03.063 Messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo del 26 settembre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-1960

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Adozione del pacchetto fiscale 2001

Il 20 giugno 2003 le Camere federali hanno approvato il pacchetto fiscale 2001. La relativa legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo (FF 2003 3896) comprende modifiche della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP, RS 642.21) e della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10). Le modifiche riguardano i seguenti provvedimenti: ­

nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, per l'imposizione dei coniugi si introduce in particolare il metodo dello splitting. In questo settore il pacchetto fiscale comprende i seguenti elementi: ­ introduzione dello splitting parziale con un divisore di 1,9 per l'imposta federale diretta, ­ introduzione di una deduzione per l'economia domestica di 11 000 franchi per i contribuenti che conducono un'economia domestica da soli oppure assieme a figli o a persone bisognose di sostentamento, ­ introduzione di una deduzione personale di 1400 franchi per ogni contribuente, ­ introduzione di una deduzione per le spese di custodia dei figli, per un massimo di 7000 franchi all'anno per figlio, ­ innalzamento della deduzione per figlio da 5600 a 9300 franchi, ­ obbligo per i Cantoni d'introdurre lo splitting.

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Nel settore dell'imposizione della proprietà abitativa, l'imposizione del valore locativo sarà soppressa e sostituita da un altro sistema. In questo settore il pacchetto fiscale comprende i seguenti elementi: ­ soppressione dell'imposizione del valore locativo, ­ soppressione delle deduzioni per gli interessi passivi (eccezione: nuovi proprietari), ­ mantenimento della deduzione delle spese di manutenzione superiori a 4000 franchi, ­ possibilità per i nuovi proprietari di dedurre gli interessi ipotecari fino a 7500 franchi (singoli) o di 15 000 franchi (coniugi). Questi importi sono interamente deducibili nel corso dei primi cinque anni e con una riduzione del 20 per cento annuo nei cinque anni successivi,

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1.2

introduzione di un risparmio immobiliare privilegiato secondo il modello basilese (riserve di risparmio immobiliare fino a 12 000 franchi annui per le persone sole o 24 000 franchi per i coniugi, per un massimo di dieci anni e fino a 45 anni d'età).

Nel settore delle tasse di bollo si riprendono sostanzialmente nel diritto ordinario le misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione adottate il 19 marzo 1999 (RU 1999 1287) e il tenore della legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 2991). Inoltre, sono esentate dalla tassa di negoziazione le società estere le cui azioni sono quotate in una borsa riconosciuta, nonché le società estere consolidate loro affiliate. Infine, la franchigia applicabile al diritto di bollo sull'emissione di titoli passa da 250 000 a 1 milione di franchi.

Entrata in vigore del pacchetto fiscale 2001

La legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo sottostà al referendum facoltativo (n. II cpv. 1). Le modifiche nel settore dell'imposizione della proprietà abitativa devono entrare in vigore il 1° gennaio 2008 (n. II cpv. 3). Le modifiche nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie e delle tasse di bollo devono invece entrare in vigore già il 1° gennaio 2004 (n. II cpv. 2).

1.3

Referendum

Contro la legge del 20 giugno 2003 un comitato dell'Alliance verte (sostenuto dall'Associazione Svizzera Inquilini) ha lanciato un referendum popolare, mentre la Conferenza dei governi cantonali ha lanciato un referendum cantonale, in favore del quale alla metà di settembre si erano già pronunciati sette Cantoni (BE, BS, GR, OW, SG, SO e VS). Un ottavo Cantone (VD) ha deciso, in prima lettura, di entrare in materia. Questo referendum dovrebbe perciò riuscire entro la scadenza del termine referendario, ovvero il 9 ottobre 2003.

2

Rinvio dell'entrata in vigore

2.1

Necessità di agire

La necessità di modificare la legge del 20 giugno 2003 è data dal fatto che la votazione su un eventuale referendum potrà tenersi solo nel maggio del 2004 e che le Camere federali non ci hanno conferito la competenza di fissare la data dell'entrata in vigore, in caso di referendum, delle modifiche nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie e delle tasse di bollo. Se il Popolo approva il progetto del Parlamento, queste modifiche entreranno in vigore retroattivamente.

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Un'entrata in vigore retroattiva comporterebbe notevoli problemi per l'economia, per molti contribuenti e per le autorità fiscali, poiché fino alla votazione popolare sarebbe applicabile il diritto vigente: ­

nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie vi sarebbero grossi problemi per i circa 250 000 lavoratori stranieri che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e che sono assoggettati all'imposta alla fonte in base all'articolo 83 capoverso 1 LIFD. Sul loro salario i datori di lavoro devono infatti trattenere ogni mese l'imposta alla fonte (art. 84 e 88 cpv. 1 LIFD).

Tenuto conto delle modifiche nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, a cui spetta tale compito, dovrà rivedere la tariffa dell'imposta alla fonte (cfr. art. 86 LIFD).

