Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Approvazione di progetti d'istituti d'assicurazione privati sull'uso dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni di pazienti privati e semi-privati per l'anno 2001 (art. 46 cpv. 3 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati; RS 961.01, e art. 36 lett. c e d della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021)
L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato quanto segue: Decisione del 24 luglio 2003 24 luglio 2003 29 luglio 2003
di Cassa malati Sanitas, 8021 Zurigo Cassa malati Wädenswil (KKW), 8820 Wädenswil Cassa malati kmu, 8410 Winterthur
sulle assicurazioni malattie complementari.
Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.
5 agosto 2003
2003-1648
Ufficio federale delle assicurazioni private
4653