Termine di referendum: 10 luglio 2003

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 20011, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19952 sul servizio civile è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale3; ...

Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Il conflitto di coscienza di cui al capoverso 1 è dato quando la persona in questione invoca un'esigenza morale che provoca, dal suo punto di vista, un conflitto insanabile fra la propria coscienza e l'obbligo di prestare servizio militare.

3

Tale esigenza morale è in sintonia con il senso morale della persona in questione.

Art. 2 cpv. 1 1 Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.

Art. 3a 1

1 2 3

Obiettivi

Il servizio civile contribuisce a: a.

rafforzare la coesione sociale, in particolare migliorando la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure;

b.

costituire strutture volte al consolidamento della pace e arginare i potenziali di violenza;

FF 2001 5451 RS 824.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 59 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2484

2001-0380

Legge sul servizio civile

c.

salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile;

d.

conservare il patrimonio culturale.

2

Esso fornisce pure il proprio contributo nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, h, nonché cpv. 2­4 1

Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività: c.

conservazione dei beni culturali;

h.

aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.

2

Gli impieghi nell'agricoltura e nella silvicoltura sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, sempre che siano assolti in aziende agricole che svolgono progetti intesi a migliorare le condizioni di produzione o le condizioni di vita e che necessitano a tal fine di prestazioni lavorative poco costose da parte di terzi.

3

Gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti.

4 Nell'ambito dei propri campi d'attività e tenendo conto delle necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari e ne verifica periodicamente l'efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.

Art. 4a

Impieghi esclusi

Non sono permessi impieghi: a.

presso un ente: 1. in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell'anno precedente il servizio civile, ha svolto un'attività dietro compenso o nell'ambito di una formazione o un perfezionamento professionale, oppure 2. con il quale mantiene un'altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale;

b.

esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve prestare servizio civile;

c.

che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;

d.

che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale.

2485

Legge sul servizio civile

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 Le persone che devono prestare servizio civile possono essere assegnate a impieghi all'estero se vi acconsentono e se la loro personalità, le loro capacità professionali o la loro esperienza specifica vi si prestano.

2 Esse possono essere assegnate, anche senza il loro consenso, a impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nelle regioni frontaliere.

Art. 7a

Impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza e nel quadro di programmi prioritari

1 Trattandosi di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d'emergenza o nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

2 L'organo d'esecuzione coordina gli impieghi con gli organi di condotta interessati e le istanze specializzate competenti.

3 Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di assunzione dei costi.

Art. 8

Durata del servizio civile ordinario

1

Il servizio civile dura 1,5 volte la durata complessiva dei servizi d'istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati. Tale fattore è di 1,1 per le persone che devono prestare servizio civile e che in precedenza sono state ufficiali o sottoufficiali. Per casi particolari, ad esempio riguardo ad ufficiali specialisti e quadri che non hanno ancora prestato servizio pratico, il Consiglio federale disciplina come debba essere calcolata la durata del servizio civile.

2 Le persone che devono prestare servizio civile e sono assegnate a impieghi all'estero possono impegnarsi oltre la durata del servizio civile ordinario. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.

Art. 9

Contenuto dell'obbligo di prestare servizio civile

L'obbligo di prestare servizio civile vincola a: a.

partecipare a un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione (art. 19 e 36 cpv. 1);

b.

partecipare alla formazione richiesta per gli impieghi previsti (art. 36 cpv. 2­5);

c.

presentarsi nei potenziali istituti d'impiego, se questi lo esigono (art. 19);

d.

prestare un servizio civile ordinario sino a raggiungere la durata complessiva di cui all'articolo 8;

e.

prestare un servizio civile straordinario anche oltre la durata complessiva di cui all'articolo 8 (art. 14).

2486

Legge sul servizio civile

Art. 11 cpv. 2, 2bis e 4 2 Il licenziamento dal servizio civile è retto per analogia dalle disposizioni sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13 della legge militare del 3 febbraio 19954).

2bis

In caso di bisogno, in particolare in relazione con impieghi all'estero, le persone che devono prestare servizio civile possono essere licenziate dal servizio, con il loro consenso, al più tardi dodici anni dopo aver raggiunto il limite d'età ordinario.

4

Abrogato

Art. 14

Servizio civile straordinario

1

Il Consiglio federale può ordinare di prestare servizio civile straordinario per far fronte alle conseguenze di situazioni particolari e straordinarie. I Cantoni bisognosi di sostegno possono presentare richieste in tal senso all'organo federale competente.

