Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 59 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl); visto il rapporto della Commissione di redazione del 30 aprile 20032; visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta:

Art. 1

Elezione e durata del mandato del presidente

1

La Commissione di redazione elegge il suo presidente.

2

La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.

Art. 2

Composizione delle sottocommissioni

1

Ogni sottocommissione si compone di due consiglieri nazionali e di due consiglieri agli Stati. Gli Uffici nominano due supplenti ciascuno; per i membri della sottocommissione di lingua italiana appartenenti al Consiglio degli Stati possono essere nominati supplenti anche membri del Consiglio nazionale.

2 Ogni sottocommissione elegge il proprio presidente per due anni. La rielezione è possibile.

Art. 3

Compiti e procedura prima della votazione finale

1

Ogni sottocommissione verifica i testi degli atti legislativi nella propria lingua ufficiale e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale. Le sottocommissioni provvedono affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali e siano osservate le regole della tecnica legislativa.

2 Se le proposte delle sottocommissioni divergono, decidono i presidenti delle stesse sotto la direzione del presidente della Commissione.

3 Prima della votazione finale le modifiche importanti sono commentate in ambedue le Camere da un rappresentante della Commissione.

4

Le sedute delle sottocommissioni non vengono verbalizzate in processi verbali analitici.

1 2 3

RS ...; RU ...(FF 2002 7271) FF 2003 3404 FF 2003 ...

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2003-1030

Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione

Art. 4

Collaborazione di periti

Le sottocommissioni si avvalgono della collaborazione di rappresentanti dell'amministrazione, in particolare dei Servizi linguistici centrali e della Sezione del diritto della Cancelleria federale nonché, di norma, di una rappresentanza dell'ufficio che ha elaborato il disegno di atto legislativo. Se necessario, possono far capo ai relatori delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Art. 5

Lacune, imprecisioni e contraddizioni materiali

1

Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali in un testo sul quale è ancora in corso la procedura di appianamento delle divergenze, la Commissione di redazione presenta una proposta alla commissione incaricata dell'esame preliminare.

Se approva la proposta della Commissione di redazione, la commissione incaricata dell'esame preliminare può proporre alla propria Camera, senza chiedere il consenso della commissione dell'altra Camera, di riesaminare il testo in questione.

2

Se la procedura di appianamento delle divergenze è già terminata, la Commissione di redazione presenta alle Camere, d'intesa con i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare e tempestivamente prima della votazione finale, le necessarie proposte scritte.

Art. 6

1

Rettifiche dopo la votazione finale e prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 LParl sono considerati: a.

errori formali: segnatamente i rimandi sbagliati, gli errori di tecnica legislativa e le divergenze terminologiche;

b.

formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari: segnatamente gli errori di traduzione e le versioni precedenti che, in seguito alla procedura di appianamento delle divergenze, non corrispondono più alla volontà del legislatore.

2

La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di indicare le rettifiche nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante una nota a piè di pagina.

3 Se un errore di cui al capoverso 1 ha un'incidenza rilevante su un testo che sottostà al referendum, la Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nel Foglio federale in forma di errata corrige.

Art. 7 1

Rettifiche dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 LParl sono considerati: a.

errori manifesti: le formulazioni che, esaminate alla luce dei materiali, manifestamente non corrispondono alla decisione delle Camere;

b.

modifiche di mera tecnica legislativa: segnatamente l'eliminazione di conflitti di norme o il ripristino di singole disposizioni o di interi atti legislativi erroneamente abrogati.

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Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione

2 La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali in forma di errata corrige.

Art. 8

Correzione di errori grammaticali, ortografici e di presentazione

La Cancelleria federale può in ogni tempo correggere gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione totalmente irrilevanti sotto il profilo materiale. Tali correzioni non sono segnalate come tali.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il ... (contemporaneamente alla legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento).

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