Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20011, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale3; ...

Art. 1 cpv. 1 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1°­26bis e 28­70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Titolo prima dell'art. 1a

Capo primo a: Scopo Art. 1a Le prestazioni della presente legge si prefiggono di: a.

1 2 3 4

prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati;

FF 2001 2851 RS 831.20 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111­113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 830.1

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2001-0277

Assicurazione per l'invalidità. LF

b.

compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale;

c.

aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Titolo prima dell'art. 1b

Capo primo b: Persone assicurate Art. 1b Ex art. 1a Art. 5 cpv. 1 1 L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA5.

Art. 7

Riduzione e rifiuto di prestazioni

1

L'avente diritto deve facilitare l'esecuzione di tutti i provvedimenti atti a favorire la sua integrazione nella vita professionale o la capacità di svolgere le proprie mansioni consuete. Se disattende l'obbligo di collaborare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPGA6 anche se si tratta di provvedimenti d'integrazione atti a favorire la capacità di svolgere le mansioni consuete.

2

In deroga all'articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

Art. 8 cpv. 1, 2, 2bis e 3 lett. c

1

Indipendentemente dal fatto che esercitassero un'attività lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA7) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

2

Il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19 e 21 esiste indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

2bis

Il diritto alle prestazioni previste nell'articolo 16 capoverso 2 lettera c esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d'integrazione siano necessari o 5 6 7

RS 830.1 RS 830.1 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete.

3

I provvedimenti d'integrazione sono: c.

l'istruzione scolastica speciale;

Art. 10, rubrica Inizio ed estinzione del diritto Art. 12 cpv. 1 1 Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.

Art. 14 cpv. 3 3 La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno stabilimento o a domicilio deve tenere adeguatamente conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato.

Art. 16 cpv. 2 lett. c 2

Sono parificati alla prima formazione professionale: c.

il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Di principio il perfezionamento offerto dalle istituzioni o dalle organizzazioni di cui agli articoli 73 e 74 è escluso.

In casi fondati, definiti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio.

Art. 17 cpv. 1 1 L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.

Art. 18 cpv. 1, primo periodo 1

Gli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

2376

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Titolo prima dell'art. 19

IV. Istruzione scolastica speciale Art. 19, rubrica Abrogata Art. 20 Abrogato Art. 21 cpv. 1, primo periodo 1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. ...

Art. 21bis cpv. 2bis e 3 2bis Se, per esercitare l'attività professionale in un'azienda agricola o artigianale, l'assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario costoso che l'assicurazione non potrà recuperare o potrà riutilizzare solo difficilmente, l'assicurazione invece del mezzo ausiliario può accordare un mutuo che si ammortizza automaticamente.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi di cui ai capoversi 1 e 2 nonché l'importo del mutuo di cui al capoverso 2bis.

Art. 22

Diritto

1

Durante l'integrazione l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA8) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.

2

L'indennità giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

3 L'assicurato ha diritto a una prestazione per i figli per ogni figlio che non ha ancora compiuto 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l'assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l'educazione.

8

RS 830.1

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4 L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS9 o in cui raggiunge l'età di pensionamento.

5 Il perfezionamento professionale secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettera c non dà diritto a un'indennità giornaliera.

6 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento, nonché per l'interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

Art. 23

Indennità di base

1

L'indennità di base ammonta all'80 per cento del reddito del lavoro conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute. Essa ammonta tuttavia almeno al 30 per cento e al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

2 L'indennità di base per gli assicurati che non esercitavano un'attività lucrativa prima dell'integrazione ammonta al 30 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

3

Per il calcolo del reddito del lavoro di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS10 (reddito determinante).

Art. 23bis

Prestazioni per i figli

La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 6 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'articolo 24 capoverso 1.

Art. 23ter - 23sexies Abrogati Art. 24

Importo massimo e minimo dell'indennità giornaliera

1

L'importo massimo dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 198111 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 L'indennità giornaliera è ridotta nella misura in cui supera il reddito determinante, ma non può essere inferiore al 35 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1.

9 10 11

RS 831.10 RS 831.10 RS 832.20

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3 L'assicurato che segue una prima formazione professionale e l'assicurato che non ha ancora compiuto 20 anni e non ha ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo il 30 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità giornaliera.

4 Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, l'indennità giornaliera corrisponde almeno a quella versata fino allora dall'assicurazione contro gli infortuni.

