Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 29 gennaio 2005

Iniziativa popolare federale «Per il perseguimento penale dei criminali di guerra» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il perseguimento penale dei criminali di guerra», presentata il 7 luglio 2003; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per il perseguimento penale dei criminali di guerra», presentata il 7 luglio 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Morgan Marc-Nicolas, Chemin de la Chiésaz 7, 1024 Ecublens 2. Emery Stéphane, Chemin de la Cocarde 1B, 1024 Ecublens 3. Epalza Marc, Rue Pestalozzi 23bis, 1202 Ginevra

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2003-1546

4595

Iniziativa popolare federale

4.

5.

6.

7.

Klaiber Bertrand, Les Vernettes, 1081 Montpreveyres Krummenacher Bernhard, Rue du Village 6, 1020 Renens Morgan Olivier, Avenue de la Harpe 11, 1007 Losanna Sixto Samuel, Chemin de la Chiésaz 7, 1024 Ecublens

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per il perseguimento penale dei criminali di guerra» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa, Comité pour la poursuite des criminels de guerre, Signor Marc-Nicolas Morgan, Chemin de la Chiésaz 7, 1024 Ecublens, e pubblicata nel Foglio federale del 29 luglio 2003.

15 luglio 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per il perseguimento penale dei criminali di guerra» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 184a

Relazioni con la Corte penale internazionale (nuovo)

1

Il Consiglio federale segnala al Procuratore della Corte penale internazionale le situazioni a livello nazionale o internazionale sottoposte alla sua attenzione nelle quali gli sembra siano stati commessi uno o più crimini di competenza della Corte.

La segnalazione di una situazione alla Corte è effettuata conformemente all'articolo 14 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 (Statuto di Roma)4.

2

Le situazioni per le quali potrebbe essere competente un tribunale svizzero sono segnalate al Procuratore della Corte soltanto se procedimenti penali non sono promossi in Svizzera entro un termine ragionevole.

3

Il capoverso 1 non si applica alle situazioni che richiedono l'accettazione della competenza della Corte ad opera di uno Stato non parte dello Statuto di Roma ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 3 di tale Statuto.

4

RS 0.312.1

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