 6 5 Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi.

6 Il Consiglio federale emana prescrizioni su una procedura di conteggio semplificata applicabile ai lavoratori occupati temporaneamente e ai lavoratori con bassi salari.

Art. 16 cpv. 1, primo e secondo periodo, cpv. 2, quarto periodo, e cpv. 3, secondo e terzo periodo 1 I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione emanata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA4, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. ...

4

RS 830.1

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

2

... L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. ...

3 ... In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, in un anno a contare dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato.

Art. 18 cpv. 2bis e 4 2bis Nel caso di persone che hanno cambiato cittadinanza, per il diritto alla rendita è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della rendita.

4

Salvo obblighi internazionali contrari, il Consiglio federale può subordinare il rimborso dei contributi AVS a favore di cittadini di altri Stati all'applicazione della reciprocità da parte del Paese d'origine. Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, a concludere convenzioni di reciprocità.

Art. 21 cpv. 1 1

Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni.

Art. 23 cpv. 1 e 5 1

Hanno diritto a una rendita vedovile le vedove e i vedovi che: a.

al momento della vedovanza hanno uno o più figli; oppure

b.

prima della vedovanza avevano uno o più figli durante almeno 5 anni.

5

Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 24 1

5

Disposizioni particolari

Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita vedovile se: a.

al momento della vedovanza si occupavano di una persona che conferiva loro diritto ad accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29septies;

b.

prima della vedovanza si erano occupate durante almeno 5 anni di una persona che conferiva loro diritto ad accrediti per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29septies;

c.

al momento della vedovanza hanno raggiunto l'età di cui all'articolo 21.

RS 281.1

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11a revisione dell'AVS. LF

2

Le vedove hanno diritto a un'indennità d'importo pari a una rendita annua secondo l'articolo 36 capoverso 1 se non adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita vedovile secondo l'articolo 23 capoverso 1 o 24 capoverso 1, sempre che al momento della vedovanza avevano compiuto i 45 anni e il matrimonio era durato almeno 5 anni.

3

Oltre alle cause d'estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita vedovile si estingue quando l'ultimo figlio del vedovo ha compiuto i 18 anni.

Art. 24a

Coniugi divorziati

1

Alla morte dell'ex coniuge, le persone divorziate hanno diritto a una rendita vedovile se:

2

a.

hanno uno o più figli in comune con l'ex coniuge; e

b.

hanno diritto a una rendita a titolo di contributo di mantenimento ai sensi dell'articolo 126 capoverso 1 del Codice civile6.

Sono equiparati ai figli ai sensi del capoverso 1: a.

i figli dell'ex coniuge defunto che, al momento della morte di costui, vivono in comunione domestica con la persona divorziata e vengono da essa affiliati ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3;

b.

i figli elettivi ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3, affiliati durante il matrimonio comune, che, al momento della morte dell'ex coniuge, vivono in comunione domestica con la persona divorziata e vengono da essa adottati.

2 Il diritto alla rendita si estingue con la morte o il passaggio a nuove nozze, ma in ogni caso con il venir meno del diritto al contributo di mantenimento ai sensi dell'articolo 126 capoverso 1 del Codice civile. Per l'uomo divorziato il diritto alla rendita si estingue anche allorché il più giovane dei figli avuti in comune con la ex moglie compie i 18 anni.

Art. 24b cpv. 2 2

Il Consiglio federale disciplina il concorso tra indennità unica alla vedova e rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 29bis cpv. 2, secondo periodo 2 ... Disciplina gli effetti dei contributi e dei periodi di contributo successivi alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia.

Art. 29quinquies cpv. 4 lett. b, secondo periodo Abrogato

6

RS 210

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

Art. 29septies cpv. 1, primo periodo, e 3, primo periodo 1

Gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente oppure di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, con un'invalidità almeno di grado medio, hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono. ...

3

Il Consiglio federale può precisare il criterio della raggiungibilità. ...

Art. 30 cpv. 1 1

I redditi dell'attività lucrativa sono rivalutati di anno in anno in funzione dell'indice delle rendite di cui all'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

Art. 30bis, rubrica e primo periodo Disposizioni per il calcolo delle rendite Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale emana disposizioni vincolanti. ...

