Approvazione di progetti d'istituti d'assicurazione privati sull'uso dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni di pazienti privati e semi-privati per l'anno 2001 (art. 46 cpv. 3 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati; RS 961.01, art. 36 lett. c e d della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato quanto segue: Decisione del 10 ottobre 2003 della SWICA Organizzazione sanitaria SA, 8401 Winterthur per le assicurazioni malattie complementari.

Rimedi giuridici La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo la decisione d'approvazione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

28 ottobre 2003

6160

Ufficio federale delle assicurazioni private

2003-2226