Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale del 21 maggio 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), emana le seguenti istruzioni:

1

Campo d'applicazione Le presenti istruzioni sono destinate alle autorità di vigilanza della previdenza professionale conformemente all'articolo 64 capoverso 2 LPP e si applicano agli istituti di previdenza registrati (art. 48, 49 cpv. 2, 62 cpv. 1 e 64 LPP nonché art. 89bis cpv. 6 del Codice civile svizzero2). Si raccomanda alle autorità di vigilanza di applicare le presenti istruzioni per analogia a tutti gli istituti di previdenza sottoposti alla legge sul libero passaggio del 17 dicembre 19933 (LFLP).

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Parte generale: Principi applicabili agli istituti di previdenza con copertura insufficiente Equilibrio tra prestazioni e finanziamento

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1 È compito permanente dell'organo paritetico superiore dell'istituto di previdenza garantire il rispetto del principio secondo cui gli impegni e il finanziamento delle prestazioni devono essere in equilibrio, come pure adottare misure urgenti per ristabilire tale equilibrio in caso di copertura insufficiente.

2 In caso di copertura insufficiente vanno dapprima analizzate le cause di tale situazione. Qualora l'analisi riveli che oltre alle perdite patrimoniali anche una base di finanziamento insufficiente ha gravato o potrebbe gravare la situazione finanziaria, occorre in primo luogo esaminare il finanziamento rispettivamente le prestazioni, e se del caso provvedere ai necessari adeguamenti. Una base di finanziamento insufficiente può ad esempio risultare da una previsione di rendimento troppo ottimista oppure da un contributo di rischio che copre solo in modo insufficiente l'evoluzione del rischio.

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RS 831.40 RS 210 RS 831.42

2003-1040

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Principi e obblighi dell'istituto di previdenza nella determinazione delle misure per risanare una copertura insufficiente Nel determinare le misure per risanare una copertura insufficiente, l'istituto di previdenza deve osservare in particolare i seguenti principi e obblighi:

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Responsabilità autonoma dell'istituto di previdenza Si applica il principio della responsablità autonoma dell'istituto di previdenza: l'organo paritetico superiore, rispettivamente la commissione paritetica della previdenza a livello di cassa di previdenza nelle fondazioni collettive, deve, secondo il grado della copertura insufficiente, adottare le misure necessarie ed è responsabile dell'efficace attuazione delle medesime (cfr.

art. 44 cpv. 2 e 3 OPP 2 nuovi). A tale riguardo l'organo dirigente deve fondarsi sulle proposte dei periti della previdenza professionale, eventualmente di altri periti quali gli esperti in investimenti e dell'ufficio di revisione.

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Informazione dell'autorità di vigilanza (cfr. art. 44 cpv. 3 OPP 2 nuovo) 1

L'istituto di previdenza deve in ogni caso, indipendentemente dal grado della copertura insufficiente, informare l'autorità di vigilanza direttamente competente in merito alla copertura insufficiente. L'informazione deve essere effettuata per scritto al più tardi alla presentazione del conto annuale.

2 Ai fini dell'informazione di cui al capoverso 1 sono necessarie le seguenti indicazioni minime, rispettivamente i seguenti documenti: a. rapporto attuale del perito della previdenza professionale (rapporto attuariale o perizia, in cui il capitale di previdenza per gli assicurati e le rendite vanno presentati separatamente); b. programma di misure, ossia esposizione convincente delle basi decisionali delle misure adottate con le relative decisioni dell'organo paritetico superiore. Il programma di misure deve contenere un piano di risanamento (piano di attuazione) da cui risultino i tempi nei quali e le misure mediante le quali la copertura insufficiente sarà verosimilmente sanata; c. la dimostrazione che il prevedibile fabbisogno di liquidità può essere coperto; d. pareri relativi: ­ al grado della copertura insufficiente conformemente alla formula di cui all'allegato dell'OPP 2 (cfr. art. 44 cpv. 1 OPP 2 nuovo), ­ alle cause della copertura insufficiente; e. eventi significativi sopraggiunti dopo la data di chiusura del bilancio; f. piano d'informazione (prime informazioni e seguito delle informazioni dei destinatari [assicurati e pensionati] e dell'autorità di vigilanza).

