G Decreto federale Disegno sullo stanziamento di crediti conformemente agli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 20042007 del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca (LR); visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:
Art. 1
Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari
1
Per gli anni 2004-2007 è stanziato un credito d'impegno di 75,8 milioni di franchi per sostenere i centri di ricerca e i servizi scientifici ausiliari secondo l'articolo 16 LR.
2
L'uno per cento al massimo dei crediti di pagamento annui destinati alle istituzioni di cui al capoverso 1 può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni, compiti di monitoraggio e pubbliche relazioni.
Art. 2
Ricerca sperimentale e applicata sul cancro
Per gli anni 2004-2007 è stanziato un limite di spesa di 58,7 milioni di franchi per sostenere l'Istituto svizzero di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC) e l'Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC).
Art. 3
Ricerca in elettronica, microtecnica e meccatronica
Per gli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 16 LR, un limite di spesa di 112 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e microtecnica di Neuchâtel (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, CSEM), la Fondazione svizzera per la ricerca in microtecnica (FSRM) e l'Istituto di sistemi di produzione meccatronici (IMP).
Art. 4
Dialogo tra scienza e società
Per gli anni 2004-2007 è stanziato un limite di spesa di 10 milioni di franchi per sostenere le istituzioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 LR.
1 2 3
RS 101 RS 420.1 FF 2003 2019
2002-2226
2191
Stanziamento di crediti in virtù degli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2004-2007
Art. 5
Innovazione, valorizzazione del sapere e trasferimento di tecnologie
1
Per gli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 6 capoverso 4 LR, un credito globale di 16 milioni di franchi per il programma «Innovazione e valorizzazione del sapere».
2
Il credito è ripartito come segue: milioni di franchi
a.
estensione dei servizi di trasferimento di tecnologie delle scuole universitarie:
8
b.
istituzione di una piattaforma d'informazione per il settore tecnologico:
8
Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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