00.461 Iniziativa parlamentare Revisione del diritto delle fondazioni Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003

Onorevoli colleghi, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.

23 ottobre 2003

In nome della Commissione: Il presidente, Fritz Schiesser

2003-2502

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Compendio Il presente progetto di legge è volto a liberalizzare il diritto svizzero delle fondazioni al fine di incentivare la costituzione di fondazioni. Queste ultime possono infatti completare e sostenere l'azione dello Stato. In particolare, la cultura, la formazione, la ricerca e la scienza e le opere sociali potrebbero beneficiare di risorse supplementari fornite da un numero più elevato di fondazioni. È indubbio che in Svizzera vi siano già molte fondazioni. Le misure proposte nel progetto di legge consentono tuttavia di tenere meglio conto degli interessi dei fondatori e potrebbero quindi indurre un maggior numero di persone a destinare parte del loro patrimonio a una fondazione.

La presente revisione del diritto delle fondazioni comporta segnatamente le innovazioni seguenti: ­

l'introduzione del diritto del fondatore di modificare il fine della fondazione;

­

l'introduzione dell'obbligo di designare un ufficio di revisione;

­

una maggiore deducibilità fiscale delle prestazioni volontarie a fondazioni.

La possibilità del fondatore di riservarsi il diritto di modificare lo scopo della fondazione all'atto della costituzione della stessa consente di rendere più flessibili le condizioni cui è attualmente subordinata la modifica del fine. Gli interessi di un fondatore possono mutare nel tempo; è anche ipotizzabile che con il passare degli anni si manifestino nuove necessità più impellenti. Questa riserva consente al fondatore di tener conto di simili mutamenti. I termini da osservare tra ciascuna modifica (10 anni) permettono comunque di tutelare anche gli interessi dei destinatari.

L'introduzione dell'obbligo di designare un ufficio di revisione consente di migliorare il controllo delle fondazioni e la trasparenza che ne risulta. Una maggiore trasparenza contribuisce a creare un clima di fiducia atto a incentivare anche le liberalità da parte di terzi.

La costituzione di fondazioni dovrebbe essere incentivata soprattutto dall'innalzamento del massimale previsto in materia di imposta federale diretta per la deduzione degli importi elargiti a persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica: la quota deducibile è portata dal 10 al 40 per cento del reddito netto (o, per le persone giuridiche, dell'utile netto). Questo aumento è giustificato dal fatto che gli importi dedotti sono destinati a sostenere attività di utilità pubblica e possono anche essere direttamente versati all'ente pubblico (Confederazione, Cantone o Comune) o a uno dei suoi stabilimenti. Se sono riunite determinate condizioni, la normativa proposta consente persino di dedurre tali prestazioni fino a concorrenza del 100 per cento del reddito o dell'utile netto. Per motivi di autonomia tariffaria, le corrispondenti deduzioni fiscali dei Cantoni e dei Comuni rimangono di loro esclusiva competenza.

La diminuzione del gettito fiscale derivante dalla presente revisione non può essere quantificata. Se si considerano i versamenti attualmente dedotti, v'è tuttavia da ritenere che tale diminuzione non sarà considerevole.

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Rapporto 1

Genesi

Il 14 dicembre 2000 il consigliere agli Stati Schiesser ha presentato un'iniziativa parlamentare in forma elaborata volta a rivedere il vigente diritto delle fondazioni, segnatamente gli articoli 80 e seguenti del Codice civile (CC) e le pertinenti disposizioni del diritto fiscale. L'iniziativa mira a migliorare la normativa legale al fine di incentivare ­ nell'interesse della collettività ­ la costituzione di fondazioni.

L'8 giugno 2001 il Consiglio degli Stati ha aderito alla proposta della sua Commissione dell'economia e dei tributi (CET-S) e deciso all'unanimità di dar seguito all'iniziativa Schiesser1. La CET-S ha istituito una sottocommissione composta dei consiglieri agli Stati Wicki (presidente), David, Hofmann Hans, Plattner e Schiesser.

La Sottocommissione ha elaborato un avamprogetto in collaborazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'Ufficio federale di giustizia e la Divisione Diritto e vigilanza sulle fondazioni della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno.

La Sottocommissione si è informata in modo approfondito circa le proposte del consigliere agli Stati Schiesser nell'ambito di diverse indagini conoscitive (amministratori del patrimonio di fondazioni, associazione mantello delle fondazioni di utilità pubblica, Conferenza dei direttori cantonali delle finanze). Durante l'elaborazione dell'avamprogetto di legge ha tenuto conto delle riserve e dei suggerimenti formulati dagli interpellati.

Il 15 maggio 2003 la Commissione ha preso atto dell'avamprogetto presentatole dalla Sottocommissione e deciso di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni. Quest'ultima è iniziata il 4 giugno e si è conclusa il 31 luglio 2003.

Dopo aver preso atto dei risultati della procedura di consultazione, la Commissione ha apportato talune modifiche all'avamprogetto. Nella seduta del 23 ottobre 2003 ha approvato il presente progetto di legge con 9 voti contro 1.

2

Grandi linee del progetto

2.1

Necessità di rivedere il diritto vigente

La Svizzera dispone di un notevole potenziale per quanto concerne la costituzione di fondazioni di utilità pubblica. A tutt'oggi, gran parte di tale potenziale non è ancora stato sfruttato. Lo sviluppo economico del dopoguerra ha talvolta consentito la formazione di grandi patrimoni privati. Negli ultimi anni la quantità di beni posseduti da privati è enormemente aumentata. I proprietari di simili patrimoni sarebbero sovente disposti a devolverne una parte alla collettività. Occorre quindi migliorare le condizioni quadro per la costituzione di fondazioni al fine di rendere più attrattiva per i fondatori l'utilizzazione di mezzi privati. Un diritto delle fondazioni liberale ­ e considerato tale dagli interessati ­, trasparente e combinato con incentivi fiscali è 1

Boll. Uff. 2001 S 261.

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meglio in grado di incentivare la costituzione di fondazioni. È indubbio che oggi in Svizzera vi siano già numerose fondazioni e che ogni anno se ne costituiscano di nuove2. Un confronto con Paesi quali gli Stati Uniti, l'Austria o la Francia dimostra che la flessibilità o, come nel caso della Francia, la rigidità del diritto delle fondazioni influisce fortemente sul numero di fondazioni.

Le fondazioni di utilità pubblica non devono sostituirsi all'azione dello Stato. Possono tuttavia fornire un contributo importante in molti settori. Il sostegno fornito all'ente pubblico da un fondatore merita senz'altro di essere ricompensato con la concessione di taluni vantaggi. Ci si attende che la revisione del diritto delle fondazioni e delle pertinenti disposizioni della legislazione fiscale renda più attrattiva la costituzione di fondazioni e induca quindi un maggior numero di privati a sostenere lo Stato nell'adempimento di compiti pubblici o di utilità pubblica. L'attrattiva del trasferimento di patrimoni a fondazioni può essere migliorata modificando le pertinenti disposizioni del diritto civile e del diritto fiscale.

In virtù del diritto vigente, all'atto della costituzione della fondazione il fondatore stabilisce irrevocabilmente chi o cosa intende sostenere con il patrimonio devoluto.

Qualora i suoi interessi mutino negli anni, il fondatore può essere «estraniato dalla propria fondazione». Non ha quindi neppure la possibilità di utilizzare i beni devoluti alla fondazione per sopperire a nuove esigenze sociali più urgenti.

La normativa attuale è lacunosa anche sotto il profilo della trasparenza e del controllo delle fondazioni. Chi costituisce o sostiene finanziariamente una fondazione gradirebbe sapere come è utilizzato il denaro donato. Il diritto vigente non prevede tuttavia l'obbligo di designare un ufficio di revisione, che consentirebbe di garantire tale trasparenza. La proposta di introdurre un siffatto obbligo era peraltro già stata favorevolmente accolta da tutti gli interpellati nella procedura di consultazione concernente l'avamprogetto3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 1993.

Il vigente diritto delle fondazioni è poco liberale anche sotto il profilo fiscale. La legge federale sull'imposta federale diretta consente infatti di dedurre le liberalità erogate a persone
giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica soltanto fino a concorrenza del 10 per cento del reddito o dell'utile netto (la maggior parte dei Cantoni ha ripreso questo massimale nella propria legislazione). Non sono quindi previsti incentivi sufficienti per la devoluzione di importi considerevoli.

2

3

In Svizzera vi sono oltre 8000 fondazioni classiche di interesse generale. La Vigilanza federale sulle fondazioni tiene da decenni un Repertorio federale delle fondazioni. L'iscrizione in tale repertorio è tuttavia facoltativa. Esso riflette nondimeno la varietà delle iniziative private e dei contributi finanziari nei settori culturale, sociale e scientifico. Diverse migliaia di fondazioni di utilità pubblica poste sotto la vigilanza dei Cantoni e dei Comuni e le fondazioni di previdenza a favore del personale non figurano invece nel Repertorio.

