A Legge federale sull'aiuto monetario internazionale

Disegno

(Legge sull'aiuto monetario, LAMO) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20032, decreta:

Art. 1

Principio

1

Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, Stati o gruppi di Stati.

2

L'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, garanzie e contributi a fondo perso.

Art. 2

Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale

1 La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a correggere gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.

2

Le prestazioni accordate a tale scopo non possono essere vincolate all'acquisto di beni o di servizi svizzeri.

3

La durata massima dei mutui o delle garanzie è di sette anni.

Art. 3

Partecipazioni speciali nell'ambito del FMI

La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, al finanziamento di fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale (FMI).

Art. 4

Aiuto monetario a singoli Stati

1

La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.

1 2

RS 101 FF 2003 4144

4166

2003-0624

Legge sull'aiuto monetario

2

Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale.

3

Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia estera.

Art. 5

Competenze del Consiglio federale

1

Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a: a.

accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere garanzie e fornire contributi a fondo perso;

b.

concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, Stati o gruppi di Stati.

2

Può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a concludere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.

Art. 6

Partecipazione della Banca nazionale svizzera

1

Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 2 sono soddisfatte, il Consiglio federale può incaricare la Banca nazionale svizzera (BNS) di concedere il mutuo o la garanzia.

2

Può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

3 La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

Art. 7

Coordinamento

Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.

Art. 8

Finanziamento

1

L'Assemblea federale vota, mediante un decreto federale semplice, un credito quadro per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

2 Per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 25 della legge del 6 ottobre 19893 sulle finanze della Confederazione.

3

RS 611.0

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Legge sull'aiuto monetario

Art. 9

Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 marzo 19754 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato.

Art. 10 1 La 2 Il

4

Referendum ed entrata in vigore

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RU 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889

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