Legge federale sulla radiotelevisione

Disegno

(LRTV) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 71, 92 e 93 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20022, decreta:

Titolo primo: Campo d'applicazione, definizioni Art. 1

Campo d'applicazione

1

La presente legge disciplina l'emittenza, la preparazione, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi (programmi). Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC).

2

La presente legge non è applicabile alle offerte che hanno una portata giornalistica limitata. Il Consiglio federale definisce i criteri.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2 3 4

a.

programma: una serie di trasmissioni offerta in continuità a determinati orari, trasmessa mediante tecniche di telecomunicazione e destinata al pubblico in generale;

b.

trasmissione: una parte di un programma che costituisce un'entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;

c.

trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;

d.

emittente di programmi (emittente): la persona fisica o giuridica responsabile dell'allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;

e.

programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 19894 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici; RS 101 FF 2003 1399 RS 784.10 RS 0.784.405

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2000-1794

Radiotelevisione. LF

f.

trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l'emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC);

g.

diffusione: trasmissione, mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;

h.

servizio di telecomunicazione: trasmissione, mediante tecniche di telecomunicazione, di informazioni per terzi (art. 3 lett. b LTC);

i.

servizio associato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un'unità funzionale con un programma ed è necessario per poter utilizzare questo programma;

j

preparazione: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;

k.

pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un'idea o ottenere un altro effetto auspicato dall'inserzionista o dall'emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;

l.

televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;

m. trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti; n.

programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;

o.

sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell'intento di promuovere il proprio nome, la propria ragione sociale o la propria immagine.

Titolo secondo: Emittenza di programmi svizzeri Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obbligo di notificazione e obbligo di concessione Art. 3 Chi intende emettere un programma svizzero deve: a.

notificarlo previamente alla Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici (Commissione; art. 86); oppure

b.

disporre di una concessione secondo la presente legge.

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Sezione 2: Principi applicabili al contenuto Art. 4

Esigenze minime relative al contenuto del programma

1

Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminanti, incitare al razzismo, ledere la morale pubblica né banalizzare o esaltare la violenza.

2

Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare fedelmente fatti e avvenimenti e consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.

3

Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera.

4

I programmi delle emittenti titolari di una concessione devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e la diversità delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, la Commissione può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità.

Art. 5

Trasmissioni dannose per la gioventù

Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.

Art. 6

Indipendenza e autonomia

1

Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.

2

Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione; ne assumono la responsabilità.

3

Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni.

Art. 7

1

Altre esigenze imposte alle emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) deve: a.

riservare la maggior parte del tempo d'antenna determinante a opere svizzere o europee, assegnando una quota adeguata a opere recenti;

b.

far produrre il suo programma televisivo da produttori indipendenti da emittenti di programmi, almeno per il 10 per cento del tempo d'antenna determinante o del costo dei programmi.

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2

Le altre emittenti svizzere di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 ogniqualvolta sia praticamente possibile e ricorrendo a mezzi appropriati.

3

Le emittenti televisive che propongono programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche, che trasmettono film nei loro programmi, devono destinare almeno il quattro per cento dei loro proventi lordi all'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri oppure versare una corrispondente tassa di promozione del quattro per cento al massimo. Questo obbligo si applica anche alle emittenti di programmi televisivi esteri che propongono finestre di programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche e che trasmettono film.

4

Le emittenti televisive che propongono programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adeguare una parte appropriata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti.

Art. 8 1

Obblighi di diffusione

Le emittenti svizzere devono: a.

inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone come pure i comunicati d'allarme ufficiali e le istruzioni sul comportamento da adottare;

b.

informare il pubblico sugli atti legislativi della Confederazione che, secondo l'articolo 7 della legge del 21 marzo 19865 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

2

L'autorità che ha ordinato la diffusione di trasmissioni secondo il capoverso 1 ne assume la responsabilità.

3 Se necessario, il Consiglio federale estende gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera a ai fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi.

Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni Art. 9

Riconoscibilità della pubblicità

1

La pubblicità deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del programma ed essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Consiglio federale può vietare determinate forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o imporre loro un disciplinamento speciale.

2

Chi partecipa regolarmente alla parte redazionale di un programma svizzero non può apparire nelle trasmissioni pubblicitarie di questo programma. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le emittenti che dispongono di mezzi finanziari limitati.

5

RS 170.512

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Art. 10 1

2

Divieti in materia di pubblicità

È vietata la pubblicità per: a.

i tabacchi;

b.

le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19326 sull'alcool. La pubblicità per le altre bevande alcoliche, con la parola, l'immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni e rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà . Il Consiglio federale emana altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;

c.

i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari;

d.

le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano.

Sono vietate: a.

la pubblicità per i medicinali ottenibili su prescrizione medica in virtù della legge del 15 dicembre 20007 sugli agenti terapeutici;

b.

le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche.

3

Sono vietate la pubblicità clandestina e la pubblicità subliminale.

4

È vietata la pubblicità che: a.

offende le convinzioni religiose o politiche;

b.

è fallace o sleale;

c.

induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale.

Art. 11

Inserimento della pubblicità nei programmi televisivi

1

La pubblicità alla televisione di regola dev'essere inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi.

2

Durante la trasmissione di manifestazioni che includono pause naturali, la pubblicità può essere inserita nelle pause.

3

Fatto salvo l'articolo 15 capoverso 2, le altre trasmissioni televisive possono essere interrotte da pubblicità, a condizione che ciò non pregiudichi l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata e siano rispettate le seguenti limitazioni:

6 7

a.

nelle trasmissioni composte da parti autonome, le interruzioni sono autorizzate soltanto fra queste parti; le altre trasmissioni possono essere interrotte al massimo ogni 20 minuti;

b.

i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, a condizione che non si tratti di serie, romanzi a puntate, programmi ricreativi o documentari, possono essere interrotti da pubblicità soltanto se la durata programmata supera i 45 minuti. Un'interruzione supplementare è autoriz-

RS 680 RS 812.21

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zata se la trasmissione dura 90 minuti, una seconda interruzione se dura 110 minuti e in seguito ogni 45 minuti; c.

4

i notiziari, le trasmissioni di attualità politica, i documentari e le trasmissioni con contenuto religioso, ad eccezione delle funzioni religiose, possono essere interrotti da pubblicità soltanto se la durata programmata è di almeno 30 minuti. Un'interruzione supplementare è autorizzata se la trasmissione dura 50 minuti, una seconda interruzione se dura 70 minuti e in seguito ogni 20 minuti.

Le trasmissioni di funzioni religiose non devono essere interrotte da pubblicità.

5

Il Consiglio federale può esentare da singole prescrizioni previste nei capoversi 1­3 i programmi televisivi che non possono essere captati all'estero e che non ricevono un'aliquota del canone.

Art. 12

Durata della pubblicità nei programmi televisivi

1

La pubblicità, senza le televendite, nei programmi televisivi non deve superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano.

2

La pubblicità, incluse le televendite, nei programmi televisivi non deve superare il 20 per cento del tempo d'antenna quotidiano. Le trasmissioni di televendita non sono comprese in questo calcolo.

3

Nell'arco di un'ora nei programmi televisivi può essere diffusa pubblicità, incluse le televendite, per al massimo 12 minuti. Le trasmissioni di televendita non sono comprese in questo calcolo.

4

Le trasmissioni di televendita nei programmi televisivi possono essere diffuse complessivamente durante al massimo tre ore al giorno. Sono autorizzate al massimo otto trasmissioni di televendita al giorno.

5

Nei programmi di televendita altre forme di pubblicità diverse dalle televendite non devono superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano.

6

I capoversi 1­5 non si applicano ai programmi televisivi che non possono essere captati all'estero e che non ricevono un'aliquota del canone.

7

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 3 per la trasmissione di forme di pubblicità di durata più lunga in determinati programmi televisivi.

Art. 13

Pubblicità nei programmi radiofonici

Il Consiglio federale può dichiarare applicabili, interamente o in parte, ai programmi radiofonici titolari di una concessione con mandato di prestazioni e che beneficiano di un'aliquota del canone conformemente agli articoli 48­52 le disposizioni sulle interruzioni pubblicitarie (art. 11) e quelle sulla durata della pubblicità e delle televendite (art. 12 cpv. 1 e 2) imposte ai programmi televisivi.

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Art. 14

Sponsorizzazione

1

Per il contenuto e la programmazione delle trasmissioni sponsorizzate è responsabile unicamente l'emittente. Essa veglia affinché lo sponsor non influenzi la trasmissione in modo tale da ledere l'indipendenza editoriale.

2 Se una trasmissione o una serie di trasmissioni è sponsorizzata interamente o in parte, gli sponsor devono essere citati all'inizio o alla fine di ogni trasmissione.

3 Le trasmissioni sponsorizzate non devono incitare alla conclusione di negozi giuridici riguardo beni o servizi offerti dallo sponsor o da terzi, né contenere esplicite dichiarazioni di natura pubblicitaria concernenti beni o servizi. La citazioni estensive dello sponsor sono permesse nell'ambito di determinati criteri.

4

Le trasmissioni non possono essere finanziate da sponsor che fabbricano o vendono essenzialmente prodotti o forniscono prestazioni per i quali la pubblicità è vietata conformemente all'articolo 10. Le aziende attive nel settore farmaceutico possono sponsorizzare delle trasmissioni purché non vengano citati o presentati prodotti che soggiacciono al divieto di pubblicità e non ne derivi alcun altro effetto pubblicitario per questi prodotti.

5

La sponsorizzazione delle trasmissioni d'informazione e delle rubriche di attualità politica come pure delle trasmissioni o serie di trasmissioni dedicate all'esercizio dei diritti politici a livello federale, cantonale e comunale è vietata.

Art. 15

Tutela dei minorenni

1

La pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttarne la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico e psichico. Il Consiglio federale emana corrispondenti prescrizioni in materia.

2

Le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità.

3

Le televendite non devono essere rivolte ai minorenni.

4

Per tutelare i minorenni conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale esclude determinate forme di sponsorizzazione dai programmi per bambini.

Art. 16

Disposizioni speciali per la SSR

1

Il Consiglio federale può limitare in parte o interamente la pubblicità e le sponsorizzazioni nei programmi della SSR e nell'ulteriore offerta redazionale, necessaria per adempiere il suo mandato di programma e finanziata mediante i proventi del canone (art. 27 cpv. 3 lett. b).