Nel 1993 il DFGP aveva commissionato l'elaborazione di un progetto di revisione del diritto delle fondazioni fondandosi su una mozione Iten. Il progetto, elaborato da un gruppo di lavoro diretto dal professor Riemer, è stato sospeso dopo la procedura di consultazione poiché le modifiche proposte avevano suscitato importanti controversie. Talune proposte non contestate, come l'obbligo di istituire un ufficio di revisione, sono state integrate nel presente progetto.

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2.2

Regime attuale

Il diritto federale non prevede alcuna definizione legale di fondazione; precisa soltanto che per costituire una fondazione occorre destinare dei beni al conseguimento di un fine particolare (art. 80 CC). La costituzione di una fondazione richiede obbligatoriamente tre manifestazioni di volontà (essentialia negotii): ­

la manifestazione della volontà di creare una fondazione autonoma;

­

la designazione del patrimonio (iniziale) da destinare alla fondazione;

­

la definizione del fine della fondazione (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAC 27 n. 42).

Il fondatore deve pronunciarsi di persona su questi tre punti. Non è quindi ammesso che un terzo esprima ulteriormente la volontà del fondatore su uno di essi, segnatamente per quanto concerne il fine. Ciò corrisponde al principio del diritto successorio secondo cui il testatore deve designare lui stesso il contenuto essenziale di un legato (DTF 81 II 22 segg.; GAC 10 n. 64). Questi essentialia negotii devono figurare nell'atto di fondazione. Secondo la ratio legis, l'atto di fondazione serve ad abbozzare in modo semplice e conciso il fine della fondazione e i tratti fondamentali dell'organizzazione. Si tratta di una sorta di costituzione che stabilisce alcuni principi essenziali e demanda ai regolamenti di esecuzione e alla prassi il compito di disciplinare il rimanente. L'autorità di vigilanza deve provvedere affinché la fondazione persegua il suo scopo conformemente a quanto previsto nell'atto di fondazione (art. 80 segg. CC).

Gli articoli 80­89bis CC hanno introdotto un ordinamento molto liberale per le fondazioni classiche e la loro costituzione. Tale normativa non esige infatti nessun tipo di concessione, approvazione o riconoscimento statale. Il nostro Paese è pertanto già stato definito il paradiso delle fondazioni4. I motivi per cui la forma giuridica della fondazione è tanto apprezzata sono i seguenti: ­

il desiderio del fondatore di essere ricordato dai posteri;

­

il principio della libertà delle fondazioni, che garantisce in ampia misura la sfera privata e l'autonomia della fondazione;

­

l'esenzione fiscale come regola;

­

il diritto delle fondazioni liberale del CC, imperniato sul rispetto e la salvaguardia della volontà del fondatore.

Questa normativa è contraddistinta dalla libertà di costituire fondazioni e di determinarne il fine e l'organizzazione. La vigilanza è necessaria poiché la fondazione non è organizzata corporativamente; contrariamente agli azionisti della società anonima o ai soci dell'associazione o della società cooperativa, nella fondazione non vi sono infatti membri che fungono da organo di controllo supremo. La vigilanza è soprattutto volta a garantire che dopo la morte del fondatore ne sia rispettata la volontà. A seconda del raggio d'azione della fondazione, la vigilanza compete al Comune, al Cantone o alla Confederazione. La costituzione di una fondazione richiede l'iscri-

4

Bernhard Hahnloser, «Die Stiftungsaufsicht», Quaderno 1, 1989, Arbeitsgemeinschaft für gemeinnützige Stiftungen, Edizioni AGES, c/o Scobag AG, 4010 Basilea, con dati statistici.

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zione della stessa nel registro di commercio (principio dell'iscrizione, salvo per le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia).

2.3

Proposte della Commissione

L'obiettivo della presente revisione è di liberalizzare il più possibile il diritto delle fondazioni e creare condizioni quadro atte a incentivare maggiormente la costituzione di fondazioni. Le fondazioni non devono essere ostacolate da normative troppo rigide. Occorre al contrario favorirne lo sviluppo con condizioni attrattive. Nel contempo va tuttavia evitato che le disposizioni rivedute consentano abusi. La Commissione ritiene che le proposte illustrate qui di seguito permetterebbero di accrescere l'attrattiva delle fondazioni.

Il progetto della Commissione comprende tre innovazioni particolarmente importanti: l'introduzione del diritto del fondatore di esigere la modifica del fine, l'obbligo di designare un ufficio di revisione e il miglioramento delle condizioni quadro fiscali.

Il progetto contiene inoltre altre proposte (concernenti segnatamente le misure da prendere in caso di eccedenza dei debiti o insolvenza, la costituzione di una fondazione mediante contratto successorio, le modifiche accessorie dell'atto di fondazione e l'organizzazione della fondazione) che sono in parte state riprese dall'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993 (per i dettagli, cfr. n. 3).

2.3.1

Modifica del fine della fondazione

Il diritto vigente subordina la modifica del fine della fondazione a condizioni molto restrittive. Lo scopo di una fondazione può infatti essere adattato soltanto se è superato o è diventato inadeguato e non corrisponde pertanto più alla volontà del fondatore. Nella prassi sono stati sviluppati diversi strumenti volti a temperare questo principio, segnatamente ricorrendo a una definizione «a maglie larghe» del fine delle fondazioni o a modifiche accessorie dell'atto di fondazione, che consentono di limitare o di ampliare lo scopo.

Vi è tuttavia la necessità di rendere maggiormente flessibili le disposizioni concernenti il fine della fondazione. La revisione proposta è volta a consentire al fondatore di riservarsi la possibilità di far modificare il fine della fondazione mediante richiesta o per il tramite di una disposizione a causa di morte. In tal modo il fondatore rimarrebbe strettamente legato alla sua fondazione e potrebbe tener conto di propri nuovi interessi o di nuove esigenze sociali. Affinché siano garantite la trasparenza e la perennità delle fondazioni e i destinatari possano contare su una certa continuità, la modifica del fine deve tuttavia essere consentita al più presto dopo un termine di dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modificazione. Per quanto concerne le fondazioni che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, anche il nuovo fine dev'essere pubblico o di utilità pubblica; in tal modo si tiene conto dei vantaggi fiscali accordati a tali fondazioni. Infine, il diritto di modificare il fine della fondazione è un diritto inerente alla personalità del fondatore; non si può cedere e non si trasmette per successione.

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2.3.2

Ufficio di revisione

La Commissione ritiene che l'introduzione dell'obbligo di designare un ufficio di revisione accresca la credibilità della vigilanza. Nella prassi numerose fondazioni designano già spontaneamente un ufficio di revisione. Le fondazioni necessitano di trasparenza e di un clima di fiducia. Molte fondazioni sono infatti sostenute nella loro attività di utilità pubblica da doni di terzi.

L'obbligo di designare un ufficio di revisione garantisce che siano svolti i necessari controlli e crea un clima di fiducia atto a incentivare la costituzione di fondazioni.

Per poter svolgere correttamente il proprio compito, l'ufficio di revisione deve ovviamente essere adeguato alle condizioni della fondazione interessata. Giacché l'entità del capitale di una fondazione non consente di trarre conclusioni circa la sua complessità, si rinuncia a limitare l'obbligo di designare un ufficio di revisione alle fondazioni che dispongono di un capitale di dotazione elevato. La revisione contabile è ritenuta opportuna per tutte le fondazioni ed è utile anche ai fini del controllo interno. Il presente progetto non prevede invece disposizioni concernenti le qualifiche professionali dei revisori. Occorre soltanto che questi ultimi siano in grado di svolgere correttamente i loro compiti. Le piccole fondazioni e le fondazioni dotate di strutture molto semplici possono quindi continuare a incaricare della revisione anche persone fisiche che possiedono conoscenze contabili adeguate. Non è neppure esclusa la revisione svolta a titolo gratuito.

2.3.3

Miglioramento delle condizioni quadro fiscali

Imposte dirette La Commissione ritiene sia possibile promuovere efficacemente le fondazioni che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica accordando deduzioni fiscali più generose. A tal proposito, propone le innovazioni seguenti: ­

aumentare dal 10 al 40 per cento del reddito o utile netto il massimale previsto in materia di imposta federale diretta per la deduzione delle prestazioni volontarie a persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica;

­

a determinate condizioni, accordare la possibilità di dedurre tali prestazioni fino a concorrenza del 100 per cento del reddito o utile netto;

­

dedurre, oltre ai versamenti in contanti, anche le prestazioni in altri beni;

­

dedurre anche le prestazioni volontarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei loro stabilimenti.

Per quanto concerne l'importo delle deduzioni accordate in materia di imposta federale diretta, il massimale è portato al 40 per cento del reddito netto o dell'utile netto. Il diritto vigente prevede un massimale del 10 per cento. A determinate condizioni (interesse pubblico particolarmente importante, finanziamento assicurato durevolmente, deduzione almeno equivalente accordata per l'imposta diretta del Cantone e del Comune), le prestazioni volontarie dovranno poter essere dedotte fino a concorrenza del 100 per cento del reddito netto o dell'utile netto.

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Attualmente possono essere dedotte soltanto le prestazioni in contanti. Nel presente progetto si propone invece di dedurre anche le prestazioni «in altri beni». Questo consentirebbe in particolare di ammettere la deducibilità fiscale di beni quali gli immobili al fine di favorirne il trasferimento a fondazioni.

