Decreto federale concernente il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 ottobre 20032, decreta: Art. 1 Il Trattato internazionale del 3 novembre 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, firmato dalla Svizzera il 28 ottobre 2002 a Roma, č approvato.

1

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

2

Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

1 2

RS 101 FF 2003 6351

2003-1839

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Ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura. DF

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