2

La pubblicità per le bevande alcoliche è vietata nei programmi della SSR. È vietata anche la sponsorizzazione da parte di aziende attive in questo settore.

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Sezione 4: Obbligo di notificare, d'informare, di presentare rapporti e di registrare Art. 17

Obbligo di notificare i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni

Le emittenti di programmi svizzeri titolari di una concessione devono notificare alla Commissione i proventi lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni.

Art. 18

Obbligo di notificare le partecipazioni

Le emittenti di programmi svizzeri devono comunicare alla Commissione le modifiche di capitale e di ripartizione dei diritti di voto nonché le partecipazioni rilevanti detenute in altre aziende del settore dei media.

Art. 19

Obbligo di informare

1

Le emittenti forniscono gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza informazioni o documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e delle misure contro la concentrazione dei media (art.83).

2

Sottostanno all'obbligo di informare anche le persone fisiche e giuridiche: a.

nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini;

b.

che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente;

c.

che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato;

d.

che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 80;

e.

che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati legati ai media secondo l'articolo 82 capoverso 1 lettera b.

3

Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di atti si conforma all'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 20

Rapporto annuale e conti annuali

1

Le emittenti svizzere devono presentare alla Commissione il rapporto e i conti annuali. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.

2

La Commissione può pubblicare informazioni desunte dai rapporti annuali delle emittenti.

8

RS 172.021

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3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto del rapporto annuale e dei conti annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dalla Commissione.

Art. 21

Dati statistici

1

La Commissione allestisce una statistica in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica. Essa contiene i dati di cui le autorità competenti necessitano per: a.

elaborare e applicare il diritto;

b.

avere una visione d'insieme del mercato.

2

Le emittenti svizzere forniscono regolarmente alla Commissione i dati necessari.

3

La Commissione può mettere i risultati statistici a disposizione del pubblico.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare stabilisce i principi in materia di rilevazione dei dati, esecuzione di singole rilevazioni, impiego dei dati rilevati e pubblicazione di risultati statistici.

Art. 22

Registrazione e conservazione delle trasmissioni

1

Le emittenti svizzere devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da questo obbligo.

2

Se, entro quattro mesi, è interposto reclamo o ricorso o è aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza contro una o più trasmissioni, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento.

Art. 23

Conservazione di programmi

1

Il Consiglio federale può obbligare le emittenti svizzere a tenere a disposizione le registrazioni dei loro programmi affinché possano essere conservate in modo durevole per il pubblico. Le emittenti possono essere indennizzate per le spese che ne derivano loro.

2

Il Consiglio federale stabilisce i programmi da conservare e disciplina l'indennizzo delle emittenti nonché la consegna, l'archiviazione e la disponibilità delle registrazioni. In particolare può emanare prescrizioni tecniche relative al genere e al formato dei supporti di dati e designare organi incaricati di coordinare i lavori necessari e di selezionare i programmi da conservare.

3

Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l'indennizzo versato alle emittenti conformemente al capoverso 1 sono finanziati con risorse generali della Confederazione, qualora i proventi della rimunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione non siano sufficienti.

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Sezione 5: Tassa di concessione Art. 24 1

Le emittenti concessionarie di programmi svizzeri versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 85) e finanziare la ricerca sul pubblico (art. 33).

2

La tassa non supera l'uno per cento dei proventi pubblicitari lordi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni. Il Consiglio federale stabilisce l'importo della tassa e una franchigia.

Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione Sezione 1: Mandato di programma e concessione Art. 25

Principio

La SSR fornisce un servizio di pubblica utilità. La sua attività non ha scopo lucrativo.

Art. 26

Mandato di programma

1

La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare: a.

fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali;

b.

promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali e tiene conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni;

c.

promuove il mantenimento di strette relazioni fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni.

2 Il Consiglio federale stabilisce i principi intesi a tutelare le esigenze della Svizzera romancia.

3

La SSR contribuisce: a.

alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un'informazione completa, diversificata e fedele, in particolare nel contesto politico, economico e sociale;

b.

allo sviluppo della cultura e al rafforzamento dei valori culturali del Paese nonché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo delle opere musicali e cinematografiche svizzere, in particolare diffondendo trasmissioni prodotte in proprio e altre trasmissioni prodotte in Svizzera;

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c.

a educare il pubblico;

d.

all'intrattenimento.

4

La SSR, per i temi d'interesse nazionale, utilizza di norma la lingua ufficiale nella sua forma standard.

Art. 27

1

Concessione

Il Consiglio federale rilascia una concessione alla SSR.

2

Prima di rilasciare la concessione o di apportarvi modifiche significative dal profilo della politica dei media, svolge una consultazione, tenendo conto in particolare del parere della Commissione (art. 86­93) e del Comitato consultivo (art. 41).

3

La concessione stabilisce in particolare: a.

il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi;

b.

il volume dell'ulteriore offerta redazionale necessaria per adempiere il mandato di programma a livello di regione linguistica come pure a livello nazionale e internazionale, che è finanziata mediante i proventi del canone;

c.

i dettagli relativi alla presa in considerazione delle opere musicali e cinematografiche svizzere secondo l'articolo 26 capoverso 3 lettera b; può imporre quote minime.

4

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può imporre alla SSR di offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. Nella scelta delle emittenti e nell'organizzazione della collaborazione occorre tener conto delle esigenze della SSR. La collaborazione è disciplinata in contratti che necessitano l'approvazione del Dipartimento.

5

Il Dipartimento può modificare talune disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o la situazione giuridica sono mutate e questa modifica è necessaria per tutelare importanti interessi.

6

Il Dipartimento può limitare o sospendere in parte la concessione della SSR se: a.

la Commissione ha presentato una richiesta fondandosi sulle condizioni di cui all'articolo 59;

b.

la SSR ha violato ripetutamente o in modo grave i suoi obblighi conformemente agli articoli 38 e 39.

Sezione 2: Offerta redazionale Art. 28

Programmi per un pubblico particolare e programmi tematici

Il Consiglio federale può rilasciare alla SSR una concessione per diffondere programmi concepiti per un pubblico particolare e programmi tematici, se questi programmi sono opportuni per adempiere il mandato e non ostacolano eccessivamente le possibilità di sviluppo delle altre emittenti.

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Art. 29

Limitazioni dell'offerta regionale

1

La SSR non è autorizzata a diffondere programmi regionali, fatto salvo il capoverso 2.

2

La SSR può introdurre finestre regionali nei suoi programmi radiofonici, con l'autorizzazione del Dipartimento.

Art. 30

Produzione di programmi

I programmi della SSR devono essere prodotti prevalentemente nelle parti del Paese alle quali sono destinati.

Art. 31

Offerta redazionale destinata all'estero

1

Conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera c, il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sulle prestazioni redazionali destinate all'estero e stabilisce i limiti di costo massimi.

2

In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione internazionale.

3

La Confederazione di regola rimborsa alla SSR la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1, mentre i costi per le prestazioni di cui al capoverso 2 sono rimborsati integralmente.

Sezione 3: Altre attività della SSR Art. 32

Attività non stabilite nella concessione

1

La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo devono notificare previamente al Dipartimento le attività non definite nella concessione che potrebbero nuocere alla posizione e al compito di altre aziende svizzere del settore dei media.

2

Se l'attività in questione nuoce all'adempimento del mandato di programma o limita considerevolmente lo spazio di sviluppo di altre aziende mediatiche, il Dipartimento può imporre condizioni in materia di attività commerciale, finanziamento, tenuta di una contabilità separata e separazione delle strutture organizzative o può vietare tale attività.

Art. 33

Ricerca sul pubblico

1

La SSR dispone di un servizio di ricerca che rileva i dati relativi agli indici d'ascolto radiotelevisivi in Svizzera. Quest'ultimo svolge la sua attività in modo scientifico e nel rilevare i dati è indipendente dalla SSR, da altre emittenti e dal settore pubblicitario. Per il rilevamento dei dati può consultare esperti indipendenti.

2

La SSR disciplina l'attività e la posizione del servizio di ricerca in uno statuto, che dev'essere approvato dal Dipartimento.

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3

Il servizio di ricerca mette i dati relativi all'ascolto gratuitamente a disposizione della Commissione e del Dipartimento, e li fornisce alle emittenti a condizioni adeguate. Il Consiglio federale stabilisce quali dati minimi devono essere forniti.

4

La Confederazione rimborsa mediante i proventi derivanti dalla tassa di concessione gli oneri finanziari supplementari imposti al servizio di ricerca affinché anche le emittenti titolari di una concessione nelle regioni di montagna e periferiche dispongano di dati sufficienti.

Sezione 4: Diffusione dei programmi della SSR Art. 34 1

I programmi radiofonici e televisivi della SSR sono diffusi capillarmente almeno nella rispettiva regione linguistica. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Stabilisce i programmi che devono poter essere captati in tutta la Svizzera o all'estero. A tal fine garantisce che possa essere captata in tutte le regioni del Paese un'adeguata offerta di programmi radiotelevisivi in tutte le lingue ufficiali.

2

Il Consiglio federale determina per ogni programma la zona di copertura e le modalità di diffusione.

Sezione 5: Organizzazione e finanziamento Art. 35 1

Organizzazione della SSR

La SSR adotta un'organizzazione tale da assicurare: a.

la propria autonomia e indipendenza nei confronti dello Stato e delle varie entità sociali o economiche;

b.

una gestione efficace e un impiego del canone conforme allo scopo previsto;

c.

il rispetto delle aspirazioni delle regioni linguistiche e una direzione e un coordinamento nazionali;

d.

la rappresentanza del pubblico nell'organizzazione;

e.

il rispetto delle prescrizioni del diritto del lavoro e la garanzia delle condizioni di lavoro di categoria;

f.

la separazione fra attività redazionale e attività economiche.

2

Essa istituisce un organo di revisione interno; quest'ultimo è designato dalla Direzione strategica e sottostà unicamente alle sue istruzioni.

3

Gli statuti della SSR sottostanno all'approvazione del Dipartimento.

Art. 36 1

Direzione strategica

La SSR dispone di un organo (Direzione strategica) incaricato di assicurare la direzione superiore degli affari dell'intera azienda.

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2

La Direzione strategica ha le seguenti attribuzioni: a.

nomina e revoca le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda;

b.

esercita l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione e impartisce le necessarie istruzioni, in particolare per quanto concerne l'osservanza della concessione e delle altre basi legali nonché degli statuti, dei regolamenti interni e delle istruzioni;

c.

organizza la contabilità, il controllo finanziario e l'allestimento della pianificazione finanziaria.