La Commissione propone infine di consentire anche la deduzione delle prestazioni volontarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei loro stabilimenti. Questo complemento è stato introdotto affinché per esempio anche le università possano beneficiare maggiormente di liberalità. I doni destinati a sostenere la ricerca e la formazione rivestono infatti grande interesse per lo Stato e possono sgravarlo considerevolmente.

Data l'autonomia tariffaria dei Cantoni (art. 129 Cost.), spetta esclusivamente a questi ultimi stabilire l'entità delle corrispondenti deduzioni fiscali cantonali e comunali. La modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni proposta nel presente progetto si limita quindi a estendere la deducibilità fiscale alle liberalità in natura e alle prestazioni a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei loro stabilimenti.

Imposta sul valore aggiunto Il progetto della Commissione prevede anche una modifica della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. Tale modifica è anzitutto volta a esentare dall'imposta la «prestazione» che una fondazione di utilità pubblica fornisce rendendo noto al pubblico di aver ricevuto contributi da un donatore.

2.3.4

Rinuncia all'introduzione di un diritto di retrocessione

Nell'ambito dei lavori concernenti il presente progetto di legge, la CET-S e la sua Sottocommissione hanno anche esaminato l'opportunità di conferire al fondatore il diritto di chiedere la retrocessione dei beni da esso destinati alla fondazione. Un siffatto diritto avrebbe permesso al fondatore di recuperare totalmente o parzialmente, dopo un determinato lasso di tempo, l'importo inizialmente devoluto, sempreché si fosse riservato tale facoltà nell'atto di fondazione. La riserva di retrocessione avrebbe dato al fondatore la certezza di disporre di una sorta di «riassicurazione» che gli avrebbe consentito, nel peggiore dei casi, di far fronte a un deterioramento della sua situazione finanziaria.

L'introduzione del diritto di retrocessione avrebbe tuttavia implicato sforzi considerevoli da parte di tutti gli interessati (contribuenti, autorità fiscali, fondazioni, vigilanza sulle fondazioni), poiché avrebbe richiesto l'adozione di complesse normative di diritto civile e di diritto fiscale volte a evitare eventuali abusi (sottrazione d'imposta, riciclaggio di denaro). Avrebbe anche diminuito la comprensibilità della legge e rischiato di danneggiare la reputazione delle fondazioni svizzere. Nel presente progetto si rinuncia pertanto a introdurre un diritto di retrocessione.

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2.3.5

Proposta di minoranza

Una minoranza (Leuenberger e Béguelin) propone di non aumentare il massimale (10 % del reddito o dell'utile netto) previsto dal diritto vigente per la deduzione delle prestazioni volontarie a persone giuridiche esentate dall'imposta federale diretta. Tale minoranza chiede di limitarsi a estendere la deducibilità fiscale alle liberalità erogate all'ente pubblico e ai suoi stabilimenti. Ritiene che l'innalzamento del massimale proposto dalla Commissione debba essere respinto per i motivi esposti qui di seguito.

Il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva è un concretamento del principio costituzionale della parità di trattamento. Qualora la capacità contributiva fosse diminuita mediante liberalità destinate a una fondazione, il principio sopraccitato sarebbe compromesso. Un contribuente con un reddito elevato potrebbe infatti ridurre il suo onere fiscale al livello di quello di un contribuente la cui situazione finanziaria è molto più modesta. Simili deduzioni favorirebbero inoltre i contribuenti soggetti ad aliquote marginali elevate a scapito dei contribuenti con redditi modesti.

Secondo la minoranza summenzionata, il progetto della Commissione consentirebbe inoltre al contribuente di decidere da solo a quali compiti pubblici debbano essere destinate determinate risorse finanziarie e limiterebbe quindi anche la sovranità finanziaria dell'Assemblea federale sostituendo la decisione del Parlamento con un processo decisionale non democratico.

La minoranza della Commissione rileva infine che le deduzioni proposte comporterebbero una diminuzione del gettito fiscale e che, considerato l'attuale forte degrado delle finanze pubbliche, una siffatta riduzione delle entrate sarebbe inopportuna.

2.3.6

Risultati della procedura di consultazione

L'avamprogetto della CET-S è stato posto in consultazione presso i Cantoni dal 4 giugno al 31 luglio 2003. 25 Cantoni hanno espresso il loro parere. Data la brevità del termine impartito, il Cantone di Zugo ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) si è pronunciata unicamente sulla normativa fiscale proposta nell'avamprogetto.

2.3.6.1

Parere dei Cantoni in merito alle modifiche del Codice civile proposte dalla Commissione

Necessità di rivedere il diritto delle fondazioni Praticamente tutti i Cantoni (tranne GL, che ha tuttavia accolto favorevolmente la maggioranza delle modifiche proposte) riconoscono la necessità di rivedere il diritto delle fondazioni. Lo scopo principale del progetto, ossia la creazione di un quadro legale atto a incentivare le costituzione di fondazioni, è stato espressamente approvato.

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Introduzione del diritto del fondatore di esigere la modifica del fine I Cantoni hanno espresso opinioni divergenti in merito alla questione se occorra conferire al fondatore il diritto di esigere la modifica del fine.

Sei Cantoni (AI, BE, GR, LU, NW, OW) si sono espressi a favore della normativa proposta. Secondo tali Cantoni, quest'ultima accresce l'attrattiva delle fondazioni e ne incentiva la creazione. Essi ritengono inoltre che le nuove norme consentirebbero di risolvere parte degli attuali problemi senza tuttavia ridurre la protezione degli interessi dei destinatari.

Tredici Cantoni (AG, BS, FR, GE, JU, NE, SH, SO, TG, TI, VD, VS, ZH) hanno invece respinto la proposta. Tali Cantoni rilevano che le disposizioni attuali sono già sufficientemente flessibili e che la prassi ha sviluppato diverse soluzioni volte a mitigare il rigore del diritto vigente. Ritengono inoltre che la modifica proposta contravvenga gravemente al principio della perennità della fondazione e che questo potrebbe frenare la generosità dei donatori e peggiorare la situazione dei destinatari della fondazione. Sottolineano infine che il rischio che il fondatore abusi del diritto di modificare il fine per ottenere la retrocessione dei beni destinati alla fondazione è troppo grande. Altri Cantoni hanno espresso il loro scetticismo riguardo alla proposta chiedendosi se la nuova normativa sia in grado di conseguire l'obiettivo perseguito. Tali Cantoni ritengono infatti che la disposizione proposta comporti per il fondatore più limitazioni che agevolazioni.

Obbligo di designare un ufficio di revisione Tutti i Cantoni ritengono sia opportuno introdurre l'obbligo di designare un ufficio di revisione. L'eliminazione di questa importante lacuna consente di accrescere la trasparenza e la credibilità delle fondazioni e la fiducia dei donatori e dei destinatari.

Crea inoltre le condizioni atte a garantire una maggiore professionalizzazione. La nuova normativa permette di esercitare un controllo efficace e nel contempo poco dispendioso. Grazie alla sua flessibilità, può infine essere adeguata in funzione della complessità delle strutture delle singole fondazioni.

2.3.6.2

Parere dei Cantoni in merito alle modifiche del diritto fiscale federale proposte dalla Commissione

Innalzamento del massimale previsto per la deduzione delle liberalità La maggior parte dei Cantoni considera sproporzionata la quadruplicazione del massimale attualmente previsto e respinge pertanto la proposta della Commissione.

Soltanto BL, SZ, TI e la CDF approvano un simile aumento; la CDF preferirebbe però che la deduzione fosse limitata al 20 per cento. Quindici Cantoni (AG, AR, FR, GE, GL, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZH e la CDF) rilevano che, qualora fosse tuttavia deciso un innalzamento del massimale, un limite del 20 per cento sarebbe adeguato. Un siffatto massimale corrisponderebbe a quello previsto da alcune leggi cantonali.

I Cantoni che respingono la proposta di portare il massimale al 40 per cento giustificano tale rifiuto sostenendo segnatamente che un simile aumento metterebbe in forse, almeno in parte, i principi della generalità dell'imposta (art. 127 cpv. 2 Cost.)

e dell'imposizione secondo la capacità contributiva. Diversi Cantoni temono inoltre 7062

che un siffatto innalzamento del massimale provochi una diminuzione eccessiva del gettito fiscale e aumenti le possibilità di abuso rendendo necessaria un'intensificazione dei controlli. Taluni Cantoni temono infine che si esercitino pressioni sul legislatore cantonale affinché introduca un massimale identico a quello previsto a livello federale. Ritengono che questo inasprirebbe la competizione fiscale tra i Cantoni.

A determinate condizioni, innalzamento del massimale al 100 per cento Quasi tutti i Cantoni (salvo BL, BS e SZ) e la CDF respingono la proposta di consentire che, a determinate condizioni, le liberalità erogate a fondazioni siano dedotte fino a concorrenza del 100 per cento del reddito o utile netto. I motivi di tale rifiuto sono gli stessi che inducono gli interpellati ad opporsi alla quadruplicazione del massimale. Taluni Cantoni (LU, NW) accetterebbero tuttavia che il limite massimo sia portato al 30 o al 50 per cento.