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Successivi obblighi d'informazione Nell'ambito dell'obbligo d'informare regolarmente l'autorità di vigilanza sui risultati delle misure (cfr. art. 44 cpv. 3 lett. c OPP 2 nuovo), l'istituto di previdenza deve osservare costantemente l'efficacia, l'adeguatezza e i tempi delle misure e, se necessario, adeguarli. Deve dotarsi di adeguati strumenti di reporting.

224

Obbligo d'informazione accresciuto In caso di copertura insufficiente, gli istituti di previdenza sottostanno ad accresciute esigenze in materia d'informazione. I destinatari devono essere informati dell'esistenza di una copertura insufficiente e in particolare del suo grado nonché delle misure adottate al riguardo. La frequenza dell'informazione deve essere commisurata all'importo della copertura insufficiente e alle misure (cfr. art. 44 cpv. 4 OPP 2 nuovo).

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Obbligo di diligenza accresciuto Una copertura insufficiente richiede da parte dell'istituto di previdenza un obbligo di diligenza e esigenze in materia di trasparenza accresciuti.

L'istituto deve in particolare badare con maggiore attenzione a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza (cfr. art. 50 cpv. 2 OPP 2).

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Esigenze minime relative alle misure 1

La misura deve essere conforme alle disposizioni di legge, cioè non può ledere nessun diritto acquisito né avere ripercussioni illecite.

2

La misura deve essere adeguata all'entità dell'insufficienza di copertura (cfr. art. 44 cpv. 5 OPP 2 nuovo). A tale riguardo è possibile distinguere tra un'insufficienza di copertura minima e una considerevole. Di regola, si reputa che un'insufficienza di copertura è considerevole quando lo scoperto è superiore al 10 per cento. Il perito della previdenza professionale deve esprimersi circa tale valore indicativo. A tal fine si fonda su principi riconosciuti. A seconda della situazione specifica dell'istituto di previdenza, una considerevole insufficienza di copertura può manifestarsi già a partire da uno scoperto minimo.

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La misura deve tener conto dei margini temporali. La misura deve poter essere attuata in tempo utile, essere fattibile dal profilo amministrativo e permettere di risanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

Di regola tale termine può essere di 5­7 anni ma non dovrebbe eccedere 10 anni.

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La misura deve tener conto degli eventi futuri prevedibili (cambiamento di proprietario, scorporo di unità di produzione, vendite di parti dell'impresa, smantellamento generale di posti di lavoro ecc.).

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La misura deve essere efficace, comprensibile e adeguata alle cause che ne hanno determinato l'adozione.

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6 La misura deve integrarsi in modo proporzionale in un programma di misure equilibrato. È ad esempio proporzionale che siano gravati dalla misura i destinatari e/o i datori di lavoro che hanno potuto beneficiare di precedenti prestazioni supplementari.

7 Le misure devono garantire la copertura del fabbisogno di liquidità prevedibile.

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Compiti dell'autorità di vigilanza L'autorità di vigilanza esamina se sussistono il programma di misure, gli ulteriori documenti e le indicazioni di cui al numero 222 capoverso 2 per risanare la copertura insufficiente e ne verifica la legalità. Verifica inoltre se nel programma i mezzi per ottenere lo scopo prefisso sono esposti in modo convincente. Il programma deve contenere indicazioni relative al rispetto dei principi summenzionati, all'efficacia e ai tempi previsti. Deve inoltre presentare i primi passi vincolanti per risanare la copertura insufficiente e fornire indicazioni vincolanti sulle modalità e i tempi in cui l'istituto di previdenza informerà l'autorità di vigilanza e i destinatari circa lo svolgimento del programma. L'autorità di vigilanza accerta che gli attori (organo paritetico superiore dell'istituto di previdenza, ufficio di revisione, periti della previdenza professionale) siano coinvolti nel programma con il ruolo loro devoluto dalla legge ed esamina in particolare se i periti della previdenza professionale ed eventualmente ulteriori periti (come gli esperti in investimenti) sono stati coinvolti nella concezione del programma di misure e se vi sono le relative decisioni dell'organo paritetico superiore iscritte a verbale.