Non sarà tuttavia possibile applicare la nuova tariffa prima della votazione del maggio 2004. Un'entrata in vigore retroattiva obbligherebbe i datori di lavoro e le amministrazioni fiscali cantonali a ricalcolare le trattenute alla fonte effettuate all'inizio del 2004 e a correggerle di conseguenza, il che comporterebbe un notevole onere di lavoro, soprattutto per l'economia (ossia i datori di lavoro), Difficoltà si avrebbero inoltre con le persone tassate in Svizzera che trasferiranno il loro domicilio all'estero all'inizio del 2004. Considerato che le modifiche dell'imposta federale diretta non potranno entrare in vigore prima della votazione popolare, le tassazioni da effettuare a seguito della fine dell'assoggettamento di cui all'articolo 47 capoverso 1 LIFD andranno stabilite sulla base del diritto anteriore. Se le modifiche della legge entrassero in vigore retroattivamente, queste tassazioni sarebbero da rivedere anche se l'applicazione del nuovo diritto non comporta una diminuzione ma un aumento dell'imposta dovuta,

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anche nel settore delle tasse di bollo sorgerebbero problemi per l'amministrazione e i contribuenti. Una società anonima svizzera che all'inizio del 2004 portasse il suo capitale azionario da 250 000 a 1 milione di franchi sarebbe tenuta a pagare la relativa tassa di emissione, dato che l'aumento della franchigia non sarà ancora entrato in vigore. Nel caso in cui il pacchetto fiscale 2001 venisse accettato nella votazione popolare del maggio 2004 e adottato retroattivamente, la società in questione potrebbe richiederne il rimborso della tassa pagata indebitamente. Lo stesso varrebbe per i negoziatori di titoli ai sensi della legge federale sulle tasse di bollo (LTB), che devono dichiarare e pagare spontaneamente la tassa di negoziazione sulle loro transazioni di titoli. Fino alla metà di maggio 2004 essi non potrebbero essere certi di non dover pagare questa tassa per le transazioni con società estere quotate in borsa. In caso di mancato versamento, e qualora gli elettori respingessero il pacchetto fiscale 2001, rischierebbero di essere chiamati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni a versare gli arretrati. Se il pacchetto fiscale fosse invece accettato, potrebbero far valere, in caso di entrata in vigore retroattiva, di aver indebitamente pagato una tassa.

2.2

Proposta

Per le ragioni esposte nel numero 2.1 è necessario rinviare di un anno l'entrata in vigore delle modifiche nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie e delle tasse di bollo. Il termine fissato nel numero II capoverso 2 della legge federale (20 giugno 2003) va sostituito con il 1° gennaio 2005.

Di conseguenza, nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie il diritto vigente sarà applicabile fino al 31 dicembre 2004.

Per il settore delle tasse di bollo, va ricordato che il 21 giugno 2002 le Camere federali hanno prorogato al 31 dicembre 2005 la validità del decreto federale del 19 marzo 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione e quella della legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione (RU 2000 3645, 3646). A seguito del rinvio al 1° gennaio 2005 dell'entrata in vigore della modifica della legge federale sulle tasse di bollo, le misure urgenti degli atti legislativi del 19 marzo 1999 e del 15 dicembre 2000 rimarranno in vigore ancora fino al 31 dicembre 2004 (invece che fino al 31 dicembre 2003).

2.3

Procedura

Solo un decreto dell'Assemblea federale può impedire un'entrata in vigore retroattiva delle modifiche nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie e delle tasse di bollo. La relativa modifica del numero II capoverso 2 della legge del 20 giugno 2003 sottostà a referendum facoltativo e dovrà entrare in vigore il giorno successivo l'adozione in votazione popolare del pacchetto fiscale 2001. È necessario quindi che le Camere federali trattino il presente disegno durante la prossima sessione invernale, in modo che il termine di referendum per la modifica di legge scada prima di un'eventuale votazione popolare sul pacchetto fiscale 2001.

Se, smentendo le previsioni, il referendum contro la legge del 20 giugno 2003 non dovesse riuscire, la presente modifica di legge non avrebbe più senso. In base al suo testo, essa non entrerebbe mai in vigore né avrebbe alcun effetto giuridico. Il presente disegno diverrebbe quindi privo di oggetto e andrebbe stralciato di ruolo dalla lista degli oggetti trattati dalle Camere federali.

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Legge federale Disegno che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 20031, decreta: I La legge federale del 20 giugno 20032 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo è modificata come segue: Cifra II cpv. 2 2

I numeri I 1, 2 e 7 entrano in vigore il 1° gennaio 2005.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, la presente legge entra in vigore il giorno successivo all'accettazione in votazione popolare della legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo.

1 2

FF 2003 5687 RS ...; RU ... (FF 2003 3896)

2003-1961

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Modifica di atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo. LF

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