A Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20021, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 128 cpv. 1 lett. b e c 1

La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta: b.

sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.

c.

Abrogata

Art. 130

Imposta sul valore aggiunto

1

La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2 Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

3 Il 5 per cento del gettito dell'imposta che non è a destinazione vincolata è impiegato per provvedimenti di sgravio a favore delle classi di reddito inferiori.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e, n. 13 e 14 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.

aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 2;

13. e 14. Abrogati 1 2

FF 2003 1361 RS 101

1396

2002-2339

Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario

Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) Durante i primi 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario, la quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3 è impiegata per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

II 1

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1397