Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 12 marzo 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 20022, decreta: Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Berna agli articoli 101a e 101b della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 3 marzo 2002; 2. Uri agli articoli 54 e 92 lettera f della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 dicembre 2001; 3. Zugo all'articolo 78 capoverso 3 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 10 giugno 2001; 4. Soletta agli articoli 43 capoverso 3, 66, secondo periodo e 67 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 3 marzo 2002; 5. Appenzello Interno all'articolo 7ter capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella Landsgemeinde del 28 aprile 2002; 6. Argovia ai paragrafi 62 capoverso 1 lettere b, e, 63 capoverso 1- 3, 78 capoversi 1 e 4, 91 capoverso 2bis e 128 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 giugno 2002;
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RS 101 FF 2002 5948
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2002-1562
Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF
7. Ginevra agli articoli 53A e 54 capoverso 2 lettera a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 dicembre 2001, e agli articoli 158 capoverso 1 e 158B capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 3 marzo 2002.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
Consiglio degli Stati, 4 marzo 2003
Consiglio nazionale, 12 marzo 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
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