Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 38 cpv. 1 1

La Confederazione disciplina l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione nonché per nascita in Svizzera se almeno un genitore è cresciuto nel Paese. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.

II Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

1 2

FF 2002 1736 RS 101

2001-2378

5755

Acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione. DF

5756