Traduzione1

Emendamento all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Modificato il 21 dicembre 2001

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni.

2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.

4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale dello Stato.

5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

7. Le disposizioni dei paragrafi 2­6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

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Dal testo originale francese.

2003-0567

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