Sorveglia e verifica che l'istituto di previdenza riferisca regolarmente circa l'efficacia delle misure.

231

Casse di previdenza di un istituto collettivo autonome in materia d'investimenti Nel caso degli istituti collettivi che permettono l'investimento autonomo di capitali da parte delle casse di previdenza, alle casse di previdenza in situazione di copertura insufficiente si applicano di massima le medesime regole applicabili agli istituti di previdenza autonomi.

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Parte speciale: Misure secondo la situazione giuridica vigente 1

Per l'introduzione di una nuova misura occorre una base espressa nel regolamento dell'istituto di previdenza. L'autorità di vigilanza esamina la legalità di un'eventuale modifica del regolamento (assenza di effetto costitutivo).

2 In seguito sono elencate le misure la cui attuazione solleva questioni che necessitano chiarimenti.

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Riscossione di contributi supplementari per sanare una copertura insufficiente Gli istituti di previdenza con una copertura insufficiente possono riscuotere, in base a pertinenti disposizioni regolamentari, contributi supplementari dai datori di lavoro e dai lavoratori per sanare lo scoperto, a condizione che il datore di lavoro vi contribuisca almeno per metà. Visto il suo carattere temporaneo, la prescrizione secondo cui il contributo del datore di lavoro deve corrispondere almeno a quello del lavoratore va eccezionalmente rispettata nello specifico tipo di contributo. Ciò vale sia per l'ambito obbligatorio sia per l'ambito sovraobbligatorio della previdenza professionale. Qualora siano riscossi contributi supplementari occorre badare alla proporzionalità. Il perito della previdenza professionale deve pronunciarsi nel programma di misure sulla loro necessità dal profilo materiale e temporale.

311

Aspetti fiscali 1

I contributi per risanare una copertura insufficiente a carico del datore di lavoro e del lavoratore come gli altri contributi paritetici possono essere dedotti per le imposte (cfr. art. 81 LPP). I versamenti a fondo perduto del datore di lavoro per il risanamento delle coperture insufficienti rappresentano per il diritto fiscale oneri dell'azienda. Sono ugualmente possibili quali deduzioni ai fini del diritto fiscale i versamenti del datore di lavoro al fine della costituzione di riserve per le fluttuazioni di valore.

2

Le detrazioni fiscali per i contributi e i versamenti necessitano pertinenti disposizioni regolamentari. Tale base è garantita allorquando la decisione dell'organo paritetico superiore dell'istituto di previdenza è nel contempo recepita sotto forma di allegato al regolamento. Sono fatte salve ulteriori prescrizioni dell'autorità fiscale.

312

Limiti legali In caso di uscita individuale dell'assicurato dall'istituto di previdenza le prescrizioni minime della LPP e della legge sul libero passaggio si applicano immutate; occorre in particolare osservare l'articolo 17 LFLP. L'efficacia della riscossione di contributi finanziati in modo paritetico ne risulta limitata.

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Contributi per misure speciali secondo l'articolo 70 LPP I contributi per misure speciali possono essere utilizzati per risanare una copertura insufficiente nella misura in cui sono garantite le esigenze legali. Il perito della previdenza professionale esamina in ogni singolo caso se tale condizione è adempiuta. Ciò vale pure per la dissoluzione di riserve costituite conformemente all'articolo 70 LPP.

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Limiti legali Deve essere garantito il rispetto dell'articolo 70 capoverso 1 LPP circa il miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d'entrata.

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Interesse inferiore al minimo o nullo per gli istituti di previdenza con prestazioni integrate che applicano il principio del primato dei contributi 1 Gli istituti di previdenza registrati che applicano il principio del primato dei contributi e forniscono prestazioni superiori alle prestazioni minime secondo la LPP (cosiddetti istituti di previdenza con prestazioni LPP integrate), possono, in caso di copertura insufficiente, corrispondere un interesse inferiore al minimo o nullo sull'insieme degli averi di risparmio secondo il principio d'imputazione.

