Messaggio

9.2.7

concernente l'Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Organisation internationale de la vigne et du vin) del 15 gennaio 2003

9.2.7.1

Parte generale

Dal 1935, la Svizzera è parte all'Accordo del 29 novembre 1924 che istituisce un Ufficio internazionale del vino a Parigi (RS 0.916.149; CS 14 160, RU 1974 1190, 1983 326), un'organizzazione intergovernativa che conta attualmente 46 Stati membri. Alla fine del 1997, l'Assemblea generale del citato Ufficio internazionale del vino ha approvato una risoluzione finalizzata ad adeguare le attribuzioni, le risorse e le procedure alle esigenze attuali. In occasione della Conferenza degli Stati membri indetta dal Governo francese è stato adottato, il 3 aprile 2001, il presente «Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino» (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)». Il 2 luglio 2001, la Svizzera ha firmato con riserva di ratifica questo Accordo, che entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno che segue la data del deposito del trentunesimo strumento di adesione.

9.2.7.2 9.2.7.2.1

Parte speciale Contenuto dell'Accordo

Rispetto all'Accordo del 1924, che istituiva un Ufficio internazionale del vino a Parigi, l'Accordo del 2001 contiene un elenco delle attribuzioni adeguato alle esigenze attuali, come pure precisazioni in merito alle strutture, alle procedure decisionali e al finanziamento di questa organizzazione internazionale. La modifica della denominazione da «Ufficio» a «Organizzazione» soddisfa una richiesta dei Paesi anglofoni che, per motivi di tecnica della traduzione, ritenevano inadeguato il termine di «Office».

9.2.7.2.1.1

Obiettivi e strutture

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino («Organisation internationale de la Vigne et du Vin» ­ O.I.V.) è un'istituzione intergovernativa scientifica e tecnica attiva nei settori della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, delle uve secche e degli ulteriori prodotti della viticoltura. Le sue principali attribuzioni sono: ­

promovimento e orientamento della ricerca e delle sperimentazioni scientifiche e tecniche negli ambiti citati;

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elaborazione di raccomandazioni e sorveglianza sulla loro applicazione, segnatamente in materia di condizioni di produzione nella viticoltura, proce-

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dimenti enologici, definizione e/o descrizione dei prodotti, etichettatura e condizioni di commercializzazione, metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura; ­

presentazione ai membri di proposte riguardanti la garanzia di autenticità dei prodotti vitivinicoli nei confronti dei consumatori (in particolare per quanto riguarda le indicazioni di etichettatura), la tutela delle indicazioni geografiche (in part. delle regioni vinicole), le denominazioni di origine, come pure il miglioramento dei criteri tecnico-scientifici di riconoscimento e la protezione delle novità vegetali vitivinicole;

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contributo all'armonizzazione e all'adeguamento dei disciplinamenti da parte dei membri;

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partecipazione alle misure di tutela della salute dei consumatori e di sicurezza delle derrate alimentari.

La struttura organizzativa rimane invariata rispetto all'Accordo preesistente (Assemblea generale, Comitato esecutivo, direttorio). I diritti di voto hanno subito una modifica al fine di garantire una ripartizione obiettiva dei voti ponderati. Secondo il sistema vigente, ogni Paese aveva diritto a un numero di voti pari a quello delle unità di quota sottoscritte. Il numero dei voti era tuttavia limitato a cinque. La Svizzera disponeva di due voti. Il nuovo Accordo prevede che ogni Paese disponga di due voti di base, ai quali si aggiunge un numero di voti supplementari calcolato secondo criteri obiettivi (produzione, superficie viticola, consumo) che determinano la posizione del singolo Paese nel settore vitivinicolo mondiale. Due terzi dei voti sono attribuiti quali voti di base e un terzo costituisce i voti supplementari.

L'Accordo conferisce inoltre alle organizzazioni internazionali intergovernative la possibilità di partecipare ai lavori relativi all'O.I.V, sempreché sia garantito il principio della reciprocità dello statuto di osservatore.

9.2.7.2.1.2

Processo decisionale e finanziamento

Le decisioni dell'Assemblea generale (AG) relative a disciplinamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'O.I.V., a proposte di risoluzione di portata scientifica, tecnica, economica, giuridica, come pure all'istituzione o allo scioglimento di commissioni e sottocommissioni sono di regola prese consensualmente. Lo stesso vale per il Comitato esecutivo (COMEX) nell'esercizio delle sue attribuzioni in questo ambito.

