Termine di referendum: 8 aprile 2004

Decreto federale che approva la Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20032, decreta: Art. 1 La Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna è approvata.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 In occasione della ratifica, il Consiglio federale consegna una dichiarazione conformemente all'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione, secondo la quale la Svizzera non applica la Convenzione alle sue idrovie nazionali, comprese le acque confinarie, ad eccezione del Reno nel tratto dal confine svizzero sino a Rheinfelden.

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In occasione della ratifica, il Consiglio federale consegna una dichiarazione conformemente all'articolo 31 lettera a della Convenzione, secondo la quale la Svizzera applica la Convenzione anche ai trasporti di merci sul Reno, nel tratto dal confine svizzero sino a Rheinfelden.

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Il Consiglio federale è autorizzato a consegnare eventualmente una dichiarazione conformemente all'articolo 32 paragrafo 1 della Convenzione.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare completamente o in parte le dichiarazioni summenzionate, se non sono più opportune o sono divenute prive di oggetto.

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Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2003 3425

2002-1998

7145

Convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 30 dicembre 20033 Termine di referendum: 8 aprile 2004

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FF 2003 7145

7146