2 L'interesse inferiore al minimo o nullo è inefficace per eliminare la copertura insufficiente di casse che applicano il principio del primato delle prestazioni e dei capitali di copertura delle rendite.

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Limiti legali 1

Un interesse inferiore al minimo o nullo secondo il principio d'imputazione per un istituto di previdenza con prestazioni integrate che applica il principio del primato dei contributi è ammissibile unicamente nella misura in cui ciò è previsto dal regolamento, sussiste una copertura insufficiente e sono stati rispettati gli obblighi d'informazione nei riguardi degli assicurati e dell'autorità di vigilanza.

2 In caso di uscita individuale di un assicurato dall'istituto di previdenza le prescrizioni minime della LPP e della LFLP sono applicabili immutate; occorre in particolare osservare l'articolo 17 LFLP. L'istituto di previdenza deve fornire la prova che il calcolo parallelo secondo la LPP e il calcolo della prestazione d'uscita secondo la LFLP hanno rispettato la prescrizione sulla corresponsione di interessi al tasso minimo di cui all'articolo 15 LPP (combinato disposto con l'art. 12 OPP 2).

3 I regolamenti possono prevedere che l'organo paritetico superiore fissi il tasso d'interesse per l'anno trascorso dopo aver preso conoscenza del risultato annuale. Se il regolamento prevede una tale disposizione, si tratta di lecita retroattività di una diminuzione del tasso d'interesse. Di regola le misure retroattive sono tuttavia proibite.

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Riduzione della prestazione d'uscita in caso di liquidazione totale o parziale In caso di liquidazione totale o parziale, l'istituto di previdenza che presenta una copertura insufficiente può dedurre proporzionalmente il disavanzo tecnico dalla prestazione d'uscita (art. 19 e 23 cpv. 3 LFLP).

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Limiti legali L'avere di vecchiaia secondo la LPP non deve essere ridotto in nessun caso.

Su richiesta dell'organo paritetico superiore l'autorità di vigilanza decide, con decisione impugnabile, se siano adempite le condizioni di una liquidazione parziale o totale, se il disavanzo tecnico può essere proporzionalmente dedotto nella misura richiesta e se la chiave di ripartizione è conforme ai principi applicabili.

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Modifica di futuri diritti regolamentari alle prestazioni nel settore sovraobbligatorio Fondandosi su disposizioni regolamentari espresse (riserva di modifica) l'organo paritetico superiore dell'istituto di previdenza può ridurre in generale o provvisoriamente i futuri diritti (cosiddetti diritti in corso di acquisizione) degli assicurati a prestazioni sovraobbligatorie.

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Limiti legali 1

Nel caso in cui non sussistano sufficienti disposizioni regolamentari (riserva di modifica), devono essere rispettate le condizioni formali di una modifica del regolamento, rispettivamente di una modifica del piano di previdenza. In particolare il regolamento modificato deve essere obbligatoriamente sottoposto all'autorità di vigilanza competente per l'esame della sua legalità.

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Occorre rispettare il divieto della retroattività, la protezione degli eventuali diritti acquisiti dei destinatari e la differenza tra diritti già acquisiti e diritti ancora da acquisire (cfr. art. 21 LFLP, caso d'applicazione di una modifica del piano). Nella misura in cui i diritti in corso di acquisizione di prestazioni future possono essere ridotti ­ in particolare allorquando sono adempiute le condizioni per una modifica unilaterale del regolamento ­ tali aspettative non godono della protezione applicabile ai diritti acquisiti. La protezione dei diritti acquisiti è opponibile a un'eventuale modifica dei diritti in corso di acquisizione solo se risulta dal regolamento che un determinato punto del regolamento medesimo non può essere modificato (ad esempio il diritto a determinate prestazioni), oppure se nel singolo caso erano state fornite garanzie particolarmente qualificate.

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Entrata in vigore Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2003.

21 maggio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La Cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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