Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Disegno

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 20032, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente legge disciplina la pubblicazione: a.

delle Raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU; e Raccolta sistematica del diritto federale, RS); e

b.

del Foglio federale (FF).

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali Art. 2

Atti normativi della Confederazione

Nella RU sono pubblicati:

1 2

a.

la Costituzione federale;

b.

le leggi federali;

c.

le ordinanze dell'Assemblea federale;

d.

le ordinanze del Consiglio federale;

e.

gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;

f.

i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo;

g.

i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;

h.

i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

RS 101 FF 2003 6699

2003-1819

6729

Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 3 1

Trattati e risoluzioni internazionali

Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a.

i trattati internazionali che sottostanno al referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;

b.

gli altri trattati internazionali che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne;

c.

le risoluzioni che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne di organizzazioni e organismi istituiti da trattati internazionali.

Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto.

2

I trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e i trattati di portata limitata non sono pubblicati. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

3

Art. 4

Trattati tra Confederazione e Cantoni

Nella RU sono pubblicati: a.

i trattati tra Confederazione e Cantoni che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne;

b.

altri trattati tra Confederazione e Cantoni, se lo decide il Consiglio federale.

Art. 5

Pubblicazione mediante rimando

I testi di cui agli articoli 2­4 che, per il loro carattere speciale, non si prestino alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, segnatamente se:

1

a.

concernono solo una piccola cerchia di persone;

b.

sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;

c.

devono essere pubblicati in un altro formato.

Sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti anche i testi:

2

a.

per i quali una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordini la pubblicazione al di fuori della RU;

b.

che sono pubblicati in organo ufficiale accessibile in Svizzera.

I testi di cui ai capoversi 1 e 2 sono pubblicati in un altro organo di pubblicazione o mediante tiratura separata oppure sono consegnati, su richiesta, dall'ufficio competente. Gli articoli 6­10 e 14 sono applicabili.

3

Art. 6

Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Gli atti normativi e i trattati internazionali che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale non sono pubblicati nella RU.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 7

Pubblicazione ordinaria e straordinaria

I testi di cui agli articoli 2­4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

1

I trattati la cui entrata in vigore non è ancora conosciuta al momento della loro approvazione sono pubblicati non appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

2

Un atto normativo è pubblicato in via straordinaria se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia, per motivi di urgenza (art. 165 Cost.) o a causa di circostanze straordinarie.

3

Art. 8

Effetti giuridici della pubblicazione

I testi di cui agli articoli 2­4 sono giuridicamente vincolanti non appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.

1

Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore è vincolante solo il giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.

2

Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

3

Art. 9

Versione determinante

Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

1

La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle disposizioni del testo in questione.

2

Art. 10

Rettifiche formali

Per gli atti normativi del Consiglio federale, dei Dipartimenti e degli Uffici, la Cancelleria federale rettifica nella RU errori che modificano il senso del testo e formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che ha emanato l'atto.

1

Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

2

3

RS 171.10; RU 2003 3543

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Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale Art. 11

Contenuto

La RS è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie, degli atti normativi, trattati e decisioni internazionali nonché trattati tra Confederazione e Cantoni pubblicati nella RU e ancora in vigore. Essa è aggiornata periodicamente.

1

Il Consiglio federale disciplina i casi in cui i testi di breve durata di validità non sono inseriti nella RS.

2

Art. 12

Rettifiche e adeguamenti informali

La Cancelleria federale rettifica in modo informale nella RS gli errori che non modificano il senso del testo.

1

La Cancelleria federale adegua in modo informale nella RS le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

2

Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.

3

Sezione 4: Foglio federale Art. 13 1

Nel Foglio federale sono pubblicati: a.

i messaggi e i disegni del Consiglio federale per atti normativi dell'Assemblea federale;

b.

i rapporti e i progetti della commissioni dell'Assemblea federale per atti normativi dell'Assemblea federale;

c.

altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione;

d.

i decreti federali concernenti modifiche costituzionali e quelli che approvano i trattati internazionali secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.;

e.

le leggi federali e i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo;

f.

i decreti federali semplici, che non sono pubblicati nella RU in virtù dell'articolo 2 lettera h;

g.

altri testi che vi devono essere inseriti secondo la legislazione federale.

Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicate decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni

2

4

RS 171.10; RU 2003 3543

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

Ove sembri opportuno, la pubblicazione può limitarsi al titolo, corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto (art. 5).

3

4

Alla rettifica dei testi si applica per analogia l'articolo 10.

Sezione 5: Disposizioni comuni Art. 14

Lingue ufficiali

La pubblicazione è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, le tre versioni sono ognuna vincolante.

1

La pubblicazione della versione in lingua romancia è disciplinata secondo la legge del ...5 sulle lingue.

2

Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ogni lingua ufficiale o di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti, sempre che:

3

a.

le disposizioni contenute in tali testi non vincolino direttamente gli interessati; oppure

b.

gli interessati applichino tali testi esclusivamente nella lingua originale.

La Cancelleria federale può stabilire di pubblicare solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le decisioni e le comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato secondo l'articolo 13 capoverso 2, per quanto tali decisioni e comunicazioni siano rilevanti esclusivamente dal profilo locale.

4

Art. 15

Forma stampata ed elettronica

Le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica.

1

Per i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti la pubblicazione può limitarsi alla forma stampata o a quella elettronica.

2

Per quanto la legislazione non preveda altrimenti, i testi che contengono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica.

3

5 6

RS ...; RU ... (FF 2004 ...)

RS 235.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 16

Portata della pubblicazione

La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.

Art. 17

Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni possono essere consultati: a.

le Raccolte del diritto federale e il Foglio federale;

b.

gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 3).

Art. 18

Emolumenti

Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la consegna delle pubblicazioni secondo la presente legge. Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti.

1

La consultazione delle Raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita.

2

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 19

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 21 marzo 19867 sulle pubblicazioni ufficiali è abrogata.

Art. 20

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 17 dicembre 19768 sui diritti politici Art. 32 cpv. 2 (nuovo) La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica, con indicazione nel Foglio federale, le liste con il cognome, il nome, l'anno di nascita, la professione, il luogo d'origine e il domicilio dei candidati.

2

Art. 52 cpv. 3, secondo periodo (nuovo) 3

7 8

... Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.

RU 1987 600 RS 161.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

2. Legge del 13 dicembre 20029 sulla formazione professionale Art. 19 cpv. 4 (nuovo) 4 Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del ...10 sulle pubblicazioni ufficiali.

Art. 28 cpv. 2, ultimo periodo (nuovo) ... Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del ...11 sulle pubblicazioni ufficiali.

2

3. Legge federale del 21 giugno 199112 sulla radiotelevisione Art. 6 cpv. 3 lett. b 3

Le emittenti sono tenute a: b.

Art. 21

informare il pubblico sugli atti normativi federali che secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del ...13 sulle pubblicazioni ufficiali sono pubblicati in via straordinaria; Disposizione transitoria

L'articolo 14 capoverso 3 della legge del 21 marzo 198614 sulle pubblicazioni ufficiali rimane applicabile sino all'entrata in vigore della legge del ...15 sulle lingue.

Art. 22

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10 11 12 13 14 15

RS 412.10; RU 2003 ... (FF 2002 7428) RS ...; RU ... (FF 2003 6729) RS ...; RU ... (FF 2003 6729) RS 784.40 RS ...; RU ... (FF 2003 6729) RU 1987 600 RS ...; RU ... (FF 2004 ...)

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