Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 17 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:

Art. 1 1

Il Consiglio federale č autorizzato a prorogare senza modifiche la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale, dal 26 dicembre 2003 al 25 dicembre 2008.

2 Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2003

Consiglio nazionale, 16 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

1 2

RS 101 FF 2003 569

4180

2002-2467