5

Il Consiglio federale disciplina il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni. Per il calcolo delle indennità giornaliere, l'Ufficio federale allestisce tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso.

Art. 24bis

Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Se l'assicurazione per l'invalidità si assume completamente le spese di vitto e alloggio, l'indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l'importo della deduzione.

Art. 24ter - 24quinquies Abrogati Art. 25

Contributi alle assicurazioni sociali

1 Sulle

indennità giornaliere sono pagati contributi:

a.

all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;

b.

all'assicurazione per l'invalidità;

c.

all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;

d.

se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

2

La metà dei contributi è a carico dell'assicurato, l'altra metà dell'assicurazione per l'invalidità. L'assicurazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 195212 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

3

Il Consiglio federale può esentare dai contributi determinate categorie di persone e prevedere che non siano pagati contributi sulle indennità giornaliere accordate solo per brevi periodi.

Art. 25bis e 25ter Abrogati 12

RS 836.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Titolo prima dell'art. 26

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato, collaborazione e tariffe, tribunali arbitrali Art. 26 cpv. 4 4 La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto le persone designate nei capoversi 1­3 non sono state private, per motivi gravi, della facoltà di curare o di fornire medicamenti. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale cantonale secondo l'articolo 27bis per una durata da esso determinata.

Art. 27, rubrica e cpv. 2 Collaborazione e tariffe 2

Abrogato

Art. 27bis

Tribunale arbitrale cantonale

1

Le controversie tra l'assicurazione e i fornitori di prestazioni sono giudicate dai tribunali arbitrali designati dai Cantoni.

2 È competente il tribunale arbitrale del luogo in cui il fornitore di prestazioni ha un'installazione permanente o esercita l'attività professionale.

3 I Cantoni possono affidare i compiti del tribunale arbitrale al tribunale cantonale delle assicurazioni.

4 Il tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti interessate. Il tribunale cantonale delle assicurazioni al quale siano affidati i compiti del tribunale arbitrale è completato da una rappresentanza paritetica delle parti interessate.

5

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale è preceduto da una procedura di conciliazione, per quanto la controversia non sia già stata sottoposta a un'istanza di conciliazione prevista per convenzione.

6

Le decisioni sono notificate per scritto alle parti con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

7

Per il resto, i Cantoni disciplinano la procedura.

Art. 28 cpv. 1, 1bis, 2, 2bis, 2ter e 3 1 L'assicurato invalido almeno al 40 per cento ha diritto a una rendita. Secondo il grado d'invalidità, la rendita è graduata come segue:

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Grado d'invalidità in percentuale

Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera

almeno 40 almeno 50 almeno 60 almeno 70

un quarto Metà tre quarti rendita intera

1bis

Abrogato

2

L'articolo 16 LPGA13 è applicabile per determinare l'invalidità dell'assicurato che esercita un'attività lucrativa. Il Consiglio federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l'invalidità.

2bis L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

2ter Qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo l'articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti.

3

Abrogato

Art. 34 Abrogato Art. 38, rubrica e cpv. 1, primo periodo Importo delle rendite per i figli 1

La rendita per i figli ammonta al 40 per cento della rendita d'invalidità che corrisponde al reddito medio annuo determinante. ...

Art. 42

Diritto

1

L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA14) con domicilio e dimora abituale (art.

13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.

2

Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.

3

È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della 13 14

RS 830.1 RS 830.1

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realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.

4

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS15 o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

5 In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi.

6 Il Consiglio federale disciplina l'assunzione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni di un contributo proporzionale all'assegno per grandi invalidi nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio.

Art. 42bis

Condizioni particolari per i minorenni

1

I cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA16) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all'assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

2 Gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3.

3

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di dodici mesi.

4 I minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo nei giorni in cui non soggiornano in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale (art. 67 cpv. 2 LPGA).

5

I minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Art. 42ter 1

Importo

Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della 15 16

RS 831.10 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS17. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

2 L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i minorenni, l'assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione. Il Consiglio federale ne determina l'importo.

Rimangono salvi gli articoli 42 capoverso 4 e 42bis capoverso 4.