2

Al servizio civile straordinario non sono applicabili gli articoli 4a lettere a e b, 6 capoverso 1, 19 e 28 capoverso 2.

3

Per il servizio civile straordinario valgono le seguenti disposizioni: a.

l'organo d'esecuzione può convocare immediatamente le persone appena ammesse al servizio civile;

b.

i ricorsi contro il trasferimento a un servizio civile straordinario non hanno effetto sospensivo;

c.

gli istituti d'impiego ottengono un riconoscimento provvisorio dall'organo d'esecuzione. Gli articoli 41­43 non sono applicabili;

d.

le disposizioni della legislazione militare sulla responsabilità civile sono applicabili per analogia.

4

Il Consiglio federale disciplina le conseguenze finanziarie del servizio civile straordinario. Può, in merito, derogare agli articoli 7a capoverso 3, 29, 37 capoverso 2, 46 capoversi 1 e 2 nonché 47.

5

L'organo d'esecuzione: a.

stabilisce la durata del servizio civile straordinario delle persone interessate;

b.

può decidere licenziamenti dal servizio civile oltre il termine previsto nell'articolo 11;

c.

può ordinare un servizio di picchetto;

d.

può prescrivere la partecipazione a corsi di formazione;

e.

può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

6

Gli istituti d'impiego possono delegare temporaneamente a terzi bisognosi di sostegno il loro diritto d'impartire istruzioni conformemente all'articolo 49.

7

Gli impieghi straordinari di chi presta servizio civile sono computati in modo analogo a quanto avviene per chi presta servizio militare.

4

RS 510.10

2487

Legge sul servizio civile

Art. 15a

Informazione

1

L'organo d'esecuzione informa il pubblico e le persone interessate sul servizio civile.

2

Le autorità competenti informano i reclutandi sul servizio civile, in particolare durante le giornate d'orientamento.

Art. 16

Momento della presentazione della domanda

1

I reclutandi possono presentare la domanda d'ammissione al servizio civile dopo aver partecipato alla giornata d'orientamento della competente autorità militare.

2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono presentare la domanda in qualsiasi momento.

Art. 16a

Forma e contenuto della domanda

1

Il richiedente presenta la propria domanda scritta all'organo d'esecuzione. Il Consiglio federale disciplina la procedura per la presentazione della domanda per via elettronica.

2

La domanda contiene: a.

un'esposizione del conflitto di coscienza invocato (art. 1 cpv. 2 e 3);

b.

un curriculum vitae che indichi come è sorto il conflitto di coscienza invocato e il modo in cui finora si è manifestato;

c.

il libretto di servizio.

Art. 17 cpv. 1 e 1bis 1

Chi ha presentato la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi o durante un servizio militare non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino al momento dell'ammissione.

1bis La presentazione della domanda d'ammissione al servizio civile non proscioglie il reclutando dall'obbligo di partecipare al reclutamento.

Art. 18

Commissione d'ammissione

1

Una commissione d'ammissione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio civile da prestare.

2 Il Consiglio federale disciplina la composizione, l'elezione dei membri, l'organizzazione e la procedura della commissione.

3

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può impartire istruzioni alla commissione in merito alla valutazione dei criteri di cui agli articoli 1 e 18b.

4 L'organo d'esecuzione assiste la commissione nell'adempimento del suo compito.

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

2488

Legge sul servizio civile

5 Fino al momento dell'audizione le decisioni di ordine procedurale, di non entrata in materia e di stralcio dal ruolo sono prese dall'organo d'esecuzione; in seguito dalla commissione d'ammissione.

Art. 18a 1

Audizione personale

La commissione d'ammissione sente personalmente il richiedente.

2 La commissione può rinunciare all'audizione personale se il richiedente motiva la domanda d'ammissione con l'appartenenza a una comunità religiosa la cui fede non è compatibile con il servizio militare e se la domanda scritta permette di constatare che le condizioni d'ammissione al servizio civile sono chiaramente soddisfatte. Il Consiglio federale può dispensare dall'audizione altre categorie di richiedenti.

Art. 18b

Valutazione dell'esposizione del conflitto di coscienza

Per pronunciarsi sulla credibilità del conflitto di coscienza, la commissione d'ammissione esamina: a.

se il richiedente è in grado di spiegare il contenuto e la portata dell'esigenza morale che intende far valere e per quali motivi tale esigenza morale assume ai suoi occhi un carattere vincolante;

b.

quali eventi e quali influenze hanno fatto sorgere e sviluppare il conflitto di coscienza invocato;

c.

se e in caso affermativo come il richiedente concretizza questa esigenza morale in altri ambiti della sua vita;

d.

come il conflitto di coscienza invocato influisce sulle condizioni generali e sul modo di vivere del richiedente; e

e.

se l'esposizione del conflitto di coscienza del richiedente è priva di contraddizioni significative, plausibile e complessivamente convincente.

