Legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione

Disegno

(Legge sulla trasparenza, LTras) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza dell'amministrazione. A tal fine garantisce l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Art. 2 1

2

1 2 3 4 5 6

Campo d'applicazione personale

La presente legge si applica: a.

all'amministrazione federale;

b.

alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

La presente legge non si applica: a.

alla Banca nazionale svizzera e alla Commissione federale delle banche;

b.

agli assicuratori ai sensi dell'articolo 11 della legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie e agli assicuratori ai sensi dell'articolo 68 della legge federale del 20 marzo 19815 sull'assicurazione contro gli infortuni;

c.

alle casse di compensazione ai sensi degli articoli 53­62 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e agli

RS 101 FF 2003 1783 RS 172.021 RS 832.10 RS 832.20 RS 831.10

2002-2540

1861

Legge sulla trasparenza

uffici AI e alle casse di compensazione ai sensi degli articoli 54­61 della legge federale del 19 giugno 19597 sull'assicurazione per l'invalidità; d.

alle autorità esecutive ai sensi dell'articolo 76 lettere a, c­f come pure h e i della legge federale del 25 giugno 19828 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

a.

è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;

b.

l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure

c.

i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

Art. 3

Campo d'applicazione materiale

La presente legge non si applica: a.

all'accesso a documenti ufficiali concernenti procedimenti civili, procedimenti penali, procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, procedure internazionali di composizione delle controversie, procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico nonché procedimenti arbitrali;

b.

al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza;

c.

all'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente.

Art. 4

Riserva di disposizioni speciali

Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: a.

dichiarano segrete determinate informazioni; o

b.

prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

Art. 5 1

7 8

Documenti ufficiali

Per documento ufficiale si intende ogni informazione: a.

registrata su un supporto qualsiasi;

b.

in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e

c.

concernente l'adempimento di un compito pubblico.

RS 831.20 RS 837.0

1862

Legge sulla trasparenza

2

Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3

Non sono considerati ufficiali i documenti: a.

utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;

b.

la cui elaborazione non è terminata; o

c.

destinati all'uso personale.

Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali Art. 6

Principio della trasparenza

1

Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

Art. 7 1

Eccezioni

Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: a.

ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;

b.

perturbare in modo considerevole l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;

c.

compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

d.

compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;

e.

compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;

f.

compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;

g.

comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;

h.

far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.

Art. 8 1

Casi particolari

Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali: a.

della procedura di corapporto; 1863

Legge sulla trasparenza

b.

della procedura di consultazione degli Uffici, sino alla decisione del Consiglio federale per la quale i documenti costituiscono la base.

2

Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare non accessibili nemmeno dopo la sua decisione documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici.

3 L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

4 L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.

Art. 9

Protezione dei dati personali

1

I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima che siano consultati.

2

Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati (LPD). La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali Art. 10

Domanda di accesso

1

La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha formato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

2

Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

3

La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

4

Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura: a.

tiene conto dei bisogni particolari dei media;

b.

può prevedere altre modalità di accesso quando un numero rilevante di domande si riferisce agli stessi documenti; e

c.

può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

Art. 11 1

Diritto di essere consultati

Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

9

RS 235.1

1864

Legge sulla trasparenza

2

L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 12

Presa di posizione dell'autorità

1

L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

2

Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

3

Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

4

L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.

Art. 13 1

Mediazione

Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona: a.

il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;

b.

sulla cui domanda l'autorità non ha preso posizione entro il termine; o

c.

che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

2

La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

3

Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta di ruolo.

Art. 14

Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.

Art. 15

Decisione

1

Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa.

10

RS 172.021

1865

Legge sulla trasparenza

2

Per il resto l'autorità pronuncia una decisone se, diversamente da quanto raccomandato: a.

intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;

b.

intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

3

La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 16

Ricorso

1

La decisione può essere impugnata presso la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (Commissione) secondo l'articolo 33 LPD11.

2

Il diniego di giustizia e la ritardata giustizia sono assimilati a una decisione.

3

Nell'ambito della procedura di ricorso, la Commissione ha anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

4

La commissione decide entro due mesi.

5

Per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

Art. 17

Emolumenti

1

L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.