Deducibilità delle liberalità in natura Il numero di Cantoni favorevoli a questa proposta corrisponde praticamente a quello dei Cantoni che la respingono. AG, AI, AR, BE, GR, JU, LU, NE, NW, SZ, TG e VS sono piuttosto contrari. In linea di principio, BL, BS, FR, GE, GL, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, ZH e la CDF approvano invece la proposta della Commissione. In genere, tali Cantoni subordinano la loro approvazione all'adozione di limiti e principi di valutazione chiari.

Ampliamento della cerchia dei beneficiari Tutti i Cantoni (salvo NE e TI) e la CDF approvano in linea di principio la proposta di ampliare la cerchia dei beneficiari. AG, AR, TG, UR e VS subordinano la loro approvazione alla condizione che la deducibilità sia limitata al 20 per cento del reddito o utile netto.

Modifica della LIVA Praticamente tutti i Cantoni che si sono pronunciati in merito al nuovo articolo 33a della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (tranne NE) hanno accolto favorevolmente e approvato questo complemento.

3

Commento alle singole disposizioni

3.1

Commento delle disposizioni del Codice civile

Articolo 57 capoversi 2 e 3 CC La versione italiana dell'articolo 57 capoverso 2 CC subisce una lieve modifica redazionale volta a garantirne la concordanza con i testi tedesco e francese.

L'avverbio «possibilmente» è sostituito con l'espressione «quanto possibile».

L'articolo 57 capoverso 3 CC è modificato al fine di tener conto della nuova normativa prevista nell'articolo 88 CC per quanto concerne la soppressione della fondazione. Secondo il presente progetto spetta infatti all'autorità federale o cantonale

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competente pronunciare, su richiesta o d'ufficio, la soppressione delle fondazioni il cui fine non è più conseguibile o è diventato illecito o immorale (art. 88 cpv. 1 CC).

Poiché la competenza di pronunciare la soppressione di una fondazione non è più attribuita sistematicamente a un'autorità giudiziaria, l'avverbio «giudizialmente» deve essere stralciato dall'articolo 57 capoverso 3 CC.

La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche resta di competenza del giudice (art. 88 cpv. 2 CC).

Articolo 81 capoversi 1 e 3 (nuovo) CC In virtù dell'articolo 81 capoverso 1 CC, la fondazione può essere costituita per atto pubblico o per disposizione di ultima volontà. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale5, non è invece possibile costituire una fondazione mediante una clausola convenzionale inserita in un contratto successorio.

Nella procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993, tutti gli interpellati hanno accolto favorevolmente la proposta di consentire anche la costituzione di fondazioni mediante contratto successorio.

Sostituendo nell'articolo 81 capoverso 1 CC la nozione di «disposizione di ultima volontà» con quella di «disposizione a causa di morte», si ammette la creazione di fondazioni per contratto successorio.

Se una fondazione è costituita mediante disposizione a causa di morte, non si può escludere che gli eredi non rispettino la volontà del de cuius e «dimentichino» la fondazione. Per evitare questa eventualità, l'articolo 81 capoverso 3 CC esige che l'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunichi all'ufficiale del registro di commercio competente la costituzione della fondazione. Secondo l'articolo 103 capoverso 1 dell'ordinanza sul registro di commercio, l'ufficiale del registro deve annunciare l'iscrizione della fondazione all'autorità incaricata di vigilarla e chiederle di confermare che ne assume la vigilanza.

Articolo 83 capoversi 2­4 (nuovo) CC Nel messaggio del 19 dicembre 20016 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società a garanzia limitata) il Consiglio federale propone una nuova normativa inerente alle misure da adottare in caso di lacune nell'organizzazione di una persona giuridica. Tali disposizioni
devono applicarsi a tutte le forme di società previste dal Codice delle obbligazioni. Il Consiglio federale propone inoltre norme speciali per l'associazione e la fondazione, al fine di tener conto delle particolarità di queste due persone giuridiche.

Poiché la revisione dell'articolo 83 CC è strettamente connessa con la presente iniziativa parlamentare, si propone di riprendere la proposta del Consiglio federale.

In una fase ulteriore occorrerà adeguare di conseguenza il disegno di revisione del diritto della società a garanzia limitata.

5 6

DTF 96 II 273, consid. 4­8.

FF 2002 2841

7064

L'articolo 83 CC introduce sostanzialmente le innovazioni seguenti: ­

l'autorità di vigilanza può prendere le misure necessarie non soltanto all'atto della costituzione della fondazione bensì anche se successivamente si constatano lacune nell'organizzazione della stessa;

­

l'articolo 83 deve consentire di rimediare a qualsiasi tipo di lacuna che può presentarsi nell'organizzazione della fondazione: può trattarsi della mancanza di uno degli organi prescritti o del fatto che uno di tali organi non sia composto regolarmente (ossia conformemente alle prescrizioni della legge, dell'atto di fondazione e del regolamento); l'intervento dell'autorità di vigilanza è in particolare giustificato quando l'ufficio di revisione non soddisfa i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 83a capoverso 2 CC;

­

l'autorità di vigilanza agisce d'ufficio. Secondo l'articolo 941a CO (nuovo), l'ufficiale del registro di commercio deve informare l'autorità di vigilanza competente delle lacune da esso constatate nell'organizzazione di una fondazione;

­

l'autorità di vigilanza può prendere tutte le misure necessarie per colmare le lacune presenti nell'organizzazione della fondazione. L'articolo 83 capoverso 2 CC menziona gli esempi seguenti: la fissazione di un termine entro il quale la fondazione deve regolarizzare la situazione e la nomina dell'organo mancante o di un commissario. Sono tuttavia concepibili anche altre misure appropriate, come l'adeguamento dell'atto di fondazione o del regolamento.

Secondo l'articolo 83 capoverso 4 CC, la fondazione si assume le spese di tali misure;

­

secondo il diritto vigente, il patrimonio di una fondazione può essere devoluto a un'altra fondazione avente uno scopo affine soltanto se il fondatore o una clausola dell'atto di fondazione non vi si oppone. Nell'articolo 83 capoverso 3 CC del presente progetto si rinuncia a questa limitazione, conformemente a quanto suggerito nella procedura di consultazione. Va rilevato che la modifica del fine della fondazione ai sensi dell'articolo 86 CC può essere operata anche se il fondatore vi si oppone o l'atto di fondazione esclude una tale modifica. La medesima regola si applicherà pertanto ai due casi;

­

alla stessa stregua dell'articolo 57 capoverso 2 CC, la versione italiana dell'articolo 83 capoverso 3 CC subisce inoltre una lieve modifica redazionale volta a garantirne la concordanza con i testi tedesco e francese. L'avverbio «possibilmente» è sostituito con l'espressione «quanto possibile».

Articolo 83a CC (nuovo) La presente disposizione obbliga le fondazioni a designare un ufficio di revisione e definisce i requisiti che quest'ultimo deve soddisfare in materia di indipendenza.

L'obbligo di designare un ufficio di revisione era già stato proposto nell'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993 e nell'avamprogetto di una legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LRR) del 29 giugno 1998. In entrambi i casi questa proposta è stata accolta favorevolmente nell'ambito delle relative procedure di consultazione. In pratica le autorità di vigilanza esigono già, perlomeno a livello federale, che sia designato un ufficio di revisione.

7065

Soltanto le cosiddette fondazioni classiche sono assoggettate all'obbligo di designare un ufficio di revisione. In virtù dell'articolo 87 capoverso 1bis CC, le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche ne sono invece dispensate. Possono tuttavia designare spontaneamente un ufficio di revisione.

Capoverso 1 Secondo l'articolo 83a capoverso 1 CC, la nomina dell'ufficio di revisione compete all'organo superiore della fondazione. Quest'ultimo può inoltre revocare in ogni tempo l'ufficio di revisione con effetto immediato (per quanto concerne il diritto della società anonima, cfr. art. 727e cpv. 3 CO). L'ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio (come gli altri organi della fondazione).

Capoverso 2 L'ufficio di revisione può essere una persona fisica o giuridica. L'articolo 83a capoverso 2 CC parla di «persone incaricate della revisione»; in tal modo s'intende sottolineare che i rapporti giuridici tra la fondazione e l'ufficio di revisione si fondano su un contratto di mandato che può essere revocato in ogni tempo in virtù dell'articolo 404 capoverso 1 CO. La normativa proposta ammette anche la revisione svolta a titolo gratuito e non professionale.

Secondo l'articolo 83a capoverso 2 CC, le persone incaricate della revisione devono essere indipendenti dalla fondazione (per quanto concerne il diritto della società anonima, cfr. art. 727c CO). Il presente progetto presume (in modo inconfutabile) che in determinate situazioni l'indipendenza non sia garantita. Tale è segnatamente il caso se le persone incaricate della revisione: ­

fanno parte di un altro organo della fondazione;

­

sono vincolate alla fondazione da un rapporto di lavoro (p. es. tengono la contabilità della fondazione);

­

hanno stretti legami di parentela con membri di organi della fondazione;

­

sono destinatari della fondazione.