Art. 30ter cpv. 3 3

Il reddito dei lavoratori soggetto all'obbligo di contribuzione è annotato nel conto individuale sotto l'anno in cui è stato versato. Il reddito è tuttavia annotato sotto l'anno al quale si riferisce se il lavoratore: a.

non è più al servizio del datore di lavoro quando il salario gli viene versato;

b.

fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno precedente per il quale è stato versato un importo inferiore al contributo minimo.

Art. 33ter cpv. 1, 2 e 4 1

Il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie, di regola ogni tre anni per l'inizio dell'anno civile, all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando un nuovo indice delle rendite su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2 L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo determinati dall'Ufficio federale di statistica.

4 Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subìto un aumento di oltre il 4 per cento rispetto allo stato dell'indice determinante per l'ultimo adeguamento delle rendite.

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11a revisione dell'AVS. LF

Art. 33quater

Finanziamento dell'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

Se si profila che il Fondo di compensazione dell'AVS scenderà al di sotto del 70 per cento dell'importo corrispondente alle spese di un anno e se il finanziamento dell'adeguamento delle rendite previsto dall'articolo 33ter non è garantito in altro modo, tale adeguamento presuppone che il popolo e i Cantoni approvino un aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto. I proventi ottenuti con tale aumento devono garantire il finanziamento dell'applicazione dell'articolo 33ter per un periodo di almeno cinque anni. Se tale condizione non è adempiuta, il Consiglio federale propone di adeguare le rendite solo all'evoluzione dei prezzi.

Art. 36

5. Rendita vedovile

1

La rendita vedovile ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

2 Per le vedove che hanno raggiunto l'età di pensionamento di cui all'articolo 21, la rendita vedovile ammonta all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

3

La rendita vedovile delle persone divorziate è ridotta nella misura in cui supera l'importo degli alimenti stabilito nella sentenza di divorzio.

Art. 37 cpv. 1 1 La rendita per orfani ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

Art. 39

Rinvio della rendita di vecchiaia

1

Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare l'inizio della riscossione di metà o dell'intera rendita di 60 mesi al massimo.

Durante tale periodo è possibile in qualunque momento revocare il rinvio a partire dall'inizio del mese successivo.

2

Il passaggio dal rinvio della mezza rendita al rinvio della rendita intera è escluso. Il Consiglio federale può escludere il rinvio in determinati casi.

3

La rendita è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni non ricevute.

4

Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d'aumento per donne e uomini e disciplina la procedura.

Art. 40 1

Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia

Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticipare la riscossione della mezza rendita dopo aver compiuto i 59 anni e della mezza rendita o della rendita intera dopo aver compiuto i 62 anni. L'anticipazione può tuttavia comprendere al massimo 36 rendite mensili intere; l'anticipazione di due mezze mensilità è equiparata a quella di una mensilità intera.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

2

L'importo della rendita è calcolato per il primo giorno del mese a partire dal quale la rendita è riscossa anticipatamente. Se si passa dall'anticipazione della mezza rendita all'anticipazione della rendita intera la rendita non viene nuovamente calcolata.

3

La riscossione anticipata si applica solo a prestazioni future e non ha effetto retroattivo. Il passaggio dall'anticipazione della rendita intera all'anticipazione della mezza rendita è escluso.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

Art. 40bis

Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia e, contemporaneamente, diritto a una rendita d'invalidità o vedovile

1 Se i presupposti per una rendita dell'assicurazione per l'invalidità sono adempiuti, dopo i 59 anni al posto della rendita d'invalidità è possibile anticipare la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia. Viene ridotta solo la parte della rendita di vecchiaia che supera l'importo della rendita d'invalidità che sarebbe dovuta senza l'anticipazione.

2

Se i presupposti per una rendita vedovile sono adempiuti, dopo i 59 anni la persona vedova può, al posto della rendita per superstiti, anticipare la riscossione dell'intera rendita di vecchiaia. La riduzione è applicata solo alla parte della rendita di vecchiaia che supera l'importo della rendita vedovile che sarebbe dovuta senza l'anticipazione.

Art. 40ter

Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata

1

La rendita è ridotta del controvalore attuariale delle prestazioni riscosse anticipatamente.

2

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione per donne e uomini e disciplina la procedura.

