Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Proroga e modifica del 25 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 dicembre 1996, del 9 novembre 1999, del 29 agosto 2000 e del 27 agosto 20011 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 40 n. 40.3­40.6

Salari minimi

Art. 43 n. 43.2, lett. b

Assicurazione indennità malattia

Art. 44 n. 44.1

Assicurazione maternità

Art. 52 n. 52.1

Contributo alle spese d'esecuzione del contratto e di perfezionamento professionale

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

25 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1996 V 885, 1999 8158, 2000 4195, 2001 4358 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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2003-1971

Obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere. DCF

RU 2003

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