Approvazione di progetti d'istituti d'assicurazione privati sull'uso dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni di pazienti privati e semi-privati per l'anno 2001 (art. 46 cpv. 3 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati, RS 961.01; e art. 36 lett. c e d della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato quanto segue: Decisione del 4 aprile 2003 in merito al progetto sottoposto il 13 novembre 2002 dalla Visana Assicurazioni SA, 3074 Muri/Berna per le assicurazioni malattie complementari.

Rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

22 aprile 2003

2003-0820

Ufficio federale delle assicurazioni private

2767