3

La Direzione strategica non emana alcuna istruzione specifica nell'ambito degli affari correnti relativi ai programmi.

4

Il Consiglio federale designa un terzo dei membri della Direzione strategica, gli altri sono designati dalla SSR. I membri, inoltre, non possono avere alcun rapporto d'impiego con la SSR o con una delle aziende di cui essa detiene il controllo.

5

I membri della Direzione strategica non sottostanno ad alcuna istruzione.

6

La Direzione strategica si organizza autonomamente e dispone di una propria segreteria.

Art. 37

Finanziamento

La SSR è finanziata essenzialmente mediante il canone di ricezione. Può ricorrere ad altre fonti di finanziamento, per quanto la presente legge, l'ordinanza, la concessione o il diritto internazionale pertinente non impongano limitazioni.

Art. 38

Impiego dei mezzi finanziari

1

La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo determinano la loro gestione finanziaria secondo i principi riconosciuti della miglior prassi. Esse operano secondo criteri economici, impiegano i mezzi finanziari in modo conforme alle disposizioni e vegliano a mantenere la sostanza dell'azienda a lungo termine, in considerazione dell'adempimento del loro mandato.

2

La Direzione strategica della SSR e gli organi incaricati della direzione strategica delle aziende controllate sono responsabili dell'osservanza di questi obblighi.

3

La Direzione strategica della SSR e l'organo di revisione interno possono consultare la contabilità e tutti gli altri documenti rilevanti di queste aziende.

4

Se la SSR rinuncia a un'attività che ha avuto un'importanza considerevole al momento di stabilire l'ammontare del canone, il Dipartimento può obbligarla a costituire riserve per un importo corrispondente.

Art. 39

Sorveglianza finanziaria

1

La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo tengono la loro contabilità secondo le prescrizioni applicabili alle società anonime e secondo i principi in materia di bilancio riconosciuti dalle borse svizzere.

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2

La Direzione strategica della SSR notifica ogni anno al Dipartimento: a.

il conto di gruppo;

b.

i conti annuali, il preventivo, la pianificazione finanziaria e il rapporto annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo.

3

Il Dipartimento esamina la gestione finanziaria della SSR in base al rapporto della Direzione strategica. Può chiedere informazioni complementari. In particolare, il Dipartimento può esigere informazioni dalla Direzione strategica della SSR e dagli organi incaricati della direzione strategica delle aziende controllate su come hanno assunto la loro responsabilità.

4

Il Dipartimento può svolgere verifiche in loco presso la SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo, se: a.

il rapporto è lacunoso e la SSR, nonostante l'invito del Dipartimento, non ha fornito informazioni sufficienti entro il termine impartito; o

b.

vi è il fondato sospetto che la SSR o una delle aziende di cui essa detiene il controllo non abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 38 capoverso 1.

5

Il Dipartimento può incaricare il Controllo federale delle finanze oppure altri periti di verificare le finanze della SSR, alle condizioni previste al capoverso 4. La legge del 28 giugno 19679 sul Controllo delle finanze non è applicabile.

6

Non sono autorizzati meri controlli d'opportunità.

Art. 40

Partecipazioni finanziarie

La SSR può, con il consenso del Dipartimento, detenere partecipazioni in emittenti e altre aziende.

Sezione 6: Comitato consultivo Art. 41

Compito

1

Il Comitato consultivo osserva tutti i programmi della SSR e riferisce al pubblico come la SSR adempie il proprio mandato. Nel far questo, tiene conto dell'evoluzione della società in generale e dei media in particolare.

2

Il Dipartimento sente il Comitato consultivo prima di fare proposte al Consiglio federale in materia di politica dei media.

3 Il Comitato consultivo non può impartire istruzioni alla SSR e non ha alcun potere di sanzione.

4

La PA10 non è applicabile all'attività del Comitato consultivo.

9 10

RS 614.0 RS 172.021

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Radiotelevisione. LF

Art. 42

Composizione

1

Il Comitato consultivo è composto di tre camere, rappresentanti tre regioni linguistiche, che comprendono ognuna cinque personalità indipendenti e qualificate provenienti dalla corrispondente regione linguistica.

2

Il Consiglio federale nomina tre membri per ogni camera. Gli altri sei membri del Comitato consultivo sono designati dai membri nominati dal Consiglio federale; la SSR può proporre un membro per ogni camera.

Art. 43

Indipendenza

1

Il Comitato consultivo non sottostà ad alcuna istruzione. È indipendente dalla SSR.

2

I membri del Comitato consultivo non possono avere alcun rapporto d'impiego con la SSR o con aziende di cui essa detiene il controllo né far parte di alcun organo esecutivo di Confederazione, Cantoni o Comuni.

Art. 44

Rapporti

Il Comitato consultivo pubblica almeno una volta all'anno i risultati della sua attività. In qualsiasi momento può esprimere un parere concernente il programma nel suo insieme o l'adempimento di singoli elementi del mandato di programma. Esso rispetta il segreto d'affari della SSR.

Art. 45

Organizzazione

1

Il Comitato consultivo svolge di regola la propria attività nelle camere. Le camere si riuniscono per deliberare questioni riguardanti: a.

la fornitura di programmi di pari valore in tutte le regioni linguistiche;

b

l'offerta destinata all'estero;

c.

la promozione della comprensione, della coesione e degli scambi fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche e le culture.

2

Per il resto, il Comitato consultivo è autonomo dal profilo organizzativo. Emana un regolamento interno. Quest'ultimo sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

3

Il Comitato consultivo dispone di una propria segreteria. Essa riceve il personale e i mezzi finanziari necessari per permettere al Comitato consultivo di svolgere la propria attività. I rapporti di servizio del personale della segreteria sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 46 1

Collaborazione della SSR

Nell'ambito della sua attività, il Comitato consultivo consulta la SSR.

2

La SSR sostiene attivamente il Comitato consultivo. Su richiesta, gli fornisce le informazioni e la documentazione necessari. È fatto salvo il segreto editoriale.

1621

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3 In caso di controversie relative all'obbligo di collaborare e al diritto di consultazione, il Comitato consultivo può rivolgersi al Dipartimento.

Art. 47

Finanziamento

Il Comitato consultivo è finanziato mediante i proventi del canone.

Capitolo 3: Altre emittenti con mandato di prestazioni Sezione 1: Concessioni con mandato di prestazioni e aliquota del canone Art. 48

Principio

1

Le concessioni con mandato di prestazioni e che danno diritto a un'aliquota del canone (concessioni con aliquota del canone) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono: a.

nelle regioni economicamente deboli, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare nel contesto politico, economico e sociale e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;

b.

negli agglomerati urbani, programmi radiofonici complementari non commerciali, che affrontano temi relativi alle minoranze sociali e linguistiche e danno la parola ai rappresentanti di questi gruppi, diffondono trasmissioni in lingue straniere e presentano gli avvenimenti culturali.

2

Le concessioni con aliquota del canone danno diritto alla diffusione del programma in una determinata zona di copertura (diritto d'accesso) e all'attribuzione di un'aliquota del canone di ricezione.

3

Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con aliquota del canone.

4

La concessione stabilisce perlomeno: a.

la zona di copertura e il tipo di diffusione;

b.

le prestazioni richieste in materia di programmi e i relativi requisiti d'esercizio e di organizzazione;

c.

le altre esigenze e gli oneri che il concessionario deve adempiere.

5

La diffusione di un programma in base a una sola concessione con aliquota del canone è di regola limitata alla zona di copertura prevista; il Consiglio federale prevede eccezioni.

Art. 49

1

Zone di copertura

Su proposta della Commissione, il Consiglio federale determina il numero e l'estensione delle zone di copertura per le quali sono rilasciate concessioni con aliquota del canone, nonché le modalità di diffusione nella rispettiva zona di copertura.

1622

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2

Le zone di copertura ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 lettera a devono: a.

costituire un'entità politica e geografica o presentare legami culturali o economici particolarmente stretti; e

b.

disporre di mezzi finanziari sufficienti affinché le emittenti possano adempiere il loro mandato di prestazioni ricevendo un'aliquota adeguata dei proventi del canone.

3

Il Consiglio federale verifica periodicamente, ma al più tardi ogni dieci anni, il numero e l'estensione delle zone di copertura. La Commissione può effettuare adeguamenti minimi riguardanti l'estensione delle zone.

4

La Commissione consulta in particolare i Cantoni prima di determinare le zone di copertura e prima di ogni modifica rilevante.

Art. 50

Aliquote del canone

1

Le concessioni con aliquota del canone danno diritto al massimo al quattro per cento dei proventi complessivi del canone di ricezione. Al momento di stabilire l'importo del canone di ricezione (art. 78), il Consiglio federale determina l'aliquota attribuita alle concessioni e la percentuale massima che questo importo deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.

2

La Commissione stabilisce l'aliquota dei proventi del canone di ricezione attribuita a ogni concessionario per un periodo determinato. A tale scopo, la Commissione tiene conto dell'ampiezza e del potenziale economico della zona di copertura nonché dell'investimento necessario al concessionario per adempiere il mandato di prestazioni.

3

Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 199011 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi).

Art. 51

Obblighi delle emittenti titolari di concessioni con aliquota del canone

1

Le emittenti titolari di una concessione con aliquota del canone devono adempiere il mandato di prestazioni definito nella concessione. Il Consiglio federale può imporre altri obblighi per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni e l'indipendenza nella creazione del programma. In particolare, può obbligare le emittenti a elaborare linee direttrici e uno statuto di redazione.

2

Le emittenti titolari di una concessione con aliquota del canone devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle disposizioni. L'emittenza del programma sussidiato attraverso il canone dev'essere separata nella contabilità da eventuali altre attività economiche del concessionario. Se un'azienda controllata economicamente dal concessionario fornisce prestazioni in relazione con il programma, il concessionario provvede a separare queste prestazioni dalle altre attività nella contabilità.

11

RS 616.1

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3

La collaborazione con altre emittenti non è autorizzata se compromette l'adempimento del mandato di prestazioni o l'indipendenza nella creazione del programma.

Art. 52

Sorveglianza finanziaria

1

Il concessionario presenta ogni anno alla Commissione il preventivo e il consuntivo nonché la pianificazione finanziaria. La Commissione verifica se i mezzi finanziari sono stati impiegati in modo razionale e conforme alle disposizioni. In caso contrario, può ridurre le aliquote del canone attribuite a un concessionario o esigerne il rimborso.

