Legge federale sulla paritā dei sessi
Disegno
(LPar) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 20031, decreta: I La legge federale del 24 marzo 19952 sulla paritā dei sessi č modificata come segue: Art. 13 cpv. 3 Gli impiegati della Confederazione possono rivolgersi, entro il termine di ricorso previsto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa, a una commissione di conciliazione. Quest'ultima consiglia le parti e cerca di pervenire a un'intesa.
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II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2003 6785 RS 151.1 RS 172.021
2003-1419
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