Art. 43bis cpv. 1, secondo periodo 1

... La riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia è equiparata alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

Art. 44

Versamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi

1

Di regola le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono versati su un conto bancario o postale. A sua richiesta, possono essere versati direttamente al beneficiario. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

2

Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima intera sono versate in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA7 una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

7

RS 830.1

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11a revisione dell'AVS. LF

Art. 52

Responsabilità

1

Il datore di lavoro deve risarcire i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono subordinatamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, tutte rispondono solidalmente per il danno intero.

3 Le pretese di risarcimento si prescrivono se non sono fatte valere entro un anno dalla conoscenza del danno. In caso di fallimento il termine di un anno decorre dalla pubblicazione della graduatoria e dell'inventario o, in mancanza di essa, con l'interruzione del fallimento. In caso di concordato, esso decorre con la decisione. Le pretese di risarcimento si prescrivono in ogni caso allo scadere di cinque anni dal verificarsi del danno. Tuttavia, se il diritto penale prevede un termine più lungo, è applicabile quest'ultimo.

4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento dei danni mediante decisione formale.

5

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA8, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

6

La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa.

Art. 87, terzo comma ...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore salari da cui sono stati dedotti i contributi e, invece di pagare successivamente alla cassa di compensazione i contributi dovuti dal lavoratore, li utilizza lui stesso o li adopera per soddisfare altre pretese, ...

Art. 90

Notifica di sentenze e di dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.

Art. 102 cpv. 1 lett. e­g 1

Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con: e.

8

le entrate provenienti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e destinate all'assicurazione;

RS 830.1

5790

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

f.

i proventi delle riserve monetarie inutilizzate e liberate dalla Banca nazionale svizzera, per quanto non destinate ad altri scopi in virtù della Costituzione o della legge;

g.

il provento della tassa sulle case da gioco.

Art. 104 cpv. 1 1

La Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dal prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate e dalla sua parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto riscossa a favore dell'assicurazione. Essa preleva il suo contributo dalla riserva di cui all'articolo 111.

Art. 107 cpv. 3 3

Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo corrispondente al 70 per cento delle uscite di un anno.

Art. 111 I proventi del prodotto netto dell'imposta sul tabacco e dell'imposta sulle bevande distillate nonché la parte dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto riscossa a favore dell'assicurazione sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

II Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (11a revisione dell'AVS) a. Età di pensionamento delle donne Fino al 31 dicembre 2008, per l'età di pensionamento delle donne si applica l'articolo 21 nel tenore del 7 ottobre 1994. Ciò vale per: a.

il diritto alla rendita;

b.

la fine dell'obbligo contributivo di donne senza attività lucrativa o che lavorano nell'azienda del marito.

b. Riscossione anticipata della rendita 1 Dall'entrata in vigore della presente modifica, gli uomini possono beneficiare della riscossione anticipata di 24 rendite mensili intere al massimo e le donne di 12 rendite mensili intere al massimo. Dal 1° gennaio 2005, gli uomini possono beneficiare della riscossione anticipata di 36 rendite mensili intere al massimo e le donne di 24 rendite mensili intere al massimo.

2

Le rendite di vecchiaia anticipate delle donne nate fino al 1947 compreso sono ridotte al massimo del 3,4 per cento per anno di riscossione anticipata.

3 Le rendite di vecchiaia anticipate delle donne delle classi d'età 1948­1952 sono ridotte nel modo seguente:

5791

11a revisione dell'AVS. LF

a.

del 3,4 per cento, le prime 12 rendite intere mensili riscosse anticipatamente;

b.

secondo l'aliquota attuariale di riduzione, dalla 13a alla 36a rendita intera mensile riscossa anticipatamente.

4

Le persone che riscuotono una rendita anticipata di vecchiaia ridotta secondo le norme in vigore fino all'entrata in vigore della presente modifica beneficiano del tasso di riduzione previsto dalle nuove disposizioni. L'avente diritto riscuote la rendita che gli è più favorevole. La rendita con il nuovo tasso di riduzione è accordata al più presto a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme.

c. Rendite vedovili 1

Le rendite vedovili e per orfani il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS) rimangono sottoposte al diritto anteriore.