2

La Commissione può anche esigere informazioni da parte del concessionario e delle persone tenute a informare secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere a­c e svolgere verifiche finanziarie in loco.

3

Non sono autorizzati meri controlli d'opportunità.

Sezione 2: Concessioni con mandato di prestazioni senza diritto a un'aliquota del canone Art. 53 1

La Commissione può rilasciare ad altre emittenti una concessione per la diffusione via etere di un programma, se tale programma: a.

tiene conto, in una determinata regione, delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa, in particolare nel contesto politico, economico e sociale e contribuisce a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura;

b.

contribuisce in modo speciale, in una determinata regione linguistica, ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale.

2

La concessione definisce l'estensione dell'accesso alla diffusione e il mandato di prestazioni in materia di programmi. La Commissione può stabilire altri obblighi per garantire l'adempimento del mandato di prestazioni e l'indipendenza nella creazione del programma.

Sezione 3: Prescrizioni relative alle concessioni Art. 54 1

Condizioni generali per il rilascio di una concessione

Una concessione è rilasciata se il richiedente: a.

è in grado di adempiere il mandato di prestazioni;

b.

dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l'esercizio;

1624

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c.

dichiara all'autorità concedente chi detiene le parti preponderanti del suo capitale e chi mette a sua disposizione importanti mezzi finanziari;

d.

offre la garanzia di rispettare le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria, il diritto applicabile e, in particolare, gli obblighi e oneri legati alla concessione;

e.

separa l'attività redazionale dalle attività economiche;

f.

è una persona fisica domiciliata in Svizzera o una persona giuridica con sede in Svizzera.

2

A condizione che non vi si opponga alcun obbligo internazionale, la Commissione può rifiutare di accordare la concessione a una persona giuridica sotto controllo estero o a una persona fisica che non possiede la cittadinanza svizzera se il corrispondente Stato estero non accorda la reciprocità in misura analoga.

Art. 55

Procedura di rilascio della concessione

1

La Commissione rilascia le concessioni. Essa di regola indice un concorso pubblico. Può consultare le cerchie interessate.

2

Se il concorso pubblico produce diverse candidature, la concessione viene rilasciata all'emittente che è in grado di meglio adempiere il mandato di prestazioni. Se più candidature soddisfano questo requisito, la concessione è accordata al candidato che è meno dipendente da altre emittenti o da altre aziende mediatiche.

3

Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l'articolo 24 LTC12.

Art. 56

Durata ed estinzione della concessione

1

Ogni concessione è rilasciata per un periodo determinato. Di regola, le concessioni analoghe hanno la stessa scadenza.

2 Una concessione si estingue in caso di rinuncia da parte dell'emittente, di ritiro o alla sua scadenza.

Art. 57

Adempimento del mandato di prestazioni

1

La Commissione verifica se il programma concessionato adempie il mandato di prestazioni. A tale scopo può consultare organismi specializzati o periti esterni.

2

Se il programma non fornisce le prestazioni richieste in modo soddisfacente, la Commissione ne informa il concessionario e il pubblico.

3

La Commissione verifica nuovamente entro un anno l'adempimento del mandato di prestazioni. Se rileva di nuovo inadeguatezze, prende provvedimenti. Può in particolare ridurre al massimo della metà il diritto alle aliquote del canone.

12

RS 784.10

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Art. 58

Trasferimento della concessione

1

Il trasferimento della concessione va notificato alla Commissione prima della sua esecuzione e dev'essere approvato da quest'ultima.

2

La Commissione verifica se le condizioni della concessione sono adempiute anche dopo il trasferimento. Può rifiutare l'autorizzazione entro tre mesi dal ricevimento della notificazione; in casi particolari questo termine può essere prorogato.

3

Per trasferimento si intende anche il trapasso economico della concessione. Di regola, questo avviene quando oltre il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o eventualmente dei titoli di partecipazione o dei diritti di voto sono trasferiti.

Art. 59

Modifica della concessione

1

La Commissione può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o la situazione giuridica sono mutate e questa modifica è necessaria per tutelare importanti interessi pubblici.

2

Il concessionario è adeguatamente indennizzato nel caso in cui la modifica provoca una sostanziale riduzione dei diritti concessi. Non riceve alcun indennizzo se l'adeguamento è imputabile a importanti interessi nazionali o a una modifica di obblighi internazionali.

3

Su richiesta dell'emittente, la Commissione può modificare talune disposizioni se la modifica proposta è conforme alle condizioni per il rilascio della concessione.

Art. 60

1

Limitazione, sospensione e ritiro della concessione

La Commissione può limitare, sospendere o ritirare la concessione se: a.

il concessionario l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte;

b.

il concessionario viola in modo grave la presente legge e le sue prescrizioni d'esecuzione;

c.

il concessionario viola ripetutamente i suoi obblighi stabiliti nella concessione, nonostante l'accertamento della Commissione ai sensi dell'articolo 57 capoverso 2 e i provvedimenti di cui all'articolo 57 capoverso 3;

d.

il concessionario abusa in modo grave della concessione a fini illeciti;

e.

importanti interessi nazionali lo esigono.

2

La Commissione ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.

3

Il concessionario ha diritto a un indennizzo se la Commissione: a.

ritira la concessione poiché le condizioni essenziali per il suo rilascio sono venute meno per motivi imputabili alla Confederazione;

b.

sospende o ritira la concessione poiché importanti interessi nazionali lo esigono.

1626

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Titolo terzo: Trasmissione e preparazione dei programmi Capitolo 1: Regole generali Art. 61

Principio

1

Le emittenti possono diffondere direttamente i propri programmi fondandosi sulle disposizioni del diritto delle telecomunicazioni o affidare questo compito a un fornitore di servizi di telecomunicazione.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire alle emittenti l'accesso a condizioni eque, appropriate e non discriminatorie.

3

L'articolo 47 LTC13 sulla comunicazione in situazioni straordinarie è applicabile alle emittenti che diffondono direttamente i propri programmi.

Art. 62

Limitazioni

1

La Commissione può limitare o vietare la trasmissione di un programma mediante tecniche di telecomunicazione, se il programma: a.

viola il diritto internazionale delle telecomunicazioni vincolante per la Svizzera; o

b.

viola durevolmente e in modo grave le disposizioni di diritto internazionale in materia di programmi, pubblicità, o sponsorizzazioni vincolanti per la Svizzera.

2

Contro la decisione della Commissione può interporre ricorso sia l'emittente del programma interessato sia il fornitore di servizi di telecomunicazione che lo diffonde o lo fa diffondere.

3

I programmi delle emittenti titolari di una concessione con aliquota del canone non possono essere diffusi al di fuori della zona designata nella concessione (art. 48 cpv. 5).

Capitolo 2: Diffusione di programmi via etere Art. 63

Programmi con diritto d'accesso

I programmi con diritto d'accesso per la diffusione via etere sono: a.

i programmi della SSR nell'ambito della sua concessione;

b.

i programmi delle emittenti titolari di una concessione con mandato di prestazioni, nell'ambito della loro concessione.

Art. 64

Frequenze per i programmi radiotelevisivi

1

La Commissione garantisce che siano disponibili sufficienti capacità di frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televi13

RS 784.10

1627

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sione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d'accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista.

2

Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC14), sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi essa determina : a.

la zona di diffusione;

b.

il numero di programmi radiotelevisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.

3

Essa provvede affinché la diffusione di programmi secondo le istruzioni del Consiglio federale possa essere garantita per servire la popolazione in situazioni straordinarie.

Art. 65

Obbligo e condizioni di diffusione

1

Chi ottiene una concessione di radiocomunicazione per l'utilizzazione di una frequenza destinata alla diffusione di un programma con diritti d'accesso, deve diffonderlo con un grado di qualità soddisfacente e conformemente alla concessione di programma e alla concessione di radiocomunicazione di competenza del diritto delle telecomunicazioni.

2

Le emittenti versano al fornitore di servizi di telecomunicazione un indennizzo in funzione dei costi per la diffusione di programmi con diritti d'accesso. Il Consiglio federale disciplina i costi computabili. Se la concessione per i servizi di radiocomunicazione è aggiudicata mediante una procedura di vendita all'asta, il prezzo d'aggiudicazione di cui all'articolo 39 capoverso 3 LTC15 non rientra tra i costi computabili.

3

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi associati ai programmi con diritti d'accesso.

Art. 66

Procedimento di conciliazione e di decisione

1

Se le parti, entro tre mesi, non giungono a un'intesa in merito all'obbligo e alle condizioni di diffusione, decide la Commissione.

2

Essa basa la propria decisione su valori comparativi svizzeri o esteri (benchmarking), sempreché le parti non adducano alcun mezzo di prova che giustifichi una deroga.

3

Nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e il passaggio in giudicato della decisione, essa può decidere provvisoriamente in merito alla diffusione e stabilire le condizioni finanziarie.

4 Le dalle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni relative all'interconnessione (art. 11 LTC16) si applicano per analogia alla procedura e all'obbligo di informare.

14 15 16

RS 784.10 RS 784.10 RS 784.10

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Art. 67

Sostegno alla diffusione di programmi radiofonici

1

La Commissione può accordare un contributo a un'emittente titolare di una concessione con aliquota del canone secondo l'articolo 48 capoverso 1 lettera a, se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri più elevati della media.

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali la Commissione accorda i contributi.

Capitolo 3: Diffusione su linea Art. 68 1

Diffusione su linea di programmi con diritti d'accesso e di programmi esteri

Nella loro zona di copertura devono essere diffusi su linea: a.

i programmi della SSR conformemente alla sua concessione;

b.

i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni.

2

Il Consiglio federale può inoltre designare i programmi di emittenti estere che devono essere diffusi su linea per il loro particolare contributo all'educazione, allo sviluppo culturale o alla libera formazione delle opinioni.

3

Le emittenti di programmi secondo i capoversi 1 e 2 hanno diritto alla diffusione gratuita del loro programma con un grado di qualità soddisfacente, nell'ambito delle possibilità tecniche del fornitore di servizi di telecomunicazione.

4

È innanzitutto soggetto all'obbligo di diffondere il fornitore di servizi di telecomunicazione che diffonde già programmi nella zona di copertura e raggiunge il maggior numero di economie domestiche. Se è necessario per consentire la ricezione del programma da parte del pubblico, la Commissione può obbligare più di un fornitore di servizi di telecomunicazione a diffondere nella stessa zona di copertura. In caso di rifiuto, la Commissione può decidere in via cautelativa l'immediata attivazione.

