9.2.2

Messaggio concernente l'emendamento di accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Stati terzi del 15 gennaio 2003

9.2.2.1

Parte generale

Nel corso degli ultimi anni, gli Stati dell'AELS hanno concluso accordi di libero scambio con 12 Paesi dell'Europa centrale e orientale1. Tali accordi devono essere adeguati regolarmente all'evoluzione della politica commerciale internazionale, segnatamente in seno all'OMC, all'AELS e all'Unione europea.

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo per approvazione diversi emendamenti di accordi. Tali emendamenti riguardano le disposizioni sugli aiuti governativi negli accordi con l'Estonia (FF 1997 II 111), la Lettonia (RS 0.632.314.871.2; RU 2002 3515), la Lituania (FF 1997 II 158) e la Slovenia (FF 1996 I 702; 2001 847).

9.2.2.2 9.2.2.2.1

Parte speciale: Contenuto degli emendamenti Motivo degli emendamenti

La raccomandazione 1/01 del Comitato misto AELS-Estonia del 27 novembre 2001 e le decisioni 3/01 del Comitato misto AELS-Lettonia del 29 novembre 2001, 3/01 del Comitato misto AELS-Lituania del 30 novembre 2001 e 3/01 del Comitato misto AELS-Slovenia del 24 aprile 2001 riguardano la modifica dell'articolo 17 (Estonia, Lettonia), rispettivamente 18 (Lituania, Slovenia) degli accordi. Tali emendamenti si prefiggono di adeguare le disposizioni sugli aiuti governativi alle corrispondenti regole dell'OMC e di evitare doppioni con le procedure dell'OMC.

9.2.2.2.2

Contenuto dell'emendamento

Le nuove disposizioni prevedono che i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti relativi agli aiuti governativi sono retti, sotto il titolo «sovvenzioni», dall'articolo XVI dell'Accordo del GATT del 1994 (RS 0.632.20 Allegato 1A.1 e RS 0.632.21) e dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (RS 0.632.20 Allegato 1A.13). L'articolo 11 di quest'ultimo Accordo prevede l'apertura di un'inchiesta per accertare l'esistenza, il grado e l'effetto di una sovvenzione adottata. Le nuove disposizioni dei quattro accordi di libero scambio menzionati prevedono inoltre una fase di consultazione prima dell'apertura di una simile inchiesta da parte di uno Stato contraente. Tale procedura di consultazione accorda alle parti interessate un termine di 30 giorni per trovare una soluzione accettabile ed 1

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Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

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evitare in tal modo la procedura d'inchiesta dell'OMC. Su richiesta di una Parte contraente, che deve essere fatta valere entro dieci giorni dalla ricezione della relativa notifica, le consultazioni non avvengono a livello bilaterale ma nell'ambito del Comitato misto dell'AELS.

Le Parti riconfermano inoltre il loro impegno a notificarsi reciprocamente le loro sovvenzioni conformemente alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC. Per evitare doppioni con la procedura dell'OMC, in futuro si rinuncerà alla procedura d'informazione che prevedeva una notifica al Segretariato dell'AELS.

Mentre la procedura di applicazione dei provvedimenti di protezione è specificamente disciplinata nell'Accordo di libero scambio con la Slovenia, le nuove disposizioni degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania si limitano alle corrispondenti norme dell'OMC. Inoltre diversi rinvii agli aiuti governativi che figurano negli accordi sono adeguati in funzione delle nuove disposizioni.

9.2.2.3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

I presenti emendamenti agli accordi di libero scambio non hanno ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

9.2.2.4

Programma di legislatura

Gli accordi sono conformi al contenuto dell'obiettivo 3 (Adoperarsi a favore di un ordine economico mondiale aperto e durevole) del rapporto sul programma di legislatura 1999­2003 (FF 2000 2037).

9.2.2.5

Rapporti con gli altri strumenti di politica commerciale e con il diritto europeo

Gli emendamenti agli accordi sono improntati agli strumenti dell'OMC e sono quindi in sintonia con gli obblighi che ne risultano. Detti emendamenti sono pure compatibili con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea.

9.2.2.6

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Tale competenza si applica anche all'emendamento di trattati esistenti.

I presenti emendamenti possono essere denunciati conformemente alle corrispondenti disposizioni degli accordi di libero scambio, ossia in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Non comportano né un'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà pertanto al referendum in conformità all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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