2

Se il diritto alla rendita è sorto il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS) o successivamente, alle rendite vedovili e per orfani si applicano le seguenti aliquote percentuali: Diritto sorto

Ammontare della rendita vedovile

Ammontare della rendita per orfani

in per cento della corrispondente rendita di vecchiaia

a.

b.

c.

d.

e.

tra il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS) e il 31 dicembre ...

(anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 5) tra il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 6) e il 31 dicembre ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS +8) tra il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 9) e il 31 dicembre ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 11) tra il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 12) e il 31 dicembre ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 14) il 1° gennaio ...0 (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 15) o successivamente

80

40

75

45

70

50

65

55

60

60

3

Le donne che adempiono le condizioni di cui all'articolo 24 capoverso 2 hanno diritto: a.

5792

in caso di vedovanza prima del 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 5), invece dell'indennità unica, a una rendita vedovile pari all'80 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia;

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

b.

in caso di vedovanza tra il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 5) e il 31 dicembre ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 12), invece dell'indennità unica, a una rendita vedovile il cui importo, pari al 75 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia nel ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 5), è ridotto annualmente di 5 punti percentuali fino a raggiungere il 40 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia nel ...

(anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 12);

c.

in caso di vedovanza il 1° gennaio ... (anno dell'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS + 13) o successivamente, a un'indennità unica d'importo pari a una rendita annua ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1.

d. Coordinamento con la 1a revisione della LPP Se la modifica della LPP del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP)9 entra in vigore dopo la presente modifica legislativa (11a revisione dell'AVS), il Consiglio federale adegua alle nuove circostanze l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13 LPP), l'aliquota di conversione (art. 14 LPP) e le aliquote degli accrediti di vecchiaia (art. 16 LPP).

III Per la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, il Consiglio federale è autorizzato a specificare nel testo delle disposizioni transitorie l'anno esatto d'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS.

IV La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

V 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 octobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 14 ottobre 200310 Termine di referendum: 22 gennaio 2004 9 10

RS 831.40; RU ... (FF 2003 5803) FF 2003 5781

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11a revisione dell'AVS. LF

Allegato (cifra IV)

Modifica del diritto vigente I seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Decreto federale del 20 marzo 199811 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI Art. 2 cpv. 1, 2, secondo periodo, e 3 Abrogati 2. Legge federale del 19 giugno 195912 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 3 cpv. 1 e 1bis 1

La legge sull'AVS13 è applicabile per analogia al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. Il contributo minimo per le persone assicurate obbligatoriamente è di 59 franchi all'anno e per quelle assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2 della legge sull'AVS di 118 franchi all'anno. I contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto fra la percentuale summenzionata e l'aliquota di contribuzione non ridotta secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9bis di tale legge è applicabile per analogia.

1bis

Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo per le persone assicurate obbligatoriamente è di 59 franchi all'anno e per quelle assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2 della legge sull'AVS di 118 franchi all'anno. I contributi sono graduati allo stesso modo dei contributi secondo l'articolo 10 capoversi 1bis e 1ter della legge sull'AVS.

L'articolo 9bis di tale legge è applicabile per analogia.

Art. 6 cpv.2bis 2bis Nel caso di persone che hanno cambiato cittadinanza, per il diritto alle prestazioni è determinante la cittadinanza posseduta durante la riscossione della prestazione.

11 12 13

RS 641.203 RS 831.20 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781)

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

Art. 10 cpv. 1, secondo periodo 1

... Tale diritto si estingue al più tardi appena l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS14.

Art. 22 cpv. 2, secondo periodo 2

... Il diritto si estingue al più tardi appena l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia o alla fine del mese in cui raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS15.

Art. 25ter cpv. 1 e 1bis 1

Sulle indennità giornaliere, inclusi i supplementi, devono essere pagati i contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

1bis

La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195216 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Art. 30

Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge sull'AVS17 o muore.

Art. 42 cpv. 1, secondo periodo 1 ... L'assegno è versato al più presto dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e al più tardi sino alla fine del mese in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera secondo l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS18 o in cui raggiunge l'età di pensionamento . ...

Art. 77 cpv. 1 lett. e 1

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

14 15 16 17 18

RS 831.10 RS 831.10 RS 836.1 RS 831.10 RS 831.10

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11a revisione dell'AVS. LF

e.

dalle entrate derivanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e destinate all'assicurazione.

