Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 20042007 del 5 giugno 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:
Art. 1 1
Per gli anni 20042007 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
b.
c.
per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali
1 129 milioni di franchi;
per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio
2 946 milioni di franchi;
per il versamento di pagamenti diretti
10 017 milioni di franchi.
2
Il Consiglio federale può procedere a trasferimenti di crediti nell'ambito di pagamento di cui all'articolo 1 lettere b e c per adempiere impegni dell'OMC oppure in virtù dell'articolo 73 LAgr.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 5 giugno 2003
Consiglio nazionale, 7 maggio 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
3435
1 2
RS 910.1 FF 2002 4208
2002-0708
4193