Art. 18c

Notificazione della decisione d'ammissione

La commissione d'ammissione notifica la propria decisione al richiedente, al Dipartimento, al servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e all'organo d'esecuzione.

Art. 18d 1

Procedura d'ammissione

La procedura d'ammissione è gratuita.

2

L'organo d'esecuzione assume le spese di viaggio comprovate del richiedente per il tragitto diretto, con mezzi pubblici, in Svizzera, dal luogo di domicilio, di lavoro o di studio al luogo dell'audizione, se l'audizione non si svolge nel quadro del reclutamento.

3

Se il richiedente, senza fornire una spiegazione convincente, non si presenta all'audizione o non giunge entro i termini richiesti, l'organo d'esecuzione può imporgli il pagamento totale o parziale dei costi che ne risultano.

2489

Legge sul servizio civile

4

Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Art. 19

Preparazione degli impieghi

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

Art. 20

Frazionamento del servizio civile

Il servizio civile è prestato in uno o più periodi d'impiego. Il Consiglio federale disciplina la durata minima e la successione dei periodi d'impiego.

Art. 22 cpv. 2-4 2 Esso notifica la convocazione alla persona che deve prestare servizio civile e all'istituto d'impiego al più tardi tre mesi prima dell'inizio del periodo d'impiego.

3

Il Consiglio federale disciplina i casi in cui sono applicabili termini di convocazione più brevi.

4 Le persone che devono prestare servizio civile possono partecipare, su base volontaria, a servizi di picchetto che comportano termini di convocazione più brevi.

Art. 28 cpv. 4 lett. b 4

Sono escluse: b.

la concessione di un periodo di riposo supplementare per il lavoro a turni, di notte e nel fine settimana.

Art. 29 cpv. 3 3 La Confederazione assume i costi di cui al capoverso 1 connessi a corsi d'introduzione e di formazione conformemente all'articolo 36 capoversi 1 e 3­5.

Art. 32 cpv. 2 2 In occasione dei corsi d'introduzione e di formazione e durante il servizio civile ordinario possono essere effettuate inchieste a scopo scientifico.

5

RS 172.021

2490

Legge sul servizio civile

Titolo prima dell'art. 36

Sezione 4: Introduzione e formazione Art. 36

Principio

1

Le persone che devono prestare servizio civile seguono un corso d'introduzione predisposto dall'organo d'esecuzione.

2 L'istituto d'impiego provvede affinché chi presta servizio civile venga introdotto alla sua attività.

3

Chi, nell'ambito del servizio civile, è chiamato a dispensare cure deve seguire un corso di formazione. Il Dipartimento stabilisce le esigenze minime che il corso deve adempiere. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo di partecipazione al corso.

4

L'organo d'esecuzione può organizzare corsi di formazione supplementari specifici in funzione dell'impiego.

5

Il Consiglio federale può prescrivere la partecipazione ad altri corsi di formazione.

Art. 37 cpv. 1 1

La Confederazione assume i costi dei corsi di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 3­5.

Art. 40 Chi presta servizio civile è assicurato conformemente alla legge federale del 19 giugno 19926 sull'assicurazione militare; per danni alle persone la responsabilità della Confederazione è disciplinata esclusivamente da tale legge.

Art. 41 cpv. 1, secondo periodo 1

... Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il contenuto della domanda, i documenti da allegare e la procedura di presentazione delle domande per via elettronica.

Art. 42

Decisione di riconoscimento

1

L'organo d'esecuzione decide in merito al riconoscimento di un istituto d'impiego.

2

L'organo d'esecuzione respinge la domanda se:

6

a.

l'istituto richiedente non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 2­6;

b.

l'istituto richiedente o l'attività prevista non corrispondono agli scopi del servizio civile.

RS 833.1

2491

Legge sul servizio civile

3

L'organo d'esecuzione può respingere la domanda se: a.

in un ambito d'attività il numero di impieghi possibili è significativamente maggiore della domanda;

b.

l'istituto richiedente non offre impieghi in un ambito d'attività appartenente a un programma prioritario.

4 Il riconoscimento può essere vincolato a condizioni e oneri ed essere limitato nel tempo.

Art. 43

Decisione di riconoscimento

1

L'organo d'esecuzione può sottoporre la domanda all'esame di servizi pubblici svizzeri qualificati e, all'occorrenza, di altre istituzioni specializzate.

2

La procedura è gratuita. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

3 Il Dipartimento nomina una commissione consultiva. L'organo d'esecuzione l'interpella in merito a importanti questioni relative al riconoscimento. Il Consiglio federale disciplina la composizione e l'organizzazione della commissione.

Art. 58 cpv. 3 3 Contro questa decisione è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 62 cpv. 2, secondo periodo 2 ... L'organo d'esecuzione sente senza indugio gli interessati e prende le misure necessarie.

Art. 64 cpv. 1bis 1bis Contro le decisioni d'ammissione di cui all'articolo 18c è legittimato a interporre ricorso anche il Dipartimento.

Art. 65

Procedura dinanzi alla Commissione di ricorso

1

La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso è gratuita, purché non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili.

2

I ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile è convocata o trasferita a un impiego per un aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23) non hanno effetto sospensivo.

3

L'organo d'esecuzione può togliere l'effetto sospensivo ai ricorsi contro convocazioni a impieghi nel quadro di programmi prioritari.

7

RS 172.021

2492

Legge sul servizio civile

4

Per il resto, si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Art. 66 lett. a Il termine per interporre ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso è di: a.

10 giorni per ricorsi contro misure disciplinari, convocazioni e decisioni d'interruzione o di proroga di impieghi;

Art. 71 cpv. 2 2

L'organo d'esecuzione istruisce la procedura entro 30 giorni e la conclude con decisione formale.

Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a e b 2

Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione: a.

i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi alla trattazione delle domande e al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;

b.

Abrogata

Art. 80a cpv. 1bis, 2bis e 5 lett. a 1bis

Per adempiere i propri compiti la commissione d'ammissione elabora gli atti di cui al capoverso 1 lettere a, e ed f. Gli atti relativi alla procedura d'ammissione sono gestiti dall'organo d'esecuzione.

2bis Negli atti, la commissione d'ammissione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis lettere a e b.

5 L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura d'ammissione concernenti:

a.

persone che devono prestare servizio civile, dopo il loro licenziamento dall'obbligo di prestare servizio civile o la loro esclusione dal servizio civile;

Sezione 2: Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003 Art. 81

Adeguamento della durata del servizio civile ordinario

1

L'organo d'esecuzione riduce il numero dei giorni di servizio civile che non sono ancora stati prestati il giorno dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 21 marzo 20039 moltiplicando per 1,5 il numero di giorni di servizio militare che sarà dedotto secondo la legislazione militare riveduta.

8 9

RS 172.021 FF 2003 2484

2493

Legge sul servizio civile

2

Se i numeri ottenuti non sono interi, si arrotonda al numero intero inferiore.

Art. 82

Proscioglimento dal servizio civile

1

Chi, al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 21 marzo 200310, ha raggiunto il limite d'età di cui all'articolo 13 della legge militare del 3 febbraio 199511, nel tenore del 4 ottobre 200212, è prosciolto dal servizio civile.

2 Le persone tenute a prestare servizio civile che nel servizio militare avrebbero occupato un grado della truppa sono prosciolte senza tener conto se hanno prestato per intero il loro servizio civile ordinario.

Art. 83

Persone condannate a una prestazione di lavoro

1

L'articolo 81 non è applicabile alle persone che sono state condannate a una prestazione di lavoro dopo il 1° ottobre 1996.

2

Le prestazioni di lavoro di pubblico interesse inflitte prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 21 marzo 200313 per obiezione di coscienza vengono eseguite come servizio civile secondo le disposizioni della presente legge.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura da adottare se la persona interessata ha già superato il limite d'età di cui all'articolo 11 capoverso 2 o non è stata esclusa dall'esercito.

Art. 83a

Estinzione del riconoscimento quale istituto d'impiego

I riconoscimenti quali istituti d'impiego in ambito di attività di ricerca si estinguono all'entrata in vigore della modifica della presente legge del 21 marzo 200314.

10 11 12 13 14

FF 2003 2484 RS 510.10 FF 2002 5841 FF 2003 2484 FF 2003 2484

2494

Legge sul servizio civile

II Il Codice penale15 è modificato come segue: Art. 360bis cpv. 2 lett. j 16 2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

j.

organo d'esecuzione del servizio civile.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 200317 Termine di referendum: 10 luglio 2003

15 16

17

RS 311.0 Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l'art. 367 cpv. 2, frase introduttiva e lettera j, avrà il seguente tenore: 2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): j. organo d'esecuzione del servizio civile.

FF 2003 2484

2495