Art. 78ter

Parte della Confederazione nel prodotto dell'IVA

Il 15 per cento del prodotto dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto destinato all'assicurazione per l'invalidità è accreditato di volta in volta alla riserva della Confederazione per l'assicurazione.

3. Legge federale del 19 marzo 196519 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 2b

Vedove, vedovi e orfani

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2: a.

le persone vedove;

b.

gli orfani che non hanno ancora compiuto i 18 anni. Per gli orfani ancora in formazione, l'articolo 25 capoverso 5 LAVS20 è applicabile per analogia.

Art. 3c cpv. 1 lett. d 1

I redditi determinanti comprendono: d.

le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. In caso di riscossione anticipata della rendita conformemente all'articolo 40 LAVS21, è computata la rendita intera al posto della mezza rendita versata;

4. Legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 10 cpv. 2 2

Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:

19 20 21 22

a.

è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13);

b.

è sciolto il rapporto di lavoro;

c.

non è più raggiunto il salario minimo;

d.

termina il diritto a indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della scadenza del termine quadro.

RS 831.30 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) RS 831.40

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

Art. 13

Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al compimento dei 65 anni (età ordinaria di pensionamento). Si estingue con la morte.

Art. 13a

Età flessibile di pensionamento

1

L'assicurato può riscuotere anticipatamente l'intera o la mezza prestazione di vecchiaia dopo il compimento dei 59 anni.

2

Per riscuotere anticipatamente l'intera prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve terminare il rapporto di lavoro. Per riscuotere anticipatamente la mezza prestazione di vecchiaia deve ridurre l'ultimo salario annuo (art. 7 cpv. 2) di almeno un terzo.

3

L'assicurato può rinviare la riscossione dell'intera o della mezza prestazione di vecchiaia fino ai 70 anni.

4

In caso di rinvio della riscossione dell'intera prestazione di vecchiaia, il salario annuo secondo l'articolo 7 capoverso 2 deve ammontare ad almeno due terzi del salario annuo riscosso dall'assicurato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 13). In caso di rinvio della riscossione della mezza prestazione di vecchiaia, il salario annuo (art. 7 cpv. 2) deve ammontare ad almeno un terzo del salario annuo riscosso dall'assicurato al compimento dell'età ordinaria di pensionamento (art. 13).

5 Se la riscossione della rendita di vecchiaia viene anticipata o rinviata, l'istituto di previdenza deve adeguare corrispondentemente l'aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 200323).

6 Se l'assicurato riscuote anticipatamente la mezza prestazione di vecchiaia, gli importi limite giusta gli articoli 2, 7, 8 e 46 sono dimezzati.

7

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che: a.

l'assicurato può riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia prima di compiere i 59 anni;

b.

le possibilità di riscuotere anticipatamente o di rinviare le prestazioni di vecchiaia siano graduate in modo più dettagliato di quanto previsto nei capoversi 1 e 3.

8

L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, oltre all'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LFLP24, l'assicurato può operare ulteriori versamenti per compensare in tutto o in parte la riduzione della rendita in caso di riscossione anticipata della prestazione di vecchiaia. Provvede in tal ambito a garantire che non vengano versate prestazioni più elevate di quelle che, senza detti ulteriori versamenti, sarebbero versate al raggiungimento dell'età ordinaria regolamentare di pensionamento.

23 24

Queste disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 concernono la 1a revisione della LPP; RS 831.40; RU ... (FF 2003 5781) RS 831.42

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11a revisione dell'AVS. LF

Art. 14 cpv. 1 1

La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia (aliquota di conversione) che l'assicurato ha acquisito raggiungendo l'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 13 o all'inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia ai sensi dell'articolo 13a capoverso 1.

Art. 17

Rendita per figli

1

Gli assicurati che riscuotono una rendita di vecchiaia giusta gli articoli 13 e 13a hanno diritto a una rendita per figli d'importo equivalente a quella per orfani per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani.

2

Se riscuotono una mezza rendita di vecchiaia, la rendita per figli è dimezzata.

Disposizione transitoria nell'ambito della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003 (11a revisione dell'AVS) Aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne A partire dall'entrata in dell'11a revisione dell'AVS, l'età ordinaria di pensionamento delle donne prevista nella LAVS vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP.

