Decreto federale concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19761 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:
Art. 1 1
Onde consentire la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 970 milioni di franchi, per un periodo minimo di cinque anni.
2
Il periodo di credito inizia il 1° luglio 2003. A tale data, il saldo di chiusura del quinto credito quadro sarà annullato.
3
I crediti di pagamento annuali vengono iscritti nel preventivo.
Art. 2 I fondi di cui all'articolo 1 possono essere impiegati segnatamente per i seguenti fini:
1 2
a.
concessione di doni e di crediti a titolo di aiuto finanziario e di cooperazione tecnica bilaterale o multilaterale;
b.
partecipazioni al capitale di società finanziarie;
c.
concessione di garanzie;
d.
concessione di contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici, a condizione che la Svizzera partecipi alla loro selezione, preparazione e valutazione;
e.
concessione di contributi generali a istituzioni internazionali;
f.
finanziamento di misure relative all'attuazione di progetti bilaterali e multilaterali, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione;
g.
finanziamento del personale assunto sulla base di contratti di diritto privato nel settore di prestazioni «Sviluppo e Transizione » del Segretariato di Stato all'economia (Seco) e incaricato, durante il periodo coperto dal credito qua-
RS 974.0 FF 2003 149
2002-2163
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Continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo. DF
dro, di svolgere i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l'attuazione delle misure di politica economica e commerciale; inoltre, finanziamento del programma di formazione e della messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. L'importo complessivo delle spese per il suddetto personale non supera l'1,5 percento dell'ammontare totale del credito quadro, ed è ripartito nella misura dello 0,9 per cento circa per la copertura delle spese per il personale assunto alla centrale di Berna, e dello 0,6 per cento circa per la formazione e la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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