Termine di referendum: 22 gennaio 2004

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Modifica del 3 ottobre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20021, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2a

Agenzia nazionale

La Confederazione può istituire un'agenzia nazionale incaricata di curare la partecipazione svizzera ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.

Art. 3 1

Provvedimenti

La Confederazione può: a.

erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;

b.

finanziare misure collaterali per l'attuazione della partecipazione di cui alla lettera a;

c.

concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei.

2

Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la procedura.

Art. 5 cpv. 4 4

1 2

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

FF 2003 2019 RS 414.51

2002-2227

5831

Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 14 ottobre 20033 Termine di referendum: 22 gennaio 2004

3

FF 2003 ...

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