A Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20021, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 128 cpv. 1 lett. b e c 1
La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta: b.
sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.
c.
Abrogata
Art. 130
Imposta sul valore aggiunto
1
La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
2 Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.
3 Il 5 per cento del gettito dell'imposta che non è a destinazione vincolata è impiegato per provvedimenti di sgravio a favore delle classi di reddito inferiori.
Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e, n. 13 e 14 2
Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.
aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 2;
13. e 14. Abrogati 1 2
FF 2003 1361 RS 101
1396
2002-2339
Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario
Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) Durante i primi 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario, la quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3 è impiegata per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.
II 1
Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1397