Decreto federale sullo stanziamento di crediti conformemente agli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2004­2007 del 17 settembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca (LR); visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:

Art. 1

Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari

1

Per sostenere i centri di ricerca e i servizi scientifici ausiliari secondo l'articolo 16 LR negli anni 2004-2007 è stanziato un credito d'impegno di 75,8 milioni di franchi.

2

L'1 per cento al massimo dei crediti annui di pagamento destinati alle istituzioni di cui al capoverso 1 può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni, compiti di monitoraggio e pubbliche relazioni.

Art. 2

Ricerca oncologica sperimentale e applicata

Per sostenere l'Istituto svizzero di ricerca sperimentale sul cancro (ISREC) e l'Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC) negli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 16 LR, un limite di spesa di 58,7 milioni di franchi.

Art. 3

Ricerca in elettronica, microtecnica e meccatronica

Per per sostenere il Centro svizzero di elettronica e microtecnica di Neuchâtel (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, CSEM), la Fondazione svizzera per la ricerca in microtecnica (Fondation Suisse pour la recherche en microtechnique, FSRM) e l'Istituto di sistemi di produzione meccatronici e di assemblaggio di precisione (IMP) negli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 16 LR, un limite di spesa di 112 milioni di franchi.

Art. 4

Dialogo tra scienza e società

Per gli anni 2004-2007 è stanziato un limite di spesa di 10 milioni di franchi per sostenere le istituzioni di cui all'articolo 6 capoverso 3 LR.

1 2 3

RS 101 RS 420.1 FF 2003 2019

2002-2226

6007

Stanziamento di crediti in virtù degli articoli 6 e 16 della legge sulla ricerca negli anni 2004-2007. DF

Art. 5

Innovazione, valorizzazione del sapere e trasferimento di tecnologie

Per finanziare il programma «Innovazione e valorizzazione del sapere» negli anni 2004-2007 è stanziato, in virtù dell'articolo 6 capoverso 4 LR, un credito globale di 16 milioni di franchi.

Art. 6 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 17 settembre 2003

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

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