3 L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 44

Relazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare

Il Consiglio federale stabilisce se e in quale misura gli assicurati aventi diritto a una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, all'indennità giornaliera oppure a una rendita dell'assicurazione militare hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 52 Abrogato Art. 59 cpv. 2 e 3 2

Per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, gli uffici AI dispongono di servizi medici regionali interdisciplinari. Questi ultimi sono sottoposti alla sorveglianza tecnica diretta dell'Ufficio federale, ma sono indipendenti per quanto concerne le loro decisioni in ambito medico sui singoli casi. Gli uffici AI approntano i servizi medici regionali. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo avere sentito i Cantoni.

3

Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell'aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d'osservazione medica e professionale, nonché a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

17

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 64 cpv. 2-4 2 L'Ufficio federale esamina annualmente se i compiti degli uffici AI secondo l'articolo 57 sono adempiuti. Esso provvede all'applicazione uniforme della legge.

3

La gestione contabile degli uffici AI è verificata nell'ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l'articolo 68 capoverso 1 LAVS18 da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e ammessi dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale ha facoltà di procedere esso stesso alle necessarie revisioni complementari o di farle effettuare dall'Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.

4 Gli uffici di revisione esterni di cui al capoverso 3 non devono aver partecipato alla gestione amministrativa dell'ufficio AI o della cassa di compensazione; devono, sotto ogni aspetto, offrire garanzia per una revisione e un controllo ineccepibili e oggettivi.

Art. 68

Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese

1

La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull'attuazione della presente legge per: a.

sorvegliarne e valutarne l'applicazione;

b.

migliorarne l'esecuzione;

c.

promuoverne l'efficacia,

d.

proporre adeguamenti legislativi.

2 L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 68bis

Collaborazione tra gli uffici AI, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale

1

Gli uffici AI collaborano con gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e con gli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale, al fine di agevolare alle persone che si sono annunciate all'ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad esame l'accesso ai provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro la disoccupazione o dei Cantoni.

2

Gli uffici AI e gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono svincolati reciprocamente dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA19) se:

18 19

RS 831.10 RS 830.1

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a.

nessun interesse privato preponderante vi si oppone;

b.

le informazioni e la documentazione, nei casi in cui non è ancora possibile chiarire quale istituzione sopporterà i costi, servono per: 1. determinare i provvedimenti d'integrazione adeguati per la persona interessata, e 2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3 L'obbligo del segreto decade inoltre, alle condizioni di cui al capoverso 2, nei confronti degli organi d'esecuzione cantonali competenti per la promozione dell'integrazione professionale, ma solo se essi accordano la reciprocità agli uffici AI e agli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4

In deroga all'articolo 32 LPGA e all'articolo 50a capoverso 1 lettera a LAVS20, nel singolo caso lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente. La persona interessata è in seguito informata dello scambio di dati e del loro contenuto.

Art. 68ter

Informazione nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione

1

La Confederazione provvede a un'informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell'assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell'informazione.

2 L'assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

Art. 68quater

Progetti pilota per l'assunzione di assicurati invalidi

1

Per singoli gruppi di assicurati invalidi, il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che derogano alla legge. Tali progetti devono servire a raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi ad incentivare i datori di lavoro ad assumere assicurati invalidi idonei all'integrazione.

2

I progetti pilota non devono compromettere le pretese legali dei beneficiari delle prestazioni.

3

Il Consiglio federale può protrarre per quattro anni al massimo i progetti pilota che hanno dato buoni risultati.

4

Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell'assicurazione.

Art. 69 cpv. 3 3

Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27bis possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni conformemente alla legge federale del 16 dicembre 194321 sull'organizzazione giudiziaria.

20 21

RS 831.10 RS 173.110

2385

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 73 cpv. 2 lett. c e 4 2

L'assicurazione può assegnare sussidi: c.

per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di case per invalidi e di altre forme di abitazione collettive da esse gestite che accolgono gli invalidi per un soggiorno temporaneo o duraturo, nonché per i loro sovraccosti d'esercizio.

4 I sussidi di cui al capoverso 2 lettere b e c sono assegnati a condizione che una pianificazione cantonale o intercantonale provi l'esistenza di un bisogno specifico.

L'Ufficio federale approva la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni con decisione formale, che può comportare riserve e oneri. Disciplina la procedura di presentazione della pianificazione del fabbisogno dei Cantoni e stabilisce i criteri di approvazione.

