Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni del 24 settembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20032, decreta:

Art. 1 La garanzia federale č accordata: 1. Berna agli articoli 61 capoverso 2, 62 capoverso 1 lett. f, 72 e 73 capoversi 2­4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 22 settembre 2002; 2. Lucerna al paragrafo 63 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 23 settembre 2002; 3. Glarona agli articoli 1 capoverso 2, 18 capoverso 1, 69, 75 capoversi 1, 2, e 4, 86a capoversi 2 e 3, 88 capoverso 1, 89, 90 lettera b, 91 lettera f, 98, 99 lettera b, 100 lettera b, 105, 114 capoverso 4, 119 capoverso 2, 123 capoverso 4 e 131 lettera c della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 5 maggio 2002; 4. Vallese all'articolo 25 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 22 settembre 2002; 5. Ginevra agli articoli 160A e 160B della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 giugno 2002.

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RS 101 FF 2003 2908

2003-0175

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni. DF

Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2003

Consiglio nazionale, 24 settembre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

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