5

Se l'adempimento di quest'obbligo implica un eccessivo onere economico per il fornitore di servizi di telecomunicazione interessato, la Commissione impone all'emittente autorizzata di versare un adeguato indennizzo.

6

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi associati ai programmi con diritti d'accesso.

Art. 69

Attivazione di altri programmi

1

Su richiesta di un'emittente, la Commissione impone a un fornitore di servizi di telecomunicazione per una durata determinata di diffondere un programma su linea in una determinata zona, se: a.

il programma contribuisce in misura particolare all'adempimento del mandato costituzionale; e

1629

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b.

il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone delle capacità di trasmissione necessarie e la diffusione non rappresenta un onere eccessivo.

2

L'emittente autorizzata rimborsa le spese al fornitore di servizi di telecomunicazione.

3

La Commissione può ritirare il diritto prima della scadenza prevista se l'emittente non fornisce più le prestazioni fissate nella decisione.

4

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di diffusione ai servizi associati ai programmi con diritti d'accesso.

Art. 70

Attribuzione dei canali

Il Consiglio federale può stabilire che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano i programmi da trasmettere secondo l'articolo 68 capoversi 1 e 2 su canali preferenziali.

Capitolo 4: Preparazione tecnica dei programmi Art. 71

Principi

1

Chiunque esercita dispositivi tecnici o fornisce servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione, la commercializzazione o la scelta di apparecchi di ricezione, deve garantire alle emittenti o ai fornitori di servizi di telecomunicazione un accesso a condizioni eque, appropriate e non discriminatorie.

2

Chiunque fornisce servizi che gestiscono la selezione dei programmi attraverso un'interfaccia utente, deve vegliare, secondo lo stato della tecnica, affinché i programmi con diritti d'accesso siano chiaramente indicati sin dalla prima fase di utilizzazione.

3

Gli esercenti e i fornitori di servizi o dispositivi di preparazione sono tenuti a fornire: a.

a terzi che hanno un interesse legittimo tutte le informazioni e i documenti necessari per far valere i diritti di cui al capoverso 1;

b.

alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare il rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni sulla preparazione.

4

Il Consiglio federale può estendere le disposizioni sulla preparazione tecnica ai servizi associati.

5

Se non vi sono prescrizioni per disciplinare una determinata fattispecie, la Commissione prende caso per caso le decisioni necessarie per tutelare la pluralità delle opinioni e dell'offerta.

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Art. 72

Interfaccia aperte e specificazione tecnica

Il Consiglio federale può prescrivere interfaccia aperte per i dispositivi o i servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi oppure può emanare altre disposizioni sulla loro specificazione tecnica, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.

Art. 73

Demultiplazione

1

Chiunque offre pacchetti di programmi, gestisce dispositivi tecnici o offre servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi, deve predisporre le condizioni tecniche per consentire a terzi di diffondere ogni programma separatamente a condizioni favorevoli e di utilizzare i dispositivi o i servizi separatamente.

2

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla demultiplazione, se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni.

Titolo quarto: Ricezione dei programmi Capitolo 1: Libertà di ricezione Art. 74

Libertà di ricezione dei programmi

Chiunque è libero di captare i programmi svizzeri e esteri destinati al pubblico in generale.

Art. 75

Divieti cantonali riguardanti le antenne

1

I Cantoni possono vietare l'installazione di antenne esterne in determinate regioni se: a.

la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e

b.

la ricezione dei programmi che sono abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.

2

L'installazione di un'antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev'essere eccezionalmente autorizzata se la ricezione di tali programmi presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.

Capitolo 2: Canone di ricezione Art. 76

Obbligo di pagare il canone e obbligo di annuncio

1

Chi tiene pronto all'uso o mette in esercizio un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione), deve pagare un canone di ricezione.

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2

Chi tiene pronto all'uso o mette in esercizio un apparecchio di ricezione deve previamente annunciarlo all'organo di riscossione del canone. Tutte le modifiche della fattispecie devono parimenti essere annunciate.

3

L'obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o è stato messo in esercizio.

4 Esso termina allo scadere del mese in cui tutti gli apparecchi di ricezione non sono più messi in esercizio o tenuti pronti all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all'organo di riscossione del canone.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può esentare determinate categorie di persone dall'obbligo di pagare il canone e dall'obbligo di annuncio.

Art. 77

Organo di riscossione del canone

1

Il Consiglio federale può delegare la riscossione del canone e i relativi compiti a un'organizzazione indipendente. Essa è considerata un'autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e PA17 e dell'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 188918 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) e può emanare decisioni. Per stabilire l'obbligo di annuncio può trattare dati personali degni di particolare protezione. In caso di presunta violazione dell'obbligo di annuncio, lo notifica alla Commissione.

2

L'organo di riscossione del canone può esigere che Cantoni e Comuni forniscano nome, cognome, indirizzo, anno di nascita e statuto familiare degli abitanti sotto forma di liste su supporti elettronici di dati. È tenuto a rimborsare le spese supplementari provocate dalla sua richiesta.

3

Esso può trattare questi dati unicamente per controllare il rispetto dell'obbligo di annuncio e per incassare il canone di ricezione. Non può comunicare questi dati a terzi.

4

L'organo di riscossione del canone prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato.

5

La Commissione esercita la vigilanza sull'organo di riscossione del canone e tratta i ricorsi interposti contro le sue decisioni.

Art. 78

Importo del canone di ricezione

1

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone di ricezione. Nella sua decisione tiene conto del fabbisogno per:

17 18

a.

finanziare i programmi e le ulteriori offerte redazionali della SSR necessarie per adempiere il mandato di programma (art. 27 cpv. 3 lett. b);

b.

il Comitato consultivo della SSR (art. 47);

RS 172.021 RS 281.1

1632

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c.

sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con aliquota del canone (art. 48);

d.

i compiti in relazione con la riscossione del canone e l'applicazione dell'obbligo di annuncio e di pagare il canone.

2

Il Consiglio federale può stabilire un canone differenziato per la ricezione privata e quella professionale come pure per l'utilizzo commerciale della possibilità di ricezione dei programmi.

3

Nella sua decisione, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni della Commissione, del Comitato consultivo e del sorvegliante dei prezzi. Le deroghe alle raccomandazioni devono essere motivate pubblicamente.

4

Il provento del canone, salvo il finanziamento secondo il capoverso 1 lettera c (concessioni con aliquota del canone), non figura nel conto di Stato della Confederazione.

Art. 79

Tasse d'uso per la diffusione senza filo

I Cantoni possono prevedere tasse per la ricezione di programmi radiotelevisivi diffusi via etere in base a un mandato di distribuzione pubblico.

Titolo quinto: Provvedimenti per tutelare la pluralità e promuovere la qualità dei programmi Capitolo 1: Garanzia di accesso agli avvenimenti pubblici Art. 80

Diritto alla sintesi in caso di avvenimenti pubblici

1

Se la cronaca di un avvenimento pubblico in Svizzera è limitata da contratti d'esclusiva, ogni emittente interessata ha diritto a una sintesi d'attualità di tale avvenimento.

2 L'organizzatore di un avvenimento pubblico e l'emittente che beneficia di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva sono tenuti ad accordare a ogni emittente interessata la possibilità di ottenere una sintesi.

3

Essi danno alle emittenti interessate: a.

accesso all'avvenimento, qualora le condizioni tecniche e lo spazio disponibile lo consentano; e

b.

le parti del segnale di trasmissione auspicate a condizioni appropriate.

4

La Commissione può ordinare agli organizzatori di un avvenimento pubblico e alle emittenti che beneficiano di diritti di prima diffusione o di diritti di esclusiva di adottare provvedimenti adeguati per garantire il diritto alla sintesi, rinviando alle sanzioni di cui all'articolo 96.

1633

Radiotelevisione. LF

Art. 81

Libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale

1

La sintesi di avvenimenti di grande importanza sociale dev'essere liberamente accessibile alla maggior parte del pubblico.

2

Il Consiglio federale obbliga il Dipartimento a tenere e ad aggiornare periodicamente una lista degli avvenimenti nazionali e internazionali di grande importanza sociale.

3

Le liste compilate dagli Stati membri della Convenzione europea del 5 maggio 198919 sulla televisione transfrontaliera sono vincolanti per le emittenti di programmi televisivi svizzeri per quanto concerne il libero accesso nello Stato interessato.

Capitolo 2: Provvedimenti contro la concentrazione dei media Art. 82 1

Minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta

La pluralità delle opinioni e dell'offerta può essere minacciata se: a.

un'emittente occupa una posizione dominante sul mercato interessato;

b.

un'emittente o un'altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo occupa una posizione dominante su uno o più mercati legati al settore dei media.

2

La Commissione consulta la Commissione della concorrenza per valutare se un'emittente o un'azienda occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 199520 sui cartelli. La Commissione della concorrenza può rendere pubblico il proprio parere.

Art. 83

Provvedimenti

1

Se la Commissione, sulla base della perizia della Commissione della concorrenza, accerta che un'emittente o un'altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo minaccia la pluralità delle opinioni e dell'offerta grazie alla sua posizione dominante sul mercato, può adottare provvedimenti nel settore radiotelevisivo. Di regola la Commissione decide entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la perizia.

2

La Commissione può esigere che l'emittente o l'azienda in questione: a.

19 20

adotti provvedimenti volti a garantire la pluralità come la concessione di un tempo d'antenna a terzi, la collaborazione con altri operatori sul mercato, l'istituzione di una commissione di programmi indipendente o l'adozione di uno statuto per garantire la libertà redazionale;

b.

adegui le strutture e l'organizzazione dell'azienda;

c.

si separi da taluni rami o da talune partecipazioni dell'azienda.

RS 0.784.405 RS 251

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Capitolo 3: Formazione e perfezionamento di operatori del settore dei programmi Art. 84 La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento di operatori del settore dei programmi, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e perfezionamento professionale. La Commissione disciplina i criteri d'attribuzione e decide in merito al versamento dei contributi.

Capitolo 4: Ricerca Art. 85 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali i progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo sono sostenuti mediante i proventi della tassa di concessione (art. 24).

Titolo sesto: Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici Art. 86

Composizione

1

La Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici (Commissione) si compone di 15­21 specialisti indipendenti.

2

Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente e la vicepresidenza.

