D Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004­2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta:

Art. 1 1

Per i contributi secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi.

2

3

L'importo è ripartito nel modo seguente: a.

2004:

236 milioni di franchi;

b.

2005:

258 milioni di franchi;

c.

2006:

292 milioni di franchi;

d.

2007:

313 milioni di franchi.

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 2 1 Per i contributi versati in virtù dell'articolo 20 LSUP segnatamente per i cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell'arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata è stanziato un limite di spesa di 40 milioni di franchi per gli anni 2004­ 2007.

2

Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 FF 2003 2019 RS 414.71

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2002-2221