Qualora l'Assemblea generale o il Comitato esecutivo non riescano a raggiungere un consenso alla prima presentazione di un progetto di risoluzione o di decisione, il presidente dell'O.I.V. dispone che siano consultati i membri al fine di ottenere un riavvicinamento delle posizioni prima della successiva Assemblea generale o riunione del COMEX. Se tutti gli sforzi per ottenere un consenso sono stati infruttuosi, il presidente può indire una votazione con decisione a maggioranza qualificata, ossia due terzi più uno dei membri presenti o rappresentati, in cui ogni membro ha diritto a un voto. Tuttavia, qualora un membro ritenga che i suoi interessi nazionali fondamentali siano pregiudicati, la votazione è rinviata di un anno. Se tale posizione viene successivamente confermata per scritto dal ministro degli esteri o da un'altra autorità politica competente dello Stato membro, non seguirà una nuova votazione.

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Per le decisioni di carattere amministrativo dell'O.I.V. (elezioni, bilancio preventivo, contributi dei membri) le decisioni sono prese a maggioranza qualificata, ossia due terzi dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati. L'elezione del presidente e del direttore generale richiede inoltre che almeno la metà più uno dei membri presenti o rappresentati abbia votato a favore del candidato.

L'Accordo prevede che ogni membro dell'O.I.V. sia tenuto a versare un contributo finanziario, fissato annualmente dall'Assemblea generale. L'entità del contributo è determinata secondo le disposizioni delle appendici 1 e 2 dell'Accordo. L'importo complessivo dei contributi obbligatori dei Paesi membri è calcolato sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea generale. Un terzo dell'importo complessivo è ripartito uniformemente sui voti di base, mentre due terzi sono ripartiti proporzionalmente sui voti supplementari. Per quanto attiene al finanziamento, dunque, la chiave di ripartizione viene invertita rispetto ai diritti di voto. Il Regolamento interno disciplinerà più in dettaglio ulteriori punti legati al finanziamento.

9.2.7.2.2

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

I costi che la Svizzera dovrà sostenere quale membro dell'O.I.V. sono contenuti e, rispetto alla situazione attuale, subiranno addirittura una riduzione. Considerato un bilancio ordinario di 2,5 milioni di euro (proposta attualmente in discussione), per la Svizzera si può calcolare un contributo di 14 000 euro. Secondo il sistema vigente, la Svizzera versa due unità di quota, pari a un contributo di 24 140 euro per il 2003.

Non vi è la necessità di assumere nuovo personale.

9.2.7.2.3

Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato espressamente nel programma di legislatura 1999­ 2003. Corrisponde tuttavia al contenuto dell'obiettivo 2: Sviluppare la presenza svizzera nella politica estera e di sicurezza nei settori del promovimento della pace, della difesa dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo ­ Migliorare la posizione e la percezione della Svizzera all'estero (FF 2000 2037).

9.2.7.2.4

Rapporti con altri strumenti della politica commerciale e con il diritto europeo

L'Accordo è compatibile sia con il patrimonio normativo dell'OMC sia con il diritto europeo, come pure con la nostra politica d'integrazione europea.

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9.2.7.2.5

Costituzionalità

Conformemente all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Il 2 luglio 2001, la Svizzera ha firmato l'Accordo, aperto alla firma a Parigi il 3 aprile, con riserva di ratifica. Attualmente, l'Accordo è a disposizione dei singoli Stati firmatari per l'accettazione, l'approvazione o la ratifica, secondo la propria procedura interna, nonché di ulteriori Stati non firmatari che intendono aderirvi.

Entrerà in vigore il primo giorno dell'anno che segue la data del deposito del trentunesimo strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione.

L'Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento, osservando un termine di preavviso scritto di sei mesi, all'indirizzo del direttore generale dell'O.I.V. e del Governo della Repubblica francese, depositaria dello stesso.

Il presente Accordo non modifica né gli obiettivi originali né le attribuzioni dell'O.I.V. in modo da poter parlare di una «nuova adesione». Occorre dunque approvare unicamente l'Accordo modificato e non l'adesione a un'organizzazione internazionale. Il decreto federale sottoposto all'approvazione non sottostà quindi al referendum secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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