L'autorità di vigilanza verifica se i requisiti di indipendenza sono soddisfatti; può se del caso intervenire fondandosi sull'articolo 83 capoverso 2 CC. Quando è chiesta l'iscrizione, anche l'ufficiale del registro di commercio deve esaminare se le disposizioni di legge sono rispettate.

Capoverso 3 Le persone incaricate della revisione devono disporre dei requisiti necessari per poter adempiere le loro funzioni, ossia la verifica della contabilità e della situazione patrimoniale della fondazione (per quanto concerne il diritto della società anonima, cfr. art. 727a CO). Secondo l'articolo 83a capoverso 3 CC, il Consiglio federale può stabilire quando la fondazione deve eccezionalmente far capo a un revisore particolarmente qualificato. Questa nozione proviene dal diritto della società anonima7. I criteri di grandezza previsti dal Codice delle obbligazioni non possono tuttavia essere applicati alle fondazioni. Occorrerà pertanto tener conto delle peculiarità delle 7

Art. 727b CO; Ordinanza del 15 giugno 1992 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati (RS 221.302).

7066

fondazioni basandosi su criteri quali l'importo del capitale di dotazione, l'ammontare annuo delle liberalità ricevute o l'esercizio di un'impresa commerciale da parte della fondazione.

Capoverso 4 Secondo l'articolo 83a capoverso 4 CC, l'autorità di vigilanza può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione se sono riunite determinate condizioni stabilite mediante ordinanza dal Consiglio federale. Questa disposizione consente di tener conto delle esigenze della prassi. Permette nel contempo di garantire la certezza del diritto e una prassi unitaria a prescindere dall'autorità di vigilanza competente. L'esenzione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione dovrebbe tuttavia rappresentare un'eccezione e concernere in particolare le fondazioni che possiedono un patrimonio molto modesto o le cui attività sono molto limitate. Il Consiglio federale dovrà inoltre disciplinare le modalità dell'esenzione, e soprattutto la durata della stessa.

È stata esaminata anche la possibilità di fissare nella legge un massimale del capitale di dotazione al di sotto del quale la fondazione sia automaticamente dispensata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Questa soluzione è tuttavia stata scartata poiché ritenuta non sufficientemente differenziata.

Articolo 83b CC (nuovo) L'articolo 83b CC definisce le attribuzioni dell'ufficio di revisione. Quest'ultimo verifica la contabilità e la situazione patrimoniale della fondazione (per quanto concerne il diritto della società anonima, cfr. art. 728 CO). Le persone incaricate della revisione devono in particolare verificare se i conti annuali (a tal proposito, cfr.

art. 84b CC) sono stati compilati conformemente alle prescrizioni di legge e alle disposizioni dell'atto di fondazione.

L'ufficio di revisione redige una relazione in cui riferisce sul risultato della sua verifica. La relazione di revisione menziona anche i nomi delle persone che hanno proceduto alla revisione e attesta che tali persone adempiono i requisiti professionali e d'indipendenza. È trasmessa all'organo superiore della fondazione.

Oltre alla sua attività di revisione in senso stretto, l'ufficio di revisione svolge anche determinati compiti in caso di eccedenza dei debiti e d'insolvenza (a tal proposito, cfr. art. 84a CC).

Articolo 84 capoverso 1bis CC
(nuovo) L'articolo 84 capoverso 1bis CC autorizza espressamente i Cantoni a centralizzare la vigilanza sulle fondazioni e a rinunciare quindi alla vigilanza esercitata dai Comuni.

Nella procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993 questa proposta è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza degli interpellati.

Articolo 84a CC (nuovo) L'articolo 84a CC corrisponde all'articolo 84b dell'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993.

7067

Questa disposizione riprende in ampia misura la normativa del diritto della società anonima in materia di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti (art. 725 seg. CO).

Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un'eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'organo superiore della fondazione stila senza indugio un bilancio intermedio e lo sottopone per verifica all'ufficio di revisione. Se constata che la fondazione presenta effettivamente un'eccedenza di debiti o per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l'ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all'autorità di vigilanza. Quest'ultima prende le misure necessarie (p. es. limitare il fine della fondazione, sopprimere la stessa o disporre misure di risanamento).

Qualora non sia possibile risanare la fondazione mediante misure di vigilanza, l'autorità di vigilanza può chiedere che siano prese le misure di esecuzione forzata previste nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF)8. Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 725a CO. In virtù di tale disposizione, il giudice può differire il fallimento, ad istanza dell'autorità di vigilanza o di un creditore, quando il risanamento della fondazione appaia probabile.

Articolo 84b CC (nuovo) Capoverso 1 L'articolo 84b capoverso 1 CC prevede espressamente che le fondazioni hanno l'obbligo di tenere una contabilità. Quest'ultima è infatti un presupposto imprescindibile per la revisione dei conti annuali di cui all'articolo 83a CC. L'iscrizione di quest'obbligo nella legge è tanto più necessaria se si considera che secondo la giurisprudenza attuale del Tribunale federale9 le fondazioni sono obbligate a tenere una contabilità soltanto se esercitano un commercio, un'industria o un'altra impresa in forma commerciale ai sensi dell'articolo 934 capoverso 1 CO.

Capoverso 2 La compilazione dei conti annuali è disciplinata negli articoli 957 e seguenti CO, che si applicano per analogia. Se la fondazione esercita un'impresa in forma commerciale, si applicano invece per analogia le pertinenti disposizioni del diritto della società anonima (art. 662 segg. CO).

Articolo 85 CC Il diritto vigente prevede che se una fondazione è soggetta alla vigilanza della Confederazione il Consiglio federale
può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificarne l'organizzazione. Il Consiglio federale ha demandato tale competenza al Dipartimento federale dell'interno10. La nuova formulazione dell'articolo 85 CC tiene conto di questa delega di competenze.

8 9 10

RS 281.1. Cfr. art. 39 cpv. 1 n. 12 LEF.

DTF 110 Ib 17.

Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1) in combinato disposto con gli art. 43 cpv. 2 e 47 cpv. 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

7068

Articolo 86 capoverso 1 CC L'articolo 86 capoverso 1 CC è modificato nei punti seguenti: ­

analogamente a quanto proposto nell'articolo 85 CC, la competenza di decidere la modifica del fine della fondazione è attribuita all'autorità federale competente e non più al Consiglio federale;

­

in virtù del diritto vigente, la modifica del fine di una fondazione può essere proposta soltanto dall'autorità di vigilanza. Il presente progetto conferisce tale facoltà anche all'organo superiore della fondazione11. In entrambi i casi, l'autorità federale o cantonale competente pronuncerà la sua decisione dopo aver sentito l'organo superiore della fondazione o l'autorità di vigilanza.

Articolo 86a CC (nuovo) L'articolo 86a CC consente al fondatore di chiedere all'autorità competente la modifica del fine della fondazione. Il fondatore può quindi riservarsi la possibilità di dare un nuovo orientamento alla fondazione.

Capoversi 1 e 2 L'articolo 86a CC stabilisce le condizioni cui è subordinata la modifica del fine della fondazione.

Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere soddisfatte da tutte le fondazioni classiche. Si tratta delle condizioni seguenti:

11

­

l'atto di fondazione prevede la possibilità di modificare il fine. La clausola che riserva tale modifica deve quindi essere stata prevista al momento della costituzione della fondazione;

­

il fondatore deve presentare una domanda di modifica del fine della fondazione all'autorità federale o cantonale competente. Nella domanda va precisato il nuovo fine che la fondazione deve perseguire; è anche immaginabile che il nuovo fine sia già stato definito nell'atto di fondazione. La domanda può anche risultare da una disposizione a causa di morte del fondatore; secondo l'articolo 86a capoverso 4 CC, l'autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte deve comunicare all'autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione;

­

devono essere trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall'ultima modifica operata su richiesta del fondatore. Il fondatore può quindi determinare a più riprese un cambiamento dello scopo della fondazione, sempreché rispetti un termine di dieci anni tra una modifica e l'altra.

Questo termine decennale è volto a garantire alla fondazione una certa stabilità e a evitare che le sue attività siano ostacolate da cambiamenti frequenti del fine;

­

se la domanda di modifica del fine è presentata senza che sia scaduto il termine decennale, l'autorità competente deve attendere la decorrenza di tale Numerose organizzazioni avevano formulato la medesima proposta nell'ambito della procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993

7069

termine prima di pronunciare la propria decisione; una richiesta prematura non costituisce tuttavia un motivo di reiezione.

Il capoverso 2 prevede una condizione supplementare per le fondazioni che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta: esige infatti che anche il nuovo fine di tali fondazioni sia pubblico o di utilità pubblica. Questa limitazione del diritto del fondatore di modificare il fine della fondazione è in parte volta a dissipare i timori, più volte espressi nella procedura di consultazione, che il fondatore possa abusare di tale diritto per motivi fiscali trasformandolo in pratica in un diritto di retrocessione. D'altro canto, si intende garantire alle persone che hanno erogato liberalità a una fondazione in considerazione del suo fine che i beni da esse elargiti saranno utilizzati per conseguire uno scopo pubblico o di utilità pubblica anche qualora tale scopo non dovesse più corrispondere a quello originariamente previsto.

L'autorità competente deve esaminare se sono adempiute le condizioni sopraesposte.