5. Legge del 17 dicembre 199325 sul libero passaggio Art. 2 cpv. 1bis 1bis

Il versamento anticipato di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 13a della legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e le altre possibilità regolamentari di anticipazione sono considerate caso di previdenza solo nella misura in cui l'assicurato fa effettivamente valere il suo diritto alla prestazione di vecchiaia. In caso di versamento anticipato di una parte della prestazione di vecchiaia, il diritto alla prestazione d'uscita è ridotto in modo corrispondente. Per contro, se l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento anticipato al momento della sua uscita dall'istituto di previdenza e non esercita attività lucrativa e non è annunciato quale disoccupato, è possibile unicamente il versamento della prestazione di vecchiaia legale o regolamentare.

25 26

RS 831.42 RS 831.40

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

6. Legge federale del 20 marzo 198127 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 22

Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA28, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto riceve una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.

7. Legge federale del 19 giugno 199229 sull'assicurazione militare Art. 29 cpv. 3 e 3bis 3

Sull'indennità giornaliera devono essere pagati i contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

3bis

Questi contributi sono assunti per metà dall'assicurato e per metà dall'assicurazione militare.

Art. 43 cpv. 1 1 Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto i 65 anni, nonché le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto i 65 anni.

Art. 47 cpv. 1 1

Dal momento in cui l'assicurato invalido ha raggiunto i 65 anni, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è versata come rendita di vecchiaia calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

Art. 51 cpv. 4 4

Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto i 65 anni, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto i 65 anni, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante un guadagno corrispondente al 20 per cento del guadagno massimo assicurato.

27 28 29

RS 832.20 RS 830.1 RS 833.1

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11a revisione dell'AVS. LF

8. Legge del 25 settembre 195230 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 19a cpv. 1 e 1bis 1

Sull'indennità devono essere pagati i contributi: a.

all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

1bis

I contributi sono assunti per metà dalla persona che presta servizio e per metà dal Fondo di compensazione delle indennità per perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195231 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Art. 27 cpv. 1 e 2 1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS32, eccettuate le persone assicurate conformemente all'articolo 2 della legge sull'AVS.

2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo corrispondente alle loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 13 franchi. I contributi di questi assicurati nonché i contributi secondo la tavola scalare sono graduati allo stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto fra la percentuale summenzionata e l'aliquota di contribuzione non ridotta secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. Gli articoli 9bis e 10 di tale legge sono applicabili per analogia.

9. Legge del 25 giugno 198233 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b e f 1

È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) colui che: in quanto salariato (art. 10 LPGA34) è assicurato nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è tenuto a pagare i contributi per il reddito di un'attività dipendente;

a.

30 31 32 33 34

RS 834.1 RS 836.1 RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) RS 837.0 RS 830.1

5800

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. LF

b.

2

in quanto datore di lavoro (art. 11 LPGA) è tenuto a pagare i contributi giusta l'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 194635 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: b.

concerne soltanto il testo tedesco

f.

le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

Art. 8 cpv. 1 lett. d 1 L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: d.

ha terminato la scuola dell'obbligo e non ha raggiunto l'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 LAVS36 né percepisce anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS o una prestazione intera di vecchiaia della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 13a della legge federale del 25 giugno 198237 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 13 cpv. 3 Abrogato Art. 18c

Entità del diritto in caso di riscossione di prestazioni di vecchiaia

1

Per gli assicurati che riscuotono anticipatamente la mezza rendita di vecchiaia dell'AVS o una parte delle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, il diritto all'indennità corrisponde al massimo a un'idoneità al collocamento del 50 per cento.

2 Insieme alle rendite di vecchiaia anticipate dell'AVS e alle prestazioni di vecchiaia anticipate della previdenza professionale e a un guadagno intermedio, l'indennità giornaliera non deve superare il guadagno assicurato percepito prima dell'inizio della riscossione anticipata.

3 Le prestazioni di vecchiaia ordinarie o anticipate di un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia sono dedotte dall'indennità di disoccupazione sempre che non vi sia riscossione anticipata secondo il capoverso 1.

Art. 22a cpv. 2, primo periodo 2

La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. ...

35 36 37

RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) RS 831.10; RU ... (FF 2003 5781) RS 831.40

5801

11a revisione dell'AVS. LF

5802