Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione del 3 ottobre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 38 cpv. 1 1
La Confederazione disciplina l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione nonché per nascita in Svizzera se almeno un genitore è cresciuto nel Paese. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.
II Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
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FF 2002 1736 RS 101
2001-2378
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Acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione. DF
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