Se tale è il caso, ordina la modifica del fine della fondazione e chiede all'ufficio del registro di commercio competente l'iscrizione del nuovo scopo. Quest'ultimo diventa efficace nei confronti dei terzi soltanto dopo essere stato iscritto nel registro di commercio e pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 932 cpv. 2 CO). L'autorità competente non deve invece esaminare i motivi su cui poggia la richiesta di modifica; non dispone quindi di alcun margine di apprezzamento e non deve neppure verificare se la modifica del fine sia o meno opportuna (contrariamente a quanto previsto riguardo alla modifica del fine ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 CC).

Se le condizioni previste sono riunite, tale autorità deve pertanto ordinare la modifica del fine, salvo nei casi in cui il nuovo fine sia illecito o immorale o non possa essere perseguito mediante una fondazione.

Capoverso 3 Secondo l'articolo 86a capoverso 3 CC, il diritto di chiedere una modifica del fine è un diritto inerente alla personalità; si estingue alla morte del fondatore e non può essere trasmesso a terzi, neppure agli eredi. Se il fondatore è una persona giuridica, tale diritto si estingue
il più tardi 20 anni dopo la costituzione della fondazione.

Questa norma è volta a evitare che sia interposta una persona giuridica al fine di protrarre nel tempo la possibilità di modificare lo scopo della fondazione.

Capoverso 4 L'articolo 86a capoverso 4 CC disciplina l'esercizio del diritto di chiedere la modifica dello scopo per i casi in cui la fondazione sia stata costituita da più fondatori (persone fisiche o giuridiche). Al fine di coordinare l'esercizio di tale diritto, questa disposizione esige che la domanda sia presentata congiuntamente da tutti i fondatori.

L'articolo 86a CC non si esprime in merito alla modifica del fine (su richiesta del fondatore) delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche, che non soggiacciono alla vigilanza dello Stato (art. 87 cpv. 1 CC). Si tratta di un silenzio qualificato della legge. Uno degli obiettivi principali della presente revisione è infatti il miglioramento delle condizioni quadro per le fondazioni che perseguono fini di utilità pubblica. La nuova normativa riguarda quindi principalmente le cosiddette fondazioni classiche. L'introduzione del diritto del fondatore di chiedere la modifica del fine di una fondazione di famiglia o di una fondazione ecclesiastica 7070

richiederebbe l'adozione di disposizioni speciali che esulerebbero dall'ambito della presente revisione.

Articolo 86b CC (nuovo) L'articolo 86b CC si ispira a una proposta formulata nell'avamprogetto di revisione del diritto delle fondazioni del 1993; tale proposta aveva suscitato ampi consensi nella relativa procedura di consultazione.

Il diritto vigente non prevede disposizioni concernenti le modifiche accessorie del fine e dell'organizzazione della fondazione. L'articolo 86b CC codifica i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale12 introducendo una procedura semplificata per le modifiche di lieve entità dell'atto di fondazione. L'autorità di vigilanza può apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione in quanto tali modifiche siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.

Articolo 87 cpv. 1bis CC (nuovo) In virtù dell'articolo 83a CC, le fondazioni devono designare un ufficio di revisione.

Secondo l'articolo 87 capoverso 1bis CC, le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche sono tuttavia esonerate da tale obbligo. Questa disposizione è stata integrata nell'articolo 87 CC per motivi di tecnica legislativa.

Articolo 88 CC La revisione dell'articolo 88 CC non comporta modifiche fondamentali del diritto vigente; la disposizione proposta colma talune lacune e introduce una normativa più unitaria.

Capoverso 1 Il capoverso 1 concerne le fondazioni soggette alla vigilanza dello Stato. In virtù del diritto vigente, una fondazione è soppressa per legge non appena il suo fine non può più essere raggiunto. Secondo la dottrina13, l'autorità competente deve tuttavia accertare la soppressione della fondazione in una decisione che ha esclusivamente effetto dichiarativo, il che comporta taluni problemi. Giacché la fondazione è soppressa per legge, non è in genere possibile determinare con esattezza il momento della soppressione. Nell'articolo 88 capoverso 1 CC si propongono pertanto le innovazioni seguenti: ­

12 13

14

la soppressione di una fondazione non avviene più per legge. Deve essere pronunciata, d'ufficio o su richiesta, dall'autorità federale o cantonale competente. La decisione di tale autorità ha effetto costitutivo14;

DTF 103 Ib 161, consid. 2.

Cfr. segnatamente: Harold Grüninger, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1­359 ZGB, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, art. 88/89 n. 6.

Secondo l'articolo 89 capoverso 2 CC, l'autorità competente deve inoltre notificare al registro di commercio la soppressione della fondazione affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.

7071

­

se il fine non può più essere conseguito, prima di disporre la soppressione l'autorità deve esaminare se la fondazione può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione (e, in particolare, del fine della fondazione);

­

se il fine è diventato illecito o immorale, spetta all'autorità federale o cantonale competente, e non al giudice, pronunciare la soppressione della fondazione (art. 88 cpv. 1 n. 2 CC).

Capoverso 2 L'articolo 88 capoverso 2 CC disciplina la soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche. Poiché tali fondazioni non sottostanno alla vigilanza dello Stato, spetta al giudice pronunciarne la soppressione.

La nuova normativa di cui all'articolo 88 CC richiede anche lievi adeguamenti degli articoli 57 capoverso 3 e 89 CC.

Articolo 89 CC L'articolo 89 CC subisce soltanto alcune modifiche ­ soprattutto di carattere redazionale ­ rese necessarie dalla normativa proposta nell'articolo 88 CC.

3.2

Commento delle disposizioni del Codice delle obbligazioni

Articolo 941a CO (nuovo) Questa disposizione va messa in relazione con l'articolo 83 capoverso 2 CC, concernente le misure da prendere in caso di lacune nell'organizzazione della fondazione.

Se constata che la fondazione presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro di commercio deve informarne l'autorità di vigilanza competente. Quest'obbligo dell'ufficiale è limitato alla violazione di norme imperative risultante dall'iscrizione nel registro di commercio o dai documenti giustificativi. Si pensi per esempio all'inosservanza dell'obbligo di designare un ufficio di revisione o dei requisiti richiesti in materia di indipendenza dei revisori (art. 83a CC). Le autorità del registro di commercio non sono invece tenute ad assicurare il rispetto delle disposizioni previste nell'atto di fondazione; questo compito spetta infatti all'autorità di vigilanza.

3.3

Commento delle disposizioni fiscali

3.3.1

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Articolo 33a LIFD (nuovo) In generale Questa disposizione concerne la deducibilità fiscale delle prestazioni volontarie erogate da persone fisiche per scopi di utilità pubblica.

7072

Secondo il vigente articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD, la deducibilità è limitata al 10 per cento. In virtù della normativa attuale l'importo detraibile è inoltre calcolato sul reddito netto previa deduzione di tali liberalità. Nella prassi questa normativa risulta difficilmente comprensibile per l'addetto ai lavori «medio». Comporta una deduzione pari al 10 per cento del reddito netto. Di fatto si tratta tuttavia del 9,1 per cento del reddito netto prima della deduzione delle prestazioni volontarie (10 su un denominatore di 110).

Nel presente progetto si propone di portare il massimale previsto per la deduzione delle prestazioni volontarie al 40 per cento. La normativa di cui al nuovo articolo 33a capoverso 1 LIFD precisa inoltre che la base di calcolo per la deduzione di tali liberalità è costituita dall'importo dei proventi diminuito degli oneri previsti negli articoli 26­33 LIFD. Questa nuova disposizione presenta il vantaggio di essere comprensibile per il contribuente e consente una detrazione che può effettivamente ammontare fino al 40 per cento del reddito netto calcolato prima di dedurre le prestazioni volontarie. In virtù della normativa vigente, una deduzione del 40 per cento corrisponderebbe invece a una detrazione effettiva pari soltanto al 28,6 per cento (40 su un denominatore di 140) del reddito netto calcolato prima di dedurre le prestazioni volontarie.

La presente disposizione introduce inoltre altre innovazioni importanti. Prevede infatti: ­

il diritto di dedurre, oltre alle prestazioni in contanti, anche le prestazioni in altri beni (cpv. 1);

­

l'estensione della deducibilità alle prestazioni volontarie erogate alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (cpv. 1);

­

in taluni casi, la possibilità di dedurre le liberalità fino a concorrenza dell'importo totale (100%) dei proventi imponibili (cpv. 2).

Capoverso 1 Di per sé basterebbe parlare soltanto di beni anziché distinguere tra prestazioni in contanti e prestazioni in altri beni. È tuttavia giustificato mantenere la nozione di «prestazioni in contanti» poiché i versamenti in contanti continueranno ad essere le prestazioni più frequenti. Inoltre nella prassi ci si è abituati a questa nozione. Menzionando anche gli «altri beni» si amplia considerevolmente l'oggetto della dotazione. Questa nozione comprende infatti i beni mobili e immobili come pure i capitali (compresi i crediti) e i diritti della proprietà intellettuale. Le prestazioni lavorative non sono invece considerate beni.