3

Non possono far parte della Commissione: a.

i membri dell'Assemblea federale;

b.

le persone impiegate dalla Confederazione;

c.

i membri degli organi di emittenti svizzere o dei fornitori di servizi di telecomunicazione nonché le persone impiegate da questi ultimi.

4

In caso di incompatibilità, la persona interessata dichiara per quale delle due cariche opta. Essa si ritira dalla Commissione al più tardi quattro mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità.

Art. 87

Compiti

La Commissione adempie i compiti conformemente alla presente legge, alla LTC21, alle loro disposizioni d'esecuzione nonché al diritto internazionale applicabile che non sono espressamente delegati a un'altra autorità. Fanno parte dei suoi compiti nell'ambito della presente legge, in particolare: 21

RS 784.10

1635

Radiotelevisione. LF

a.

la messa a concorso e il rilascio di concessioni alle emittenti con mandato di prestazioni (art. 55);

b.

l'adozione di provvedimenti contro la concentrazione dei media (art. 83);

c.

la vigilanza generale (art. 94);

d.

la trattazione di ricorsi riguardanti il contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 100);

e.

il perseguimento e il giudizio di reati (art. 108);

f.

la collaborazione alla preparazione di atti legislativi nel suo settore d'attività, se il Dipartimento le conferisce un mandato in tal senso.

Art. 88

Indipendenza

La Commissione è indipendente e non è vincolata ad alcuna istruzione dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale. Il diritto del Consiglio federale di impartire istruzioni secondo l'articolo 110 della presente legge e l'articolo 64 LTC22 rimane salvo.

Art. 89

Organizzazione

1

La Commissione si compone di camere con competenze decisionali proprie. Le decisioni di principio sono prese dalla Commissione plenaria.

2

Una camera speciale, interamente indipendente dal resto della Commissione nella sua attività decisionale, è incaricata della vigilanza del contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 97­104). Questa camera non può essere contemporaneamente competente per il rilascio di concessioni.

3

Se il Consiglio federale non prevede altrimenti, è applicabile l'ordinanza del 3 giugno 199623 sulle commissioni.

4

La Commissione si organizza in modo indipendente. Adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione. Il regolamento dev'essere approvato dal Consiglio federale.

5

Il regolamento può delegare a una parte della Commissione la competenza di emanare provvedimenti cautelari e di prendere decisioni d'importanza minore.

6

La Commissione dispone di una segreteria indipendente. Essa disciplina i compiti di quest'ultima nel regolamento di cui al capoverso 4. Può stabilire nel regolamento che la segreteria prenda in sua vece decisioni d'importanza minore.

Art. 90 1

Segreteria

La segreteria prepara gli affari della Commissione. Emana le decisioni in materia di procedura e quelle che le sono delegate. Sottopone proposte alla Commissione ed

22 23

RS 784.10 RS 172.31

1636

Radiotelevisione. LF

esegue le decisioni di quest'ultima. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità.

2

Il Consiglio federale nomina la direzione della segreteria. Quest'ultima è responsabile dell'attività della segreteria nei confronti della Commissione. La direzione designa il resto del personale.

3

Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 91

Informazione del pubblico

1

La Commissione informa il pubblico sulle sue decisioni e sulla sua attività e presenta ogni anno un rapporto d'attività al Consiglio federale. In particolare, può rendere accessibili mediante procedura di richiamo le decisioni amministrative e penali.

2

L'autorità concedente o di vigilanza non deve rivelare alcun segreto d'affari.

Art. 92

Protezione dei dati

1

La Commissione può utilizzare dati degni di particolare protezione se è necessario per adempiere i compiti imposti dalla presente legge.

2

Il trattamento e la vigilanza dei dati della Commissione sono disciplinati dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199224 sulla protezione dei dati applicabili agli organi della Confederazione.

Art. 93

Finanziamento

Le spese della Commissione sono finanziate per quanto possibile attraverso gli emolumenti amministrativi secondo l'articolo 106 della presente legge e l'articolo 40 LTC25.

Titolo settimo: Vigilanza e rimedi giuridici Capitolo 1: Vigilanza generale Sezione 1: Procedimento Art. 94 1

La Commissione veglia al rispetto della presente legge e delle sue prescrizioni d'esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali.

2

I provvedimenti che concernono la produzione e la preparazione dei programmi nonché i meri controlli d'opportunità non sono autorizzati.

24 25

RS 235.1 RS 784.10

1637

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3 Il procedimento di vigilanza sottostà alle disposizioni della PA26, per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

4

Durante il procedimento di vigilanza la Commissione può ordinare provvedimenti cautelari. Nell'ambito del procedimento di vigilanza sulle trasmissioni redazionali (art. 97­104) non sono ammessi provvedimenti cautelari.

5

Nell'ambito del procedimento di vigilanza sulle trasmissioni redazionali la Commissione giudica unicamente i ricorsi contro trasmissioni radiotelevisive di emittenti svizzere. Non interviene d'ufficio.

6 Il Dipartimento veglia affinché la SSR osservi le disposizioni relative al finanziamento (art. 38 e 39).

Sezione 2: Provvedimenti in caso di violazione del diritto Art. 95

In generale

Se la Commissione accerta una violazione del diritto, può: a.

esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio e prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione. Essa comunica all'autorità le disposizioni prese;

b.

esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;

c.

completare con oneri la concessione, limitarla, sospenderla o ritirarla (art. 60);

d.

chiedere al Dipartimento di completare con oneri la concessione della SSR, di limitarla o di sospenderla parzialmente.

Art. 96 1

Sanzioni amministrative

Chiunque:

26

a.

viola una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di ricorso;

b.

infrange in modo grave le disposizioni della concessione;

c.

viola le prescrizioni concernenti la pubblicità, le televendite e la sponsorizzazione contenute nella presente legge (art. 4 e 9­16), nelle prescrizioni d'esecuzione e nelle pertinenti convenzioni internazionali;

d.

viola le prescrizioni sull'obbligo di diffusione (art. 65);

e.

non osserva l'obbligo di accordare il diritto alla sintesi in caso di avvenimenti pubblici (art. 80);

f.

non accorda il libero accesso ad avvenimenti di grande importanza sociale (art. 81); RS 172.021

1638

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g.

viola i provvedimenti ai sensi dell'articolo 83 (concentrazione dei media);

h.

nell'anno che segue la comminatoria di una sanzione ai sensi dell'articolo 103 viola gli obblighi sul contenuto delle trasmissioni redazionali (art. 4 cpv. 1, art. 5 nonché rifiuto illegale di accordare l'accesso al programma),

può essere tenuto a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi.

2

Può essere tenuto a versare un importo sino a 10 000 franchi chi non adempie i seguenti obblighi o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure fornisce false indicazioni: a.

obbligo di notifica (art. 3);

b.

obblighi di diffusione (art. 8);

c.

obbligo di notificare i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni (art. 17);

d.

obbligo di notificare le partecipazioni (art. 18);

e.

obbligo di informare (art. 19);

f.

obbligo di presentare il rapporto (art. 20);

g.

obbligo di fornire dati statistici (art. 21);

h.

obbligo di registrare e conservare i programmi (art. 22) o di archiviare i programmi (art. 23);

i.

obblighi della SSR (art. 32 e 33);

j.

obblighi per le emittenti titolari di una concessione con aliquota del canone (art. 51);

k.

obbligo di comunicare il trasferimento della concessione (art. 58);

l.

obbligo di rispettare la zona di concessione designata dal Consiglio federale nel diffondere o far diffondere programmi (art. 62 cpv. 3);

m. obbligo di diffondere i programmi prescritti su canali preferenziali (art. 70); n.

obbligo di informare e di fornire documentazione secondo l'articolo 71.

3

Per calcolare la sanzione, la Commissione tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie della persona fisica o giuridica sanzionata.

4

Le violazioni sono esaminate dalla segreteria e giudicate dalla Commissione.

1639

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Capitolo 2: Vigilanza sul contenuto delle trasmissioni redazionali Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione Art. 97

Organi di mediazione

1

La Commissione designa per ogni regione delle tre lingue ufficiali un organo di mediazione indipendente, che le è amministrativamente subordinato.

2

La SSR dispone di propri organi indipendenti di mediazione.

3

Gli organi di mediazione trattano reclami concernenti: a.

violazioni degli articoli 4­5 della presente legge o del diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere in trasmissioni redazionali diffuse;

b.

il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l'accesso al programma.

4

Gli organi di mediazione delle regioni linguistiche sono sottoposti alla vigilanza della Commissione.

Art. 98

Reclamo

1

Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione entro 20 giorni dalla diffusione della trasmissione o dal rifiuto di accordare l'accesso al programma. Se il reclamo concerne più trasmissioni, il termine decorre dalla diffusione dell'ultima trasmissione contestata. Nondimeno, tra la prima e l'ultima trasmissione contestata devono intercorrere al massimo tre mesi.

2

Il reclamo deve essere inoltrato per scritto. L'autore deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto della trasmissione o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale.

3

L'organo di mediazione registra il reclamo e ne informa senza indugio l'emittente interessata.

Art. 99

Disbrigo

1

L'organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:

2

a.

discutere la questione con l'emittente, o nei casi di esigua gravità, trasmetterle la pratica per disbrigo diretto;

b.

predisporre un incontro fra le parti;

c.

fare raccomandazioni all'emittente;

d.

informare le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e i rimedi giuridici.

L'organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.

3

Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo.

1640

Radiotelevisione. LF

4

Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale.

5

Dopo la trattazione del reclamo, l'organo di mediazione della regione linguistica fattura i costi all'emittente. Nel caso di un reclamo temerario la Commissione può, su richiesta dell'organo di mediazione o dell'emittente, addebitare le spese di procedura all'autore del reclamo.

Sezione 2: Procedura di ricorso dinanzi alla Commissione Art. 100

Legittimazione

1

Può interporre ricorso contro una trasmissione o contro il rifiuto di accordare l'accesso a un programma chiunque: a.

ha partecipato alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione; e

b.

dimostra di avere uno stretto legame con l'oggetto delle trasmissioni contestate o che la propria domanda di accesso al programma è stata respinta.

2

Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.

3

Le persone fisiche che interpongono ricorso o che firmano un ricorso secondo il capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, essere cittadini svizzeri o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.

4

Anche il Dipartimento può interporre ricorso; in questo caso non si applicano le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 101

Termine e forma del ricorso

1

Entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto secondo l'articolo 99 capoverso 3, può essere interposto ricorso scritto alla Commissione. Al ricorso va allegato il rapporto dell'organo di mediazione.

