Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i messaggi del Consiglio federale del 7 novembre 20011 e del 14 giugno 20022, decreta: I La legge del 6 ottobre 19953 sui cartelli è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 27 capoverso 1, 964, 97 capoverso 2 e 1225 della Costituzione federale6; ...

Art. 2 cpv. 1bis 1bis

Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

2 ... Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.

Art 4 cpv. 2 2 Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampia-

1 2 3 4 5 6

FF 2002 1835 FF 2002 4927 RS 251 A questa disposizione corrisponde l'articolo 31bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3) A questa disposizione corrisponde l'articolo 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3) RS 101

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2000-1700

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mente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).

Art. 5 cpv. 4 4

La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all'assegnazione di zone nell'ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.

Art. 6 cpv. 1 lett. e

1

... A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione: e.

gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.

Art 9 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

3

Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell'8 novembre 19347 sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.

Art. 18 cpv. 1 e 2bis

1

Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza.

2bis

I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.

Art. 27 cpv. 1 Concerne solo il testo tedesco.

Art. 42

Misure di inchiesta

1

Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 19478 di procedura civile è applicabile per analogia.

2

Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli

7 8

RS 952.0 RS 273

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articoli 45­50 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

Art. 42a

Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE

1

La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

2

Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l'articolo 42; è applicabile l'articolo 44.

Art. 44

Ricorso alla Commissione di ricorso

Le decisioni della Commissione o della sua segreteria nonché i provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 42 capoverso 2 possono essere impugnati con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.

Art. 47 cpv. 2 Abrogato Titolo prima dell'art. 49a

Sezione 6: Sanzioni amministrative Art. 49a

Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

1

All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

2 Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

3

Non vi è sanzione se: a.

9 10

l'impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall'annuncio le viene comunicata RS 313.0 RS 0.748.127.192.68

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l'apertura di una procedura secondo gli articoli 26--30, la sanzione non decade qualora l'impresa mantenga la limitazione; b.

la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;

c.

il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

Titolo prima dell'art. 50 Abrogato Art 50

Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell'autorità

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un'autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 7: Emolumenti Art. 53a 1

Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per: a.

2

le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26­31;

b.

l'esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32­38;

c.

i pareri e altri servizi.

Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

3

Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.

Titolo prima dell'art. 59a

Capitolo 6a: Valutazione Art. 59a 1

Il Consiglio federale fa valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della presente legge.

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Legge sui cartelli

2

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.

II Modifica del diritto vigente La legge del 9 ottobre 199211 sul diritto d'autore è modificata come segue: Art. 12 cpv. 1bis 1bis

Gli esemplari di un'opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l'autore ne risulti pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di rappresentare l'opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).

III Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 giugno 200312 Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall'entrata in vigore dell'articolo 49a, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione.

IV 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 200313 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

11 12 13

RS 231.1 RU ... (FF 2003 3914) FF 2003 3914

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