Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni

Progetto 1

(Legge federale sulle sterilizzazioni) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20032; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20033, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

Art. 2

Definizione

1

La sterilizzazione rappresenta un intervento medico al fine di interrompere permanentemente e definitivamente la capacità riproduttiva di una persona.

2 Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.

Sezione 2: Condizioni e procedura Art. 3

Sterilizzazione di persone al di sotto dei 16 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto 16 anni è vietata.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) Titolo: Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto 18 anni è vietata.

1 2 3

RS 101 FF 2003 5483 FF 2003 5525

2003-1506

5515

Legge federale sulle sterilizzazioni

Art. 4

Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di intendere

La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di intendere che hanno compiuto 16 anni è vietata.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di intendere che hanno compiuto 18 anni è vietata.

Art. 5

Sterilizzazione di persone capaci di intendere

1

La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di intendere che hanno compiuto 16 anni solo se sono state informate in maniera esauriente in merito e se hanno rilasciato liberamente la propria approvazione scritta. Inoltre il rappresentante legale deve avervi acconsentito.

2 Chi opera l'intervento medico deve annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità d'intendere dell'interessato. Nel caso di minorenni, deve chiedere il parere di un secondo medico.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) 1

La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di intendere che hanno compiuto 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente in merito e se hanno rilasciato liberamente la propria approvazione scritta.

2 Chi opera l'intervento medico deve annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità d'intendere dell'interessato.

Art. 6

Sterilizzazione di persone interdette

1

La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di intendere e interdette che hanno compiuto 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente in merito e se hanno rilasciato liberamente la propria approvazione scritta. Inoltre il rappresentante legale deve avervi acconsentito.

2

Chi pratica l'intervento deve: a.

annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità di intendere dell'interessato; e

b.

ottenere il consenso dell'autorità tutoria di vigilanza prima della sterilizzazione.

3

L'autorità tutoria di vigilanza deve chiedere il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere dell'interessato e se del caso rilascia il proprio consenso all'intervento.

Art. 7 1

Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere

Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere che hanno compiuto 16 anni è vietata.

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Legge federale sulle sterilizzazioni

2

Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa: a.

nell'esclusivo interesse della persona in questione, se questa non ha espresso alcun rifiuto nei confronti dell'intervento;

b.

la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di intendere;

c.

la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;

d.

una gravidanza, una paternità/maternità o una separazione inevitabile dal bambino metterebbero in serio pericolo la salute fisica o mentale della persona in questione; e

e.

l'autorità tutoria di vigilanza ha dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 8.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei) 1

Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere che hanno compiuto 18 anni è vietata.

Art. 8

Consenso dell'autorità tutoria di vigilanza alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere

1 L'autorità tutoria di vigilanza esamina, su richiesta dell'interessato, di una persona che le è prossima, del suo tutore o dell'autorità tutoria, se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.

2

Prima di decidere, l'autorità tutoria di vigilanza prende le misure seguenti: a.

ascolta in sede separata e nella sua integralità l'interessato e le persone che gli sono prossime ;

b.

fa elaborare da un esperto un rapporto sulla persona in questione e sulla sua situazione sociale;

c.

chiede la perizia di un medico psichiatrico sull'incapacità di intendere dell'interessato e sulla durata di questa incapacità.

3

La sterilizzazione può essere praticata solo se l'autorità tutoria di vigilanza l'ha approvata alla maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 9

Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità tutoria di vigilanza

1 L'interessato, una persona a lui prossima o il tutore possono impugnare la decisione di approvazione dell'autorità tutoria di vigilanza entro 30 giorni a partire dalla sua notifica dinanzi al tribunale cantonale competente. La decisione sottostà alla giurisdizione civile ai sensi dell'articolo 43 e segg. OG.

2

Se l'autorità tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, solo l'interessato o il rappresentante legale possono presentare ricorso.

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Legge federale sulle sterilizzazioni

3

Prima di dare il proprio consenso alla sterilizzazione, il tribunale ascolta nella sua integralità l'interessato e le persone che gli sono prossime. La decisione di approvazione necessita della maggioranza dei voti dei membri del tribunale.

Art. 10

Rapporto

1

Il medico che ha praticato un intervento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di intendere notifica l'operazione all'autorità tutoria di vigilanza entro dieci giorni.

2 Il medico che ha sterilizzato un persona interdetta o permanentemente incapace di intendere notifica l'operazione entro 30 giorni al dipartimento cantonale responsabile della sanità o all'ufficio che il dipartimento ha designato allo scopo.

3

La notifica non deve contenere indicazioni che permettano l'identificazione.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 11 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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