Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Codice penale svizzero Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 20011; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20012, decreta: I Il Codice penale svizzero3 è modificato come segue: Art. 179quinquies Registrazioni non punibili

Non è punibile né secondo l'articolo 179bis capoverso 1 né secondo l'articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:

1

a.

registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza;

b.

registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.

2 All'utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capoversi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.

1 2 3

FF 2001 2328 FF 2001 5225 RS 311.0

2001-0904

5773

Codice penale svizzero

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 3 octobre 2003

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 14 ottobre 20034 Termine di referendum: 22 gennaio 2004

4

FF 2003 5773

5774