Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2004 del 28 ottobre 2003

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e per gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2004, tutte le rendite superstiti e invaliditā il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2000. Il tasso d'adeguamento č dell'1,7 per cento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della citata ordinanza, contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Per il 1° gennaio 2004 non č effettuato alcun adeguamento.

28 ottobre 2003

2003-2191

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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