Direttive per la pianificazione delle reti emittenti OUC Modifica del 18 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le direttive del 31 agosto 19941 per la pianificazione delle reti emittenti OUC sono modificate come segue: Art. 11 n. 34 Per la diffusione di programmi radiofonici da parte di emittenti locali e regionali devono essere previste le seguenti zone: 34.

Regione Cittą di Zurigo Emittenti: Zona A: Zona B:

2 (1 radio per i giovani) Cittą di Zurigo ­

II La presente modifica entra in vigore il 18 dicembre 2002.

18 dicembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1994 III 1424, 1996 II 883 V 892, 1998 3999, 2001 2847 5539, 2002 328 2002-2626