Art. 74 rubrica, cpv. 1, frase introduttiva Concerne solamente il testo francese 1

L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali, attive a livello di una regione linguistica e a livello nazionale, delle organizzazioni private dell'aiuto specializzato agli invalidi e di mutua assistenza nonché ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale, in particolare per le spese causate dall'adempimento dei compiti seguenti: ...

Art. 75 cpv. 1 1

Il Consiglio federale stabilisce i limiti massimi dei sussidi previsti negli articoli 73 e 74. Può subordinare il versamento dei sussidi ad altre condizioni o a oneri. L'Ufficio federale disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli concernenti le condizioni del diritto al sussidio.

Art. 77 cpv. 1 lett. bbis 1 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

bbis. dalle entrate che risultano per l'assicurazione dall'aumento, a suo favore, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Art. 79 cpv. 1 1

Tutte le entrate di cui all'articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4­51, 66­68 e 73­76, nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72­75 LPGA22 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall'articolo 107 LAVS23.

22 23

RS 830.1 RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 86 cpv. 2, secondo periodo 2

... Può delegare la competenza di emanare tali disposizioni all'Ufficio federale.

II Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003 (4a revisione dell'AI) a. Aumento degli assegni per grandi invalidi; trasferimento dei sussidi di assistenza per minorenni e dei contributi alle spese per le cure a domicilio nell'assegno per grandi invalidi 1

Gli assegni per grandi invalidi, i sussidi di assistenza per minorenni e i contributi alle spese per le cure a domicilio assegnati secondo il diritto anteriore devono essere riesaminati nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica di legge.

2 Gli importi maggiorati dell'assegno per grandi invalidi sono applicati a partire dall'entrata in vigore della presente modifica di legge. È fatto salvo il capoverso 4.

3 Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, i sussidi di assistenza per minorenni grandi invalidi vengono sostituiti dall'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto. Sono fatti salvi i capoversi 4 e 6.

4

Per gli assicurati che finora, oltre al sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi o all'assegno per grandi invalidi, avevano diritto a contributi alle spese per le cure a domicilio, occorre procedere a un calcolo comparativo. Se è inferiore alle prestazioni precedenti, l'assegno per grandi invalidi secondo il nuovo diritto sostituisce le prestazioni precedenti solo a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notificazione della decisione. Se è più elevato, si applicano i capoversi 2 e 3.

5

Per il calcolo comparativo secondo il capoverso 4 sono determinanti: a.

nel caso dell'assegno per grandi invalidi e del sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi: l'importo mensile fissato mediante decisione formale (senza il sussidio alle spese di pensione);

b.

nel caso dei contributi alle spese per le cure a domicilio: l'importo medio mensile versato nei dodici mesi precedenti l'esame.

6

I sussidi di assistenza correnti e i contributi alle spese per le cure a domicilio prestate all'estero vengono versate nell'attuale importo anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, sempre che ne siano adempiute le condizioni.

b. Progetti pilota per consolidare la condotta di vita autonoma e responsabile degli assicurati bisognosi di cure e di assistenza Subito dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, il Consiglio federale organizza uno o più progetti pilota per raccogliere esperienze in materia di provvedimenti intesi a consolidare una condotta di vita autonoma e responsabile di assicurati bisognosi di cure e di assistenza. Tali progetti devono in particolare graduare gli importi degli assegni per grandi invalidi in funzione del grado di grande 2387

Assicurazione per l'invalidità. LF

invalidità, prevedere il versamento individuale degli assegni e agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita; l'assegno deve constare di un importo adeguato al grado d'invalidità e di un budget personale per grande invalidità, ragionevolmente proporzionale alle spese di soggiorno nell'istituto di cura. Peraltro è applicabile il nuovo articolo 68quater capoversi 2-4.

c. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle indennità giornaliere versate per i provvedimenti di integrazione in corso Le nuove disposizioni sono applicabili anche alle indennità giornaliere per i provvedimenti di integrazione decisi in virtù del diritto anteriore. Se la loro applicazione comporta un'indennità giornaliera inferiore a quella versata secondo il diritto anteriore, quest'ultima continua ad essere concessa fino alla conclusione dei provvedimenti di integrazione.

d. Garanzia dei diritti acquisiti al momento della soppressione delle rendite per casi di rigore 1 Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite di invalidità assegnate secondo il diritto anteriore. Rimangono salvi i capoversi 2 e 3.