Il presente capoverso consente inoltre di dedurre dal reddito anche le prestazioni volontarie a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei loro stabilimenti. Sarebbe per esempio possibile erogare simili prestazioni ai PF e beneficiare della deduzione fiscale.

L'articolo 56 lettera g LIFD permette l'esenzione parziale delle fondazioni dal pagamento dell'imposta, giacché l'esonero fiscale è accordato soltanto per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a fini di utilità pubblica.

Il vigente articolo 33 capoverso 1 lettera i LIFD consente invece di dedurre le prestazioni volontarie soltanto se la fondazione è interamente esentata dall'imposta.

7073

Prevede infatti che le persone giuridiche beneficiarie di tali prestazioni devono perseguire uno scopo «di esclusiva pubblica utilità».

Per stabilire un «parallelismo» tra le due disposizioni, nell'articolo 33a capoverso 1 LIFD (che sostituisce il vigente art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD) occorre stralciare l'aggettivo «esclusiva». Lo stesso vale per l'articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID.

La normativa proposta consente di dedurre anche le liberalità erogate a persone giuridiche che sono esentate solo parzialmente dall'imposta, il che comporta una maggiore flessibilità. L'esenzione parziale può tuttavia essere accordata soltanto se la persona giuridica interessata tiene due contabilità separate, una per il settore che beneficia dell'esonero fiscale e una per quello soggetto all'imposta.

Capoverso 2 Il presente capoverso consente di autorizzare che le prestazioni volontarie siano dedotte fino a concorrenza del 100 per cento del reddito imponibile se sono riunite le condizioni seguenti: ­

un interesse pubblico particolarmente importante;

­

un finanziamento durevole;

­

una partecipazione almeno equivalente del Cantone e del Comune.

Interesse pubblico particolarmente importante Lo scopo perseguito dal beneficiario delle prestazioni volontarie deve presentare un interesse pubblico particolarmente importante. Dal momento che la deduzione concerne l'imposta federale diretta, un interesse meramente locale non è di regola sufficiente. Occorrerà pertanto provare l'esistenza di un forte interesse regionale.

Tale criterio sarà invece sempre considerato soddisfatto in caso di prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti. In tutti gli altri casi, occorrerà verificare se lo scopo perseguito dalla persona giuridica che beneficia delle liberalità presenta effettivamente un interesse pubblico particolarmente importante.

Finanziamento durevole Anche tale criterio sarà sempre considerato soddisfatto in caso di prestazioni volontarie alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti. La situazione è invece diversa per le persone giuridiche: il criterio del finanziamento durevole implica che l'esistenza della persona giuridica beneficiaria delle prestazioni volontarie sia assicurata finanziariamente mediante tali prestazioni o altre liberalità. Questa condizione deve segnatamente essere adempiuta se la persona giuridica interessata intende erigere edifici o acquisirne gratuitamente la proprietà. La concessione di una deduzione fiscale elevata non deve comportare spese considerevoli per l'ente pubblico. Il principio secondo cui il finanziamento della persona giuridica deve essere assicurato durevolmente è volto a evitare che in un secondo tempo l'esercizio della stessa cagioni spese rilevanti allo Stato. In altri termini, il criterio del finanziamento durevole riveste importanza soprattutto per le attività che l'ente pubblico non svolgerebbe senza l'iniziativa privata. L'intervento di privati non deve comportare a lungo termine un'estensione dei compiti pubblici.

7074

Partecipazione almeno equivalente del Cantone e del Comune («simmetria dei sacrifici») Il terzo criterio è quello della «simmetria dei sacrifici» tra la Confederazione, il Cantone e il Comune. Ogni deduzione superiore al massimale «ordinario» del 40 per cento previsto in materia di imposta federale diretta dev'essere accompagnata da una deduzione almeno equivalente in percentuale per le imposte dirette del Cantone e del Comune.

Va inoltre rilevato quanto segue: ­

Deduzione: l'entità della deduzione concessa in materia di imposta federale diretta dipende dalla deduzione accordata per le imposte dirette del Cantone e del Comune. Occorre tuttavia tener conto del fatto che non si può esigere che l'importo della deduzione ammessa a livello cantonale e comunale sia identico a quello previsto per l'imposta federale diretta. Ciò presupporrebbe infatti che anche la base imponibile dell'imposta federale diretta sia identica a quelle delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. La situazione è invece ben diversa giacché, per esempio, le deduzioni previste per tali imposte si differenziano tra loro. Sempre a titolo di esempio, è inoltre possibile che un contribuente eserciti un commercio fuori del Cantone di domicilio. In simili casi gli imponibili federale, cantonale e comunale divergono tra loro.

È quindi possibile tener conto di questa situazione soltanto esigendo un'equivalenza percentuale, come proposto nel presente progetto. D'altro canto, l'esigenza di una deduzione almeno equivalente in percentuale è volta a garantire la «simmetria dei sacrifici», affinché la rinuncia a una parte del sostrato fiscale a favore di un fine di utilità pubblica concerna non soltanto l'imposta federale diretta bensì anche (almeno nella stessa misura) l'imposta cantonale e comunale. Per esempio, una deduzione pari all'80 per cento del reddito determinante (ovvero dell'«importo totale dei proventi diminuito delle deduzioni di cui agli art. 26­33») per l'imposta federale diretta presupporrebbe che si accordi una deduzione almeno equivalente in percentuale anche per le imposte dirette del Cantone e del Comune. La normativa proposta garantisce tuttavia una «flessibilità in senso inverso»: in altri termini, nell'esempio summenzionato la deduzione accordata per l'imposta federale diretta potrebbe essere inferiore all'80 per cento. Questo consentirebbe se del caso di tener conto della diversa importanza che il fine di utilità pubblica riveste per la Confederazione, il Cantone e il Comune.

­

Autorità competente: la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono demandate ai Cantoni. Alla Confederazione compete esclusivamente l'esercizio della vigilanza (art. 103 LIFD). L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ­ integrata nell'amministrazione fiscale cantonale ­ è incaricata di dirigere e sorvegliare l'applicazione della legge sull'imposta federale diretta (art. 104 LIFD). Le spetterà quindi anche la competenza di accordare le deduzioni di cui al presente capoverso, ossia di operare la tassazione interessata da tali deduzioni. Considerato il principio della «simmetria dei sacrifici», tale autorità non potrà tuttavia riconoscere l'esistenza di un «caso speciale» contro la volontà dell'autorità competente per l'imposta cantonale e comunale (di regola il Governo cantonale). Nel presente progetto l'autorità competente per accordare la deduzione è pertanto designata con il termine neutro «Cantone».

7075

­

Nell'ambito della vigilanza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può esercitare le competenze seguenti: farsi rappresentare alle deliberazioni delle autorità di tassazione e presentar loro proposte (art. 134 LIFD), ricorrere contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo dell'autorità di tassazione (art. 141 e 145 LIFD) e impugnare con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale le decisioni delle autorità cantonali di ricorso (art. 146 LIFD). Queste competenze consentono di garantire una prassi giuridica uniforme.

Capoverso 3 In virtù del capoverso 3, il fatto di rendere note al pubblico le prestazioni volontarie non impedisce al fondatore di dedurle dall'imposta. Di per sé questa constatazione è scontata nel diritto delle imposte dirette. La deducibilità di tali liberalità è infatti unicamente subordinata alla condizione che il beneficiario persegua fini pubblici o di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD o che le prestazioni volontarie siano erogate all'ente pubblico o ai suoi stabilimenti. Il fatto di rendere pubblicamente noto di aver versato prestazioni volontarie non muta in alcun modo questa condizione fondamentale.

Articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD A prescindere dal fatto che la presente disposizione riguarda le deduzioni dell'utile netto, possono in linea di massima essere formulate le medesime osservazioni fatte nel commento dell'articolo 33a capoversi 1­3 LIFD. Tali osservazioni concernono le innovazioni seguenti: ­

diritto di dedurre, oltre alle prestazioni volontarie in contanti, anche le prestazioni volontarie in altri beni (cfr. il commento dell'art. 33a cpv. 1);

­

estensione della deducibilità alle prestazioni volontarie erogate alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (cfr. il commento dell'art. 33a cpv. 1);

­

a determinate condizioni, possibilità di dedurre le liberalità fino a concorrenza del 100 per cento dell'utile netto (cfr. il commento dell'art. 33a cpv. 2);

­

constatazione che il fatto di rendere note al pubblico le prestazioni volontarie non ne pregiudica la deducibilità (cfr. il commento all'art. 33a cpv. 3).

3.3.2

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

In linea di principio, le prescrizioni della LAID sono identiche a quelle della LIFD.

Di conseguenza, le considerazioni espresse in merito alle disposizioni della LIFD valgono sostanzialmente anche per le corrispondenti disposizioni della LAID. La tavola di concordanza seguente indica i nessi esistenti tra la LAID e la LIFD: Articoli LAID art. 9 cpv. 2 lett. i e art. 25 cpv. 1 lett. c 7076

Articoli LIFD ibis

art. 33a art. 59 cpv. 1 lett. c, cbis e cter

Particolarità della LAID: Articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID Giacché l'articolo 129 della Costituzione federale esclude espressamente dall'armonizzazione gli importi esenti da imposta (deduzioni), la LAID non menziona né il saggio del 40 per cento né la possibilità di dedurre le liberalità fino a concorrenza del 100 per cento del reddito o utile netto. Questa competenza rientra infatti nell'autonomia del legislatore cantonale.

