Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 18 maggio 2003 del 14 febbraio 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 18 maggio 2003 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ la modifica del 4 ottobre 2002 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM, FF 2002 5841); ­ la legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, FF 2002 5822); ­ l'iniziativa popolare del 14 marzo 1997 «per delle pigioni corrette» (FF 2002 2468); ­ l'iniziativa popolare del 1° maggio 1998 «per una domenica senz'auto ogni stagione ­ una prova per quattro anni (Iniziativa per le domeniche)» (FF 2002 7269); ­ l'iniziativa popolare del 9 giugno 1999 «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)» (FF 2002 7261); ­ l'iniziativa popolare del 14 giugno 1999 «Parità di diritti per i disabili» (FF 2002 7264); ­ l'iniziativa popolare del 28 settembre 1999 «Corrente senza nucleare ­ Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)» (FF 2002 7267); ­ l'iniziativa popolare del 28 settembre 1999 «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)» (FF 2002 7265) e ­ l'iniziativa popolare del 26 ottobre 1999 «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)» (FF 2002 2471).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1, RU 2002 3193; LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11, RU 2002 1755, 3200; ODP); 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51, RU 2002 1758), come anche le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460) e del 14 giugno 2002 (FF 2002 4136);

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2003-0341

Votazione popolare

23 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 gennaio 2003 concernente l'accertamento dei risultati di votazioni popolari federali mediante apparecchi tecnici (FF 2003 375).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata (Lettre signature) al Governo cantonale.» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici); 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telefax, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma il più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 38 29 o 322 37 06) o, se necessario, per telefono (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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Votazione popolare

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Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine: 1. Volete accettare la modifica del 4 ottobre 2002 della legge militare (Esercito XXI)?

2. Volete accettare la legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)?

3. Volete accettare l'iniziativa popolare «per delle pigioni corrette»?

4. Volete accettare l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione ­ una prova per quattro anni (Iniziativa per le domeniche)»?

5. Volete accettare l'iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»?

6. Volete accettare l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili»?

7. Volete accettare l'iniziativa popolare «Corrente senza nucleare ­ Per una svolta energetica e la disattivazione progressiva delle centrali nucleari (Corrente senza nucleare)»?

8. Volete accettare l'iniziativa popolare «Moratoria più ­ Per la proroga del blocco della costruzione di centrali nucleari e il contenimento del rischio nucleare (Moratoria più)»?

9. Volete accettare l'iniziativa popolare «per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)»?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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