A Legge federale sull'aiuto monetario internazionale
Disegno
(Legge sull'aiuto monetario, LAMO) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20032, decreta:
Art. 1
Principio
1
Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, Stati o gruppi di Stati.
2
L'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, garanzie e contributi a fondo perso.
Art. 2
Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale
1 La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a correggere gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.
2
Le prestazioni accordate a tale scopo non possono essere vincolate all'acquisto di beni o di servizi svizzeri.
3
La durata massima dei mutui o delle garanzie è di sette anni.
Art. 3
Partecipazioni speciali nell'ambito del FMI
La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, al finanziamento di fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale (FMI).
Art. 4
Aiuto monetario a singoli Stati
1
La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.
1 2
RS 101 FF 2003 4144
4166
2003-0624
Legge sull'aiuto monetario
2
Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale.
3
Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia estera.
Art. 5
Competenze del Consiglio federale
1
Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a: a.
accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere garanzie e fornire contributi a fondo perso;
b.
concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, Stati o gruppi di Stati.
2
Può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a concludere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.
Art. 6
Partecipazione della Banca nazionale svizzera
1
Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 2 sono soddisfatte, il Consiglio federale può incaricare la Banca nazionale svizzera (BNS) di concedere il mutuo o la garanzia.
2
Può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.
3 La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.
Art. 7
Coordinamento
Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.
Art. 8
Finanziamento
1
L'Assemblea federale vota, mediante un decreto federale semplice, un credito quadro per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.
2 Per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 25 della legge del 6 ottobre 19893 sulle finanze della Confederazione.
3
RS 611.0
4167
Legge sull'aiuto monetario
Art. 9
Diritto previgente: abrogazione
Il decreto federale del 20 marzo 19754 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato.
Art. 10 1 La 2 Il
4
Referendum ed entrata in vigore
presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
RU 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889
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