2

3

Non vengono riscossi emolumenti per: a.

le domande il cui trattamento richiede poco lavoro o un numero limitato di copie;

b.

la procedura di mediazione (art. 13); e

c.

la procedura di decisione (art. 15).

L'ammontare dell'emolumento dipende: a.

dall'onere di lavoro necessario per trattare la domanda; e

b.

dalla quantità di copie richieste.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti.

Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

5 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

11

RS 235.1

1866

Legge sulla trasparenza

Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Art. 18

Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, di cui all'articolo 26 LPD12, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti: a.

dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);

b.

d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;

c.

si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza;

d.

segue gli sviluppi esteri in materia di accesso ai documenti ufficiali.

Art. 19

Valutazione

1

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

2

Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

3 I rapporti dell'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza sono pubblicati.

Art. 20

Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

1

Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

2 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e il suo segretariato sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

12

RS 235.1

1867

Legge sulla trasparenza

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 21

Esecuzione

Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti: a.

la gestione dei documenti ufficiali;

b.

l'informazione sui documenti ufficiali;

c.

la pubblicazione dei documenti ufficiali.

Art. 22

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 23

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1868

Legge sulla trasparenza

Allegato (art. 22)

Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 18 cpv. 1­4 1

Chiunque può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale vengono trattati, in conformità con la legge, dati che lo concernono. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che in modo non conforme alla legge non è stato trattato alcun dato che lo concerne o che, nel caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha indirizzato all'Ufficio federale una raccomandazione volta a correggerli.

2 Contro detta comunicazione non sono ammessi rimedi giuridici. La persona interessata può chiedere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza esamini la comunicazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati o l'esecuzione della raccomandazione da lui emanata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l'esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.

3 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, eccezionalmente e secondo i disposti della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati, può informare il richiedente in modo adeguato, se ciò non pregiudica la sicurezza interna o esterna e se altrimenti il richiedente dovesse subire un danno rilevante e irreparabile.

4

I Cantoni trasmettono all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza le richieste relative a documenti della Confederazione.

2. Legge federale del 7 ottobre 199415 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 14 cpv. 2 e 3 2

Ogni interessato può esigere dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera 13 14 15

RS 120 RS 235.1 RS 360

1869

Legge sulla trasparenza

legale, dati a lui relativi. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all'Ufficio centrale una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.

3

Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico.

Tuttavia, l'interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza verifichi la comunicazione dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.

3. Legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati Sostituzione di un termine Negli articoli 6 capoverso 2, 11 capoverso 1, 26 capoverso 1 e nel titolo precedente l'articolo 26 sostituire «Incaricato (federale) della protezione dei dati» con «Incaricato (federale) della protezione dei dati e della trasparenza».

Negli articoli 11 capoverso 2, 27 capoversi 1 e 2, 28, 29 capoversi 1, 3 e 4, 30 capoverso 1, 31 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 3, 33 capoverso 1 lettera e capoverso 2 nonché 34 capoverso 2 lettera b sostituire «Incaricato della protezione dei dati» con «Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza».

Negli articoli 25 capoverso 5, 29 capoverso 4, 30 capoverso 2, 32 capoverso 3, 33 capoverso 1 e nel titolo precedente l'articolo 33 sostituire «Commissione federale della protezione dei dati» con «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Nell'articolo 33 capoverso 2 sostituire «Commissione della protezione dei dati» con «Commissione della protezione dei dati e della trasparenza».

Art. 19 cpv. 1bis e 3bis (nuovi) 1bis

Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge federale del ...17 sulla trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza) se: a.

i dati personali da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e

b.

sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

3bis

Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica

16 17

RS 235.1 RS ...; RU ... (FF 2003 1861)

1870

Legge sulla trasparenza

prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

Art. 20 cpv. 3 (nuovo) 3

È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1bis.

Art. 25bis (nuovo)

Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali

Fintanto che è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge sulla trasparenza del ...18, che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.

Art. 31 cpv. 1 lett. e (nuova) 1

L'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza ha in particolare gli altri compiti seguenti: e.

18 19

assumere i compiti conferitigli dalla legge sulla trasparenza del ...19.

RS ...; RU ... (FF 2003 1861) RS ...; RU ... (FF 2003 1861)

1871