Articolo 25 capoverso 1 lettera c LAID Per quanto concerne questa disposizione valgono per analogia le osservazioni formulate nel commento dell'articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID.

3.3.3

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Articolo 5 capoverso 1 lettera f LIP (nuova) La modifica proposta costituisce un semplice adeguamento alla terminologia della LIFD.

3.3.4

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)

La disposizione proposta (art. 33a) è volta a completare la LIVA e introduce una normativa speciale concernente l'assoggettamento all'IVA nei casi in cui contributi ricevuti o versati da organizzazioni di utilità pubblica siano resi noti al pubblico.

Capoverso 1 Il capoverso 1 disciplina il caso in cui un'organizzazione di utilità pubblica riceve contributi. Sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto occorre stabilire se tale organizzazione fornisca una prestazione imponibile (segnatamente una prestazione pubblicitaria o una prestazione volta a diffondere o a promuovere l'immagine di chi ha versato i contributi) rendendo nota al pubblico l'identità dell'autore dei versamenti, in particolare ringraziando pubblicamente quest'ultimo per i contributi erogati. Secondo la prassi vigente non vi è prestazione imponibile ­ ragion per cui si parla anche di doni ­ se chi ha versato i contributi: ­

è menzionato una o più volte, con o senza indicazione della sua attività professionale o commerciale, in un rapporto annuale, un rendiconto o un resoconto scientifico;

­

è menzionato una o più volte, senza indicazione della sua attività professionale o commerciale, in altre pubblicazioni.

Rispetto alla prassi vigente, il capoverso 1 considera doni anche le liberalità il cui autore è menzionato, con indicazione della sua attività professionale o commerciale, in una pubblicazione diversa da un rapporto annuale, un rendiconto o un resoconto scientifico (p. es. un programma, un estratto, una rivista o un manifesto). Attualmen7077

te simili contributi non sono di regola considerati semplici doni bensì una forma di sponsorizzazione. La controprestazione del beneficiario dei contributi consiste nel menzionare in una pubblicazione il nome o la ditta dello sponsor in quanto impresa e nel fornire quindi una prestazione pubblicitaria o volta a promuovere l'immagine dello stesso. Il contributo costituisce pertanto la contropartita di una prestazione imponibile.

Il capoverso 1 esclude l'assoggettamento all'imposta soltanto se l'organizzazione di utilità pubblica cita chi ha versato i contributi in forma neutra, ossia omettendo qualsiasi aggiunta che potrebbe avere effetti pubblicitari o promuovere l'immagine dell'autore delle liberalità, come per esempio la menzione di prodotti da esso fabbricati o distribuiti. Se aggiunge unicamente il logo o la ditta originale di chi ha versato i contributi, l'organizzazione di utilità pubblica non fornisce tuttavia alcuna controprestazione; i contributi conservano pertanto il loro carattere di doni.

Capoverso 2 Il capoverso 2 concerne i casi in cui un'organizzazione di utilità pubblica versa contributi. In simili casi occorre stabilire se il beneficiario dei contributi fornisce una controprestazione imponibile (segnatamente una prestazione pubblicitaria) menzionando tale organizzazione. Secondo la prassi vigente, questi casi non configurano una fattispecie imponibile (sponsorizzazione con controprestazione) né se l'organizzazione di utilità pubblica è menzionata in un rapporto annuale, un rendiconto o un resoconto scientifico né se tale organizzazione è citata in un'altra pubblicazione.

La prassi vigente prevede tuttavia una deroga a questo principio se il nome dell'organizzazione di utilità pubblica comprende la ditta di un'impresa, ossia se tale organizzazione è stata costituita da un'impresa che versa contributi per il suo tramite. Menzionando una siffatta organizzazione in una pubblicazione, il beneficiario dei contributi permette all'impresa fondatrice di ottenere un effetto pubblicitario o di promuovere la propria immagine. Fornisce pertanto una prestazione imponibile.

Questa deroga è stata peraltro confermata in una recente decisione del Tribunale federale (sentenza del 13 febbraio 2002; cfr. consid. 6c, in cui il Tribunale federale precisa che se un'impresa commerciale utilizza una
fondazione per fornire le sue prestazioni di sponsorizzazione, v'è da ammettere l'esistenza di una fattispecie imponibile di sponsorizzazione).

Analogamente al capoverso 1, il capoverso 2 è volto a escludere l'imposizione di simili «prestazioni». Anche tale disposizione subordina l'esenzione dall'imposta alla condizione che il nome dell'organizzazione di utilità pubblica sia menzionato in forma neutra, ossia senza complementi che potrebbero avere effetti pubblicitari o promuovere l'immagine dell'impresa fondatrice. Non vi è inoltre controprestazione imponibile se il beneficiario dei contributi si limita ad aggiungere il logo o la ditta originale dell'impresa il cui nome è contenuto in quello dell'organizzazione di utilità pubblica.

Capoverso 3 Il capoverso 3 precisa che i contributi possono essere forniti sia in contanti sia in forma di prestazioni valutabili in denaro (quali p. es. liberalità in natura, messa a disposizione di personale o di infrastrutture).

7078

Capoverso 4 Nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, un'organizzazione è considerata di utilità pubblica ­ sotto il profilo della sponsorizzazione ­ se sono cumulativamente adempiute le quattro condizioni elencate nel capoverso 4. Tali condizioni si fondano sulla giurisprudenza del Tribunale federale concernente la nozione di «utilità pubblica» prevista in materia di imposta federale diretta.

a.

L'organizzazione è una persona giuridica, segnatamente una fondazione o un'associazione. Rinuncia inoltre alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi. Se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo (segnatamente una società anonima o una società cooperativa), tale rinuncia deve figurare espressamente nel suo statuto.

b.

I mezzi dell'organizzazione sono irrevocabilmente destinati allo scopo perseguito dalla stessa. In altri termini, l'organizzazione destina definitivamente i suoi mezzi alle attività da essa esercitate. La distribuzione di tali mezzi ai fondatori, agli azionisti e ai soci deve essere esclusa in modo definitivo. In caso di scioglimento della persona giuridica, tutto il patrimonio è quindi devoluto a un'organizzazione che persegue uno scopo simile. Tale condizione è adempiuta anche se l'organizzazione gestisce per esempio un bar in un museo di sua proprietà, purché quest'attività non costituisca lo scopo principale dell'organizzazione né la sua sola risorsa economica e rappresenti tuttalpiù un mezzo destinato a consentirle di perseguire il proprio fine (raccolta di fondi).

La seconda frase della lettera b è stata introdotta per ragioni di completezza.

Consente di stabilire un nesso con le condizioni cui l'articolo 56 lettera g LIFD subordina l'esenzione fiscale nell'ambito dell'imposta federale diretta.

c.

L'attività esercitata dall'organizzazione è di interesse generale soltanto se la cerchia dei destinatari, ossia delle persone che beneficiano della promozione e del sostegno dell'organizzazione, non è stata circoscritta. Qualora la cerchia dei destinatari sia per esempio limitata ai membri di un'associazione o di una società cooperativa o alle persone che esercitano una determinata professione, l'organizzazione non è considerata di utilità pubblica e l'esenzione fiscale è quindi esclusa.

d.

Oltre al criterio oggettivo dell'interesse generale, la nozione di utilità pubblica comprende un elemento soggettivo: il disinteresse, ossia l'altruismo.

Un'attività svolta nell'interesse generale può quindi essere considerata di utilità pubblica soltanto se è esercitata in modo disinteressato. Tale è il caso se i membri dell'organizzazione o terzi compiono sacrifici per uno scopo di interesse generale cui pospongono i loro interessi (a tal proposito, cfr. le sentenze del Tribunale federale del 19 ottobre 1950, in: Archivio di diritto fiscale svizzero [ADFS], vol. 19, pag. 328 segg., del 10 aprile 1987, in: ADFS, vol. 57, pag. 506 segg., e del 28 ottobre 1988, in: ADFS, vol. 59, pag. 464 segg.). In linea di principio, l'esenzione fiscale è accordata soltanto se l'attività non è svolta nel proprio interesse. Si considera che le istituzioni di mutuo soccorso non forniscano prestazioni disinteressate e altruistiche.

L'esenzione fiscale è inoltre negata se, in base alle strutture salariali, v'é da presumere una distribuzione dissimulata dell'utile.

7079

4

Conseguenze finanziarie

Per quanto concerne le conseguenze finanziarie del presente progetto di legge, la novità più importante è rappresentata dalla proposta della Commissione di innalzare il massimale previsto in materia di imposta federale diretta per la deduzione delle prestazioni volontarie erogate a persone giuridiche esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica. Come già rilevato, la CET-S propone di aumentare tale massimale dal 10 al 40 per cento (e, a determinate condizioni, persino al 100%) del reddito netto (persone fisiche) o dell'utile netto (persone giuridiche). Riguardo alla diminuzione del gettito fiscale che comporterebbe tale modifica va rilevato quanto segue: Persone fisiