Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Proroga e modifica del 18 febbraio 2003
Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 25 maggio 2000, del 10 agosto 2001 e del 1° marzo 20021 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 25 maggio 2000, del 10 agosto 2001 e del 1°marzo 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1
Adeguamenti salariali
III I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2003 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2000 2864 e 2865, 2001 3702, 2002 1991 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.
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2003-0278
Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2004.
18 febbraio 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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