2

Il Dipartimento presenta ricorso direttamente alla Commissione entro 30 giorni dalla diffusione della trasmissione in questione.

3

Il ricorso deve indicare brevemente: a.

in che modo la trasmissione contestata ha violato le disposizioni concernenti il contenuto delle trasmissioni redazionali di cui agli articoli 4­5 della presente legge o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o

b.

in che modo il rifiuto dell'accesso al programma è illegale.

Art. 102

Entrata nel merito, scambio di allegati

1

Se dev'essere presa una decisione d'interesse pubblico, la Commissione entra nel merito anche dei ricorsi presentati entro i termini, ma che non adempiono tutte le condizioni formali. In tal caso il ricorrente non gode dei diritti riconosciuti alle parti.

2

Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, la segreteria della Commissione invita l'emittente a pronunciarsi.

1641

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3

La Commissione può rifiutare o sospendere l'esame di un ricorso, se i rimedi di diritto civile o penale permangono aperti o inutilizzati oppure se nello stesso affare è in corso una procedura amministrativa.

Art. 103

Decisione

1

Le deliberazioni della Commissione sono pubbliche, salvo vi si oppongano interessi privati degni di protezione.

2

La Commissione stabilisce se: a.

le trasmissioni contestate hanno violato le disposizioni relative al contenuto delle trasmissioni redazionali previste nella presente legge (art. 4­5) o nel diritto internazionale pertinente; o

b.

il rifiuto di accordare l'accesso al programma è illegale.

3

Se la Commissione accerta una violazione, può adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 95.

4

In caso di ripetute violazioni degli obblighi di cui agli articoli 4 capoverso 1 e 5 nonché in caso di ripetuto rifiuto illegale di accordare l'accesso al programma, la Commissione può comminare una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 96 capoverso 1 lettera h.

Art. 104

1

Spese

La procedura di ricorso dinanzi alla Commissione è gratuita.

2

In caso di ricorso temerario, al ricorrente può essere imposto il pagamento delle spese di procedura. In tal caso è applicabile la LPA27.

Capitolo 3: Rimedi giuridici Art. 105 1

Le decisioni del Dipartimento, della Commissione e della segreteria possono essere impugnate dinanzi alla commissione di ricorso indipendente del Dipartimento. Su ricorsi contro il rilascio o il rifiuto di rilasciare una concessione decide in ultima istanza la commissione di ricorso; negli altri casi è possibile interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. I ricorsi contro decisioni nell'ambito della vigilanza sul contenuto di trasmissioni redazionali sono interposti direttamente dinanzi al Tribunale federale.

2

La procedura è retta dalla LPA28 e dall'Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194329, purché la presente legge o la LTC30 non dispongano altrimenti.

27 28 29 30

RS 172.021 RS 172.021 RS 173.110 RS 784.10

1642

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Titolo ottavo: Emolumenti amministrativi Art. 106 1

L'autorità competente riscuote emolumenti amministrativi in particolare per: a.

rilasciare, modificare e sopprimere concessioni;

b.

l'attività di vigilanza;

c.

emanare decisioni amministrative;

d.

trattare richieste.

2

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti. A tale scopo, considera l'onere amministrativo e può tener conto delle limitate risorse economiche della persona fisica o giuridica tenuta a pagare l'emolumento.

3

L'autorità competente può esigere un'adeguata garanzia dalle persone assoggettate al pagamento della tassa.

Titolo nono: Disposizioni penali Art. 107

Contravvenzioni

1

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque tiene pronto all'uso o mette in esercizio un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi, senza averlo annunciato in precedenza all'autorità competente conformemente all'articolo 76.

2

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque viola intenzionalmente una decisione passata in giudicato della Commissione o di una delle istanze di ricorso.

3

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque influenza a suo favore con false indicazioni una procedura per il rilascio o la modifica di una concessione.

4

Nei casi di lieve entità si può prescindere dalla pena.

Art. 108

Competenza e procedura

1

La Commissione è competente per il perseguimento e il giudizio dei reati. È applicabile la legge federale del 22 marzo 197431 sul diritto penale amministrativo.

2

La Commissione può delegare alla segreteria la competenza di perseguire e giudicare le infrazioni secondo l'articolo 107 capoverso 1 e di eseguire le sue decisioni.

3

L'organo di riscossione del canone permette alla Commissione l'accesso con procedura di richiamo ai dati personali necessari per il perseguimento penale secondo l'articolo 107 capoverso 1. Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione riguardanti l'accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza.

31

RS 313.0

1643

Radiotelevisione. LF

Titolo decimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione, abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 109

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare alla Commissione il compito di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 110

Accordi internazionali e rappresentanza in organismi internazionali

1

Il Consiglio federale può concludere accordi di diritto internazionale di portata limitata che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2

Può delegare alla Commissione la competenza di concludere accordi dal contenuto tecnico o amministrativo nonché di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali e impartirle istruzioni in proposito.

Art. 111

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Art. 112

Concessioni radiotelevisive

1

Le concessioni per i programmi radiotelevisivi rilasciate sulla base della legge federale del 21 giugno 199132 sulla radiotelevisione (RLTV 1991) sono valide sino alla loro scadenza, fatto salvo il capoverso 2, se le emittenti non vi rinunciano espressamente.

2

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale può revocare le concessioni della SSR, di Radio Svizzera Internazionale, di Teletext SA e di tutte le emittenti che emettono i loro programmi in collaborazione con la SSR secondo l'articolo 31 capoverso 3 LRTV 1991, con un preavviso di nove mesi per la fine di un anno civile.

3

Il Consiglio federale può prorogare le concessioni della SSR e di Radio Svizzera Internazionale rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4

La Commissione può prorogare le altre concessioni rilasciate sulla base della LRTV 1991 per almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le concessioni prorogate possono prevedere un diritto di revoca.

5

Se le concessioni della SSR o di Radio Svizzera Internazionale sono ancora valevoli o sono prorogate, gli articoli 24 e 27 capoversi 5 e 6 sono applicabili per analogia.

32

RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904

1644

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6

Per le altre concessioni che sono ancora valevoli o sono state prorogate, le disposizioni concernenti le concessioni con mandato di prestazioni secondo l'articolo 24 nonché secondo gli articoli 54­60 sono applicabili per analogia.

Art. 113

Piani delle reti emittenti

Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l'articolo 8 capoverso 1 LRTV 199133 per almeno cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge o su proposta della Commissione.

Art. 114

Contributi provenienti dal canone di ricezione

1

Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricevono un'aliquota dei proventi del canone secondo l'articolo 17 capoverso 2 LRTV 199134 possono far valere un diritto a un'aliquota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l'articolo 112. Il diritto a un'aliquota del canone e il calcolo dell'importo si conformano all'articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all'articolo 10 dell'ordinanza del 6 ottobre 199735 sulla radiotelevisione.

2

La Commissione può attribuire aliquote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l'entrata in vigore della presente legge, alle condizioni di cui al capoverso 1.

3 Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone (art. 78) tenendo conto del fabbisogno finanziario .

4

Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con aliquote del canone secondo gli articoli 48­52, al più tardi però cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge.

Art. 115

Concessioni per l'utilizzo di linee

1

Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 39 LRTV 199136 (concessioni per l'utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 e seguenti LTC37, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

I titolari di una concessione per l'utilizzo di linee sottostanno a:

33 34 35 36 37

a.

l'articolo 42 capoversi 2­4 LRTV 1991;

b.

l'articolo 47 capoverso 1 LRTV 1991 relativo alla diffusione di programmi di altre emittenti, la cui concessione è stata prorogata in virtù dell'articolo 112 della presente legge.

RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RU 1997 2903 RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10

1645

Radiotelevisione. LF

3

Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per la diffusione su linea secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 68 e 69) nella sua zona di copertura è stata dichiarata legalmente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.

Art. 116

Concessioni di ridiffusione

Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l'articolo 43 LRTV 199138 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 e seguenti o gli articoli 22 e seguenti LTC39, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 117

Disposizioni transitorie riguardanti la SSR

Le seguenti disposizioni riguardanti la SSR sono applicate al momento del rinnovo della sua concessione: a.

consegna alle emittenti titolari di una concessione dei dati sugli indici di ascolto radiotelevisivi conformemente alle disposizioni del Consiglio federale (art. 33 cpv. 3);

b.

attuazione della struttura organizzativa (art. 35 e 36).

Art. 118

Procedimenti di vigilanza pendenti

1

I procedimenti secondo gli articoli 56 e seguenti e 70 e seguenti LRTV 199140 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati dall'autorità competente secondo il nuovo diritto. È applicabile il nuovo diritto in materia di procedura.

2

Se una fattispecie in materia di diritto di vigilanza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, è applicabile la LRTV 1991. Se una fattispecie perdura dopo l'entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, le infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo la LRTV 1991. Rimane salva l'applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 del Codice penale41.

Art. 119

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

38 39 40 41

RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10 RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 311.0

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Allegato (art.111)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 21 giugno 199142 sulla radiotelevisione (LRTV) è abrogata.

II Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 dicembre 196843 sulla procedura amministrativa Art. 3 lett. ebis Abrogata 2. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194344 Art. 100 cpv. 1 lett. z 1

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: z.

in materia di telecomunicazioni: le decisioni in virtù della legge del 30 aprile 199745 sulle telecomunicazioni (LTC), eccettuate le decisioni relative a sanzioni amministrative conformemente all'articolo 60 LTC.

3. Legge del 30 aprile 199746 sulle telecomunicazioni Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del ...47 sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

42 43 44 45 46 47

RU 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 172.021 RS 173.110 RS 784.10 RS 784.10 RS ...; RU ...(FF 2003 1606)

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Art. 3 lett. h Nella presente legge si intendono per: h.

programmi radiotelevisivi: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV48.

Art. 4 cpv. 2 2

Chiunque fornisce in altro modo un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo alla Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici (Commissione; art. 56).

Art. 5

Autorità concedente

L'autorità concedente è la Commissione.

Art. 6 cpv. 1 lett. b 1

Chi vuole ottenere una concessione deve: b.

Art. 11

garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV49 e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione; Interconnessione

1

Sulla base di una politica dei prezzi trasparente e orientata ai costi, i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono garantire un'interconnessione non discriminatoria agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni di interconnessione. Il Consiglio federale specifica i principi che reggono l'interconnessione.