2 Se l'avente diritto a una rendita non ha diritto a una prestazione complementare annua nel corso del mese precedente l'entrata in vigore della presente modifica di legge, la mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità continua ad essere versata fino a quando le seguenti condizioni sono adempiute:

a.

il domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA24) si trovano in Svizzera.

Questa condizione deve essere adempiuta anche dai familiari per i quali è pretesa una prestazione;

b.

il grado di invalidità è pari almeno al 40 per cento, ma inferiore al 50 per cento;

c.

la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta;

d.

il quarto di rendita e la prestazione complementare annua assommano a un importo inferiore alla mezza rendita.

3

Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo 28 (art. 17 cpv. 1 LPGA). Se dalla revisione risulta un grado d'invalidità del 331/3 per cento almeno e l'importo della rendita non ha subito alcuna modifica in base al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell'AI), l'importo della rendita pagato fino allora continua a essere versato dall'assicurazione per l'invalidità all'assicurato che ha il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera fino a quando il suo grado d'invalidità è pari almeno al 331/3 per cento, ma inferiore al 50 per cento e la condizione economica necessaria per determinare il caso di rigore secondo il diritto anteriore è adempiuta.

24

RS 830.1

2388

Assicurazione per l'invalidità. LF

4 La cassa di compensazione del Cantone di domicilio dell'avente diritto a una rendita è competente per l'esame del caso di rigore e il versamento delle rendite secondo i capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale disciplina gli altri dettagli della procedura.

e. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti Le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

f. Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite intere correnti Le rendite intere correnti versate per un grado d'invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della 4a revisione dell'AI.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1 La 2

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 200325 Termine di referendum: 10 luglio 2003

25

FF 2003 2374

2389

Assicurazione per l'invalidità. LF

Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge federale del 12 giugno 195926 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO): Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45bis capoverso 2 della Costituzione federale27; ...

Art. 4 cpv. 1 lett. a 1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione: a.

consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;

2. Legge federale del 6 ottobre 200028 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Art. 3 cpv. 1 1

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

Art. 4

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

26 27 28

RS 661 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 6, primo periodo È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. ...

Art. 7

Incapacità al guadagno

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Art. 8 cpv. 2 e 3 2 Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.

3

Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

3. Legge federale del 20 dicembre 194629 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Ingresso visto l'articolo 34quater della Costituzione federale30; ...

Art. 33bis cpv. 4, secondo periodo ... . Se il grado d'invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo. ...

4

29 30

RS 831.10 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111­113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 43bis cpv. 4 4 La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

Art. 43ter cpv. 1 e 2 1 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 della legge federale del 6 ottobre 200031 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.

2 Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.

Art. 101bis cpv. 2 2

Il Consiglio federale fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni o oneri. L'ufficio federale competente disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.

4. Legge federale del 19 marzo 196532 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Ingresso visti gli articoli 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima33; ...

Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a 2

Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art 13 LPGA34) hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: a.

31 32 33 34

se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci RS 830.1 RS 831.30 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 830.1

2392

Assicurazione per l'invalidità. LF

anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni per la concessione ai sensi dell'articolo 2b lettera b. Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi devono inoltre aver compiuto 18 anni; o Art. 2c frase introduttiva, lett. a e c Concerne solamente il testo tedesco a.

hanno diritto a una rendita dell'AI;

c.

hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI e hanno compiuto 18 anni;

Art. 3d cpv. 2bis e 2ter 2bis Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo secondo il capoverso 2 lettera a è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi secondo il capoverso 2 lettera b.

2ter L'aumento dell'importo secondo il capoverso 2bis è effettuato anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell'AI.

5. Legge federale del 20 marzo 198135 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Ingresso visto l'articolo 34bis della Costituzione federale36; ...

Art. 24 cpv. 1 1 L'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.

35 36

RS 832.20 Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2393

Assicurazione per l'invalidità. LF

6. Legge federale del 19 giugno 199237 sull'assicurazione militare (LAM) Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 2, 20, 22bis capoverso 1 e 34bis della Costituzione federale38; ...

Art. 4 cpv. 1, primo periodo 1 L'assicurazione militare risponde per tutte le affezioni fisiche, mentali o psichiche dell'assicurato e per le loro conseguenze pecuniarie dirette, conformemente alle disposizioni della presente legge. ...

Art. 48 cpv. 1 1 L'assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità.

37 38

RS 833.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 5, 60 capoversi 1 e 2, 61 capoverso 5, 68 capoverso 3 e 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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