Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Progetto

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24novies capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 20 agosto 20022 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:

Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento Art. 32bbis

Finanziamento dello smaltimento del materiale di scavo dei siti inquinati

1

Le spese supplementari per l'indagine e lo smaltimento del materiale di scavo, di sgombero e di demolizione di un sito inquinato ma che non deve essere risanato sono sostenute da colui che è all'origine del trattamento e del deposito speciale di tale materiale prodottosi in occasione dell'edificazione o della modifica di costruzioni.

2

Se l'inquinamento è causato da più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di colui che con il suo comportamento ha causato l'inquinamento e di colui che fabbrica o modifica le costruzioni. Quest'ultimo assume la parte delle spese che non può essere ripartita tra gli altri responsabili.

3

L'autorità emana una decisione sulla ripartizione delle spese se una persona implicata lo richiede. Questo diritto si estingue cinque anni dopo la rimozione del materiale. Su richiesta di una persona implicata e se le condizioni sono chiare, l'autorità decide nella stessa procedura anche sulle pretese di diritto privato.

1 2 3

A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74, 119 cpv. 2 e 120 cpv. 1 della Cost.

del 18 aprile 1999 (RS 101).

FF 2003 4341 FF 2003 4376

2003-0310

4373

Legge sulla protezione dell'ambiente

Sezione 4: Risanamento di siti inquinati Art. 32c

Obbligo di risanamento

1

I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati, se tali discariche o siti sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso.

2

I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.

3

Essi possono eseguire direttamente l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidare l'incarico a terzi se: a.

è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;

b.

il responsabile non agisce, nonostante una diffida, entro il termine impartito;

c.

la responsabilità dei provvedimenti da eseguire o il loro pagamento sono contestati; o

d.

a causa del numero delle persone coinvolte, ciò è ragionevole per garantire una procedura coordinata.

Art. 32d

Assunzione delle spese

1

Colui che inquina assume le spese dei provvedimenti necessari per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati se tali provvedimenti sono ordinati dall'autorità o concordati con essa.

2

Se l'inquinamento è causato da più persone, queste si assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è implicato soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se: a.

non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento applicando la diligenza necessaria;

b.

non traeva alcun vantaggio dall'inquinamento; e

c.

non trae dal provvedimento un vantaggio che esula dalla soppressione dell'effetto inammissibile.

2bis L'ente pubblico competente assume la parte delle spese che non può essere ripartita tra i responsabili.

3

L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se una persona implicata lo richiede o l'autorità esegue essa stessa il provvedimento. Su richiesta di una persona implicata e se le condizioni sono chiare, l'autorità decide nella stessa procedura anche sulle pretese di diritto privato.

4 L'ente pubblico competente sostiene le spese dei provvedimenti necessari per l'indagine di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) se l'indagine rivela che detto sito non è inquinato.

4374

Legge sulla protezione dell'ambiente

Art. 32e 1

Tassa per il finanziamento dei provvedimenti

Il Consiglio federale può prescrivere che: a.

il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;

b.

colui che esporta rifiuti in vista del loro deposito versi alla Confederazione una tassa per l'esportazione di detti rifiuti.

2

Esso stabilisce l'aliquota della tassa tenendo conto in particolare dei costi prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L'aliquota della tassa corrisponde al massimo al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.

3

La Confederazione utilizza il ricavato della tassa unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti: a.

l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, se: 1. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; 2. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;

b.

l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro, nei quali non sono più stati depositati rifiuti (due anni dopo l'entrata in vigore della presente revisione), ad eccezione degli impianti di tiro che perseguono essenzialmente fini commerciali;

c.

l'indagine di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 4).

4

Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche, sono economici e corrispondono allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano al 40 per cento dei costi computabili.

5

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

6

Il diritto cantonale può prevedere proprie tasse per finanziare l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

4375