Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 20 marzo 2003 e del 2 maggio 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: «Dr. L Prina e Dr. B. Vermeulen, Hôpitaux Universitaires de Genève»; «Early Defibrillation Program and Out-Of-Hospital Cardiac Arrest : An Assessment of » concernente la domanda del 12 luglio 2002 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Campo d'applicazione dell'autorizzazione Per quanto sia possibile entrare in materia, l'autorizzazione è rilasciata.

Titolari dell'autorizzazione Alla dr.ssa Laurence Prina, in qualità di capoclinica aggiunta al «Département de Médecine Interne des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)» e di responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati. La dr.ssa Prina è resa attenta del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

Oggetto dell'autorizzazione a.

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale i soccorritori preospedalieri esterni agli HUG e i medici che hanno seguito i pazienti prima dell'ospedalizzazione o dimessi dall'ospedale nei confronti dei titolari dell'autorizzazione, per l'ottenimento di dati relativi ai pazienti che hanno subito un arresto cardiaco extraospedaliero dovuto a fibrillazione ventricolare, rimasti incapaci di discernimento e sprovvisti di rappresentante legale.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Early Defibrillation Program and Out-Of-Hospital Cardiac Arrest: An Assessment of ».

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2003-2391

Responsabilità per la protezione dei dati comunicati

La dr.ssa L. Prina è responsabile della protezione dei dati comunicati.

Oneri a.

I dati non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave. I dati collezionati dai ricercatori devono essere conservati su supporto elettronico, in duplice copia, ed essere in possesso unicamente del capo del progetto di ricerca e del suo collaboratore.

b.

Solo i titolari dell'autorizzazione possono avere accesso ai dati non anonimizzati.

c.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto le diverse persone che intervengono nella cura dei pazienti (medici preospedalieri non appartenenti al cardiomobile degli HUG o medici curanti privati che hanno seguito i pazienti prima dell'ospedalizzazione o dimessi dall'ospedale) in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta ai medici deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente per approvazione, il più presto possibile.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla dr.ssa L. Prina e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

25 novembre 2003

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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