2

Il fornitore di prestazioni del servizio universale secondo l'articolo 16 deve garantire la capacità di comunicazione tra tutti gli utilizzatori di tali servizi ed è tenuto a offrire l'interconnessione anche se non occupa una posizione dominante sul mercato e non è concessionario del servizio universale. Il Consiglio federale può prescrivere le interfaccia per accedere a tali servizi secondo le normative internazionali. La Commissione emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

3

Qualora il fornitore tenuto a concedere l'interconnessione e il richiedente non giungano a un accordo entro tre mesi, la Commissione stabilisce le condizioni contrattuali secondo i principi usuali di mercato e del settore. Su richiesta di una parte, la Commissione può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. Se occorre esaminare la questione della posizione dominante sul mercato, la Commissione consulta la Commissione della concorrenza. Quest'ultima può pubblicare il suo parere.

48 49

RS ...; RU ...(FF 2003 1606) RS ...; RU ...(FF 2003 1606)

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4

Le controversie su accordi e decisioni di interconnessione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

5

Le parti interessate fanno pervenire alla Commissione una copia dell'accordo d'interconnessione dopo la conclusione del contratto. Se non vi si oppongono preponderanti interessi pubblici o privati, la Commissione permette di consultare gli accordi secondo i capoversi 1­4.

6

Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo di offrire l'interconnessione. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

Art. 13

Informazione attraverso la Commissione

1

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, la Commissione fornisce informazioni sul nome e l'indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione, sui servizi da esso forniti, sui diritti e sugli obblighi derivanti dalle concessioni come pure sui provvedimenti in materia di vigilanza e sulle sanzioni amministrative decisi nei suoi confronti.

2 La Commissione può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se sussiste un interesse pubblico.

3

Può dare informazioni, pubblicare o rendere accessibili mediante una procedura di richiamo procedimenti amministrativi o penali in corso soltanto se sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 13a

Trattamento dei dati

1

La Commissione può trattare dati personali, inclusi i dati su procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e i profili della personalità, ove questo sia indispensabile per adempiere i compiti che le sono conferiti dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, può avvalersi di un sistema d'informazione.

2

Essa prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento del trattamento, in particolare al momento della loro trasmissione.

3

Il Consiglio federale può emanare disposizioni aggiuntive, in particolare sull'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, sulle categorie di dati da trattare, sull'autorizzazione d'accesso e di trattamento, sulla durata di conservazione nonché sull'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 13b

Assistenza amministrativa

1

La Commissione trasmette ad altre autorità svizzere i dati di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o supporti elettronici.

2 Fatti salvi altri accordi internazionali con disposizioni contrarie, la Commissione può trasmettere ad autorità di vigilanza estere nel settore delle telecomunicazioni i

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dati, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi solo se queste autorità: a.

utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e sul mercato;

b.

sono vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale; e

c.

trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organismi incaricati della vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della Commissione o conformemente a un'autorizzazione generale prevista da un accordo internazionale.

3

La Commissione non è autorizzata a trasmettere dati ad autorità penali estere se l'assistenza amministrativa in materia penale è esclusa. La Commissione decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

4

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione i dati che potrebbero essere importanti per l'applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o supporti elettronici.

Art. 18 cpv. 1 1

La Commissione garantisce che il servizio universale sia offerto a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese.

Art. 23 cpv. 1 lett. b

1

Chiunque vuole ottenere una concessione deve: b.

Art. 24

garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV50 e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

Rilascio della concessione

1

La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l'utilizzazione delle frequenze richieste serve alla fornitura di servizi di telecomunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o potenziali interessati.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura. Applica i principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e salvaguarda il carattere confidenziale di tutte le informazioni fornite dai richiedenti. Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari il Consiglio federale può derogare alle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)51 nell'ambito dell'accertamento dei fatti (art. 12 PA), della cooperazione delle parti (art. 13 PA), dell'esame degli

50 51

RS ...; RU ...(FF 2003 1606) RS 172.021

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atti (art. 26­28 PA), del diritto di audizione (art. 30 e 31 PA) nonché della notificazione e della motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).

3

Le decisioni pregiudiziali e le altre decisioni incidentali rese in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili mediante ricorso a titolo indipendente.

Art. 25

Gestione delle frequenze

1

La Commissione gestisce lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati alla Svizzera nel rispetto degli accordi internazionali. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenze nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze. A tal fine può concludere accordi internazionali nell'ambito dell'articolo 64 e rappresentare la Svizzera in seno a organismi internazionali.

2

Il Consiglio federale approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

Art. 26 cpv. 1­3 1

La Commissione controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

2

Essa esegue tali controlli autonomamente oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

3

La Commissione è autorizzata ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esenti da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

Art. 27

Altre disposizioni

Gli articoli 5, 7­10 e 13 sono applicabili in materia di competenza per il rilascio della concessione, di prescrizioni speciali sulle concessioni, di durata, di trasferimento e di modifica della concessione nonché dell'obbligo di informare della Commissione.

Art. 28 cpv. 1­3 1

La Commissione allestisce i piani di numerazione e attribuisce gli elementi d'indirizzo.

2 La Commissione gestisce gli elementi d'indirizzo nel rispetto delle norme internazionali. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi di numerazione e di parametri di comunicazione. Può accordare ai titolari di elementi di base il diritto di attribuire elementi d'indirizzo subordinati.

3

In casi particolari, la Commissione può delegare a terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente la vigilanza da parte della Commissione.

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Art. 31

Offerta, immissione in commercio e messa in servizio

1

Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione, l'obbligo di certificazione e l'omologazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 199552 sugli ostacoli tecnici al commercio).

2

Se il Consiglio federale ha stabilito, in prescrizioni secondo il capoverso 1, esigenze tecniche fondamentali per le telecomunicazioni, la Commissione le concretizza: a.

definendo norme tecniche, dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure

b.

dichiarando vincolanti norme tecniche o altre disposizioni.

3

Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, la Commissione tiene conto delle corrispondenti norme internazionali; le deroghe richiedono l'approvazione del Segretariato di Stato dell'economia.

4

Se il Consiglio federale non ha adottato alcuna prescrizione secondo il capoverso 1, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione provvede affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di queste ultime, devono essere rispettate le specifiche tecniche della Commissione e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

5

Per motivi di sicurezza tecnica delle telecomunicazioni, la Commissione può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate.

Art. 33 cpv. 1 e 3

1

Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'offerta, sull'immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull'installazione oppure sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, la Commissione può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

3

Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, la Commissione adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l'installazione e l'esercizio nonché l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

Art. 34 1

Interferenze

Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o con la radiotelevisione, la Commissione può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme

52

RS 946.51

1652

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alle disposizioni relative all'offerta, all'immissione in commercio, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.

2

La Commissione ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiotelevisione.

Art. 35a

Altri collegamenti

1

Oltre al collegamento di cui all'articolo 16, il proprietario deve tollerare altri collegamenti richiesti da un locatario o un affittuario che ne assume i costi.

2

È fatto salvo il collegamento di immobili, in esecuzione di specifici disposti cantonali.

3

Non può essere riscosso alcun compenso per l'utilizzo quando: a.

il locatario o l'affittuario rinuncia fin dall'inizio a utilizzare un nuovo collegamento;

b.

il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

4

Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli.

Art. 36 cpv. 2 2

Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione della natura, del paesaggio e degli animali o di difficoltà tecniche, i concessionari di servizi di telecomunicazione possono essere obbligati dalla Commissione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e delle loro stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti. Le prescrizioni sull'interconnessione (art. 11) sono applicabili per analogia.

Art. 39

Obbligo di concessione e diritti del concessionario

1

L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione.

Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni della LRTV53.

2

L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

53

a.

la gamma di frequenze attribuite e la classe delle frequenze;

b.

la larghezza di banda attribuita;

c.

la copertura territoriale; e

d.

la durata di utilizzazione.

RS ...; RU ...(FF 2003 1606)

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2bis

Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi e per trasmettere altre informazioni, per la trasmissione è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

3

Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate mediante una procedura di vendita all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la messa a concorso e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

4

A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: a.

le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;

b.

le imprese pubbliche di trasporto;

c.

le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative;

d.

gli enti privati, purché salvaguardino gli interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 40 cpv. 1bis 1bis

Se un'attività, conformemente al capoverso 1, riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, la Commissione può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.

Art. 41 cpv. 2 2

Il Dipartimento fissa le tasse amministrative.

Art. 55

Competenza e procedura

1

Le infrazioni di cui agli articoli 52­54 sono perseguite e giudicate dalla Commissione conformemente alle disposizioni della legge del 22 marzo 197454 sul diritto penale amministrativo.

2

La Commissione può delegare alla segreteria la competenza di perseguire e giudicare le infrazioni e di eseguire le sue decisioni.

54

RS 313.0

1654

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Capitolo 10: Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici Art. 56 La Commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici (Commissione; art. 86­93 LRTV55) adempie i compiti conformemente alla presente legge e alle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 57 Abrogato Art. 58

Vigilanza

1

La Commissione vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, la LRTV56, le relative prescrizioni d'esecuzione e la concessione siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con tali organizzazioni.

2

3

Se accerta una violazione del diritto, la Commissione può: a.

esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione. Quest'ultima deve comunicare alla Commissione le disposizioni prese;

b.

esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;

c.

completare con oneri la concessione, limitarla, sospenderla o ritirarla;

La Commissione può emanare provvedimenti cautelari.

Art. 59 cpv. 2 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono agli obblighi di concessione e di notifica secondo l'articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente alla Commissione i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale delle telecomunicazioni.

Art. 60

Sanzioni amministrative

1

Se un'azienda viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato, le è addebitato un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi.

2

La segreteria conduce le indagini e la Commissione giudica le violazioni.

55 56

RS ...; RU ...(FF 2003 1606) RS ...; RU ...(FF 2003 1606)

1655

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3

Per valutare l'importo della sanzione, la Commissione tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell'azienda.

Art. 61

Rimedi giuridici

1

Contro le decisioni della Commissione e della segreteria può essere interposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso indipendente del Dipartimento.

Quest'ultima decide entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

2

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Su domanda, la commissione di ricorso può accordare l'effetto sospensivo.

3

Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

Art. 62

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Sono fatte salve le competenze della Commissione.

2

Il Consiglio federale può delegare alla Commissione l'adozione delle prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 64

Accordi internazionali e rappresentanza in organismi internazionali

1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2

Può delegare alla Commissione la competenza di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo nonché di rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali e impartirle istruzioni in proposito.

1656