Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 13 dicembre 2002 e nella procedura per circolazione degli atti del 10 gennaio 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoversi 4 e 5, 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: «Risk Factors associated with Mortality from Hepatocellular Cancer in Switzerland, A descriptive Study using Death Certificates and Patients Historical Data» concernente la domanda del 30 ottobre 2002 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide Titolari dell'autorizzazione a.

Al dr. med. B. Müllhaupt, Dipartimento di medicina interna, gastroenterologia ed epatologia dell'Ospedale universitario di Zurigo, in qualità di capo responsabile del progetto, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri sottoindicati, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Il dr. med. Müllhaupt deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

Alla signora S. Huber-Egger, medico responsabile della ricerca clinica, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri sottoindicati, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. La signora S. Huber-Egger deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

I medici con attività indipendente e i medici impiegati negli ospedali che, negli anni 1995 o 1999, hanno trattato pazienti con diagnosi ICD 10 codice C22.0 o C22.9 in seguito deceduti, possono permettere ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 di prendere visione dei dati personali di tali pazienti.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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2003-1335

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Risk Factors associated with Mortality from Hepatocellular Cancer in Switzerland, A descriptive Study using Death Certificates and Patients Historical Data».

Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il capoprogetto, dr. med. B. Müllhaupt, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

Oneri Il richiedente deve garantire che nessun altro, oltre al medico responsabile della ricerca clinica, signora S. Huber-Egger, abbia accesso ai dati non anonimizzati.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di informare per scritto i medici curanti di ogni clinica sull'estensione dell'autorizzazione loro rilasciata. La comunicazione scritta ai medici va inoltrata al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del presidente il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

Occorre assicurarsi che la registrazione elettronica su computer avvenga mediante un sistema «stand-alone».

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso va presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

1° luglio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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