Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 20021; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale Art. 4 cpv. 5 5

L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 8 cpv. 3, secondo periodo

3

... L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale si applica per analogia.

1 2 3 4 5

FF 2002 6688 FF 2002 6705 RS 172.010.31 RS 172.220.1 RS 172.220.1

2002-1083

3961

Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF

2. Legge del 24 marzo 20006 sul personale federale Art. 6a

1

Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

Il Consiglio federale emana principi relativi: a.

allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi: 1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere, 2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;

b.

all'onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

2 Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza.

3 Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.

4

La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.

5 I principi di cui ai capoversi 1­4 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

6

Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1­5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Alle aziende quotate in borsa si applica unicamente il principio di cui al capoverso 4.

6

RS 172.220.1

3962

Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF

Art. 15 cpv. 6 6

Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell'amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali convenute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.

3. Legge federale del 21 giugno 19917 sulla radiotelevisione Art. 29 cpv. 4 4 Provvede affinché l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale sia applicato per analogia ai membri degli organi direttivi della SSR, ai quadri dirigenti e al personale retribuito in modo analogo.

4. Legge del 15 dicembre 20009 sugli agenti terapeutici Art. 71 cpv. 2, terzo periodo 2

... L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

Art. 75 cpv. 2, terzo periodo

2

... L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio dei quadri dirigenti dell'Istituto e del personale retribuito in modo analogo e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

5. Legge federale del 20 marzo 198112 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 63 cpv. 2, terzo periodo 2

... L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

7 8 9 10 11 12 13

RS 784.40 RS 172.220.1 RS 812.21 RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 832.20 RS 172.220.1

3963

Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. LF

Art. 64 cpv. 3 3

L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200014 sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.

6. Legge del 23 dicembre 195315 sulla Banca nazionale Art. 62a L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 200016 sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio della banca e allo stipendio dei membri della direzione generale e del personale retribuito in modo analogo, come pure alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 200317 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

14 15 16 17

RS 172.220.1 RS 951.11 RS 172.220.1 FF 2003 3961

3964