Legge federale sulla protezione delle acque

Disegno

(LPAc) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 76 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 20032; visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 20033, decreta: I La legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque č modificata come segue: Art. 62 cpv. 2 ultimo periodo (nuovo) 2...

Il diritto alle indennitā federali č mantenuto se la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto č stata presa entro il termine prorogato, se deve essere autorizzato un nuovo impianto per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, se la nuova decisione di prima istanza č presa prima del 1° novembre 2005 e se la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.

II

1 La 2 Il

1 2 3 4

presente legge sottostā al referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS 101 FF 2003 6957 FF 2003 6977 RS 814.20

2003-1931

6975

Protezione delle acque. LF

6976