Decreto federale concernente l'approvazione di misure economiche esterne del 19 marzo 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne, visto il rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:
Art. 1 L'ordinanza dell'11 settembre 20023 concernente la sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali (allegato 1) è approvata.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 6 marzo 2003
Consiglio nazionale, 19 marzo 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
1 2 3
RS 946.201 FF 2003 734 RS 946.201.1; RU 2002 3191
2003-0142
2517
Allegato 1
Ordinanza concernente la sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali dell'11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 1 della legge del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne, ordina:
Art. 1
Scopo e campo d'applicazione
L'importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera5 è soggetta all'obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l'evoluzione dei flussi commerciali.
Art. 2
Obbligo di autorizzazione
1
L'ufficio doganale può sdoganare merci soggette all'obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un'autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all'articolo 5.
2 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) determina le merci la cui importazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione.
3
Esso può esentare i piccoli invii dall'obbligo di autorizzazione.
Art. 3
Procedura di autorizzazione
1
Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.
2
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco).
3
Esso rilascia l'autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L'autorizzazione è gratuita.
4
L'autorizzazione è valida quattro mesi.
RS 946.201.1 4 RS 946.201 5 RS 632.10 Allegato 1
2518
Sorveglianza dell'importazione di determinati beni industriali
Art. 4 1
RU 2002
Domanda di importazione
Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni: a.
nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;
b.
nome e indirizzo completo dell'esportatore;
c.
Paese di origine della merce;
d.
Paese di provenienza;
e.
numero o quantità;
f.
designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;
g.
peso netto;
h.
valore franco confine della merce non sdoganata;
i.
data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.
2 Il Dipartimento può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell'ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.
Art. 5
Limiti di tolleranza
Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.
Art. 6
Esecuzione
L'Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell'esecuzione alla frontiera.
Art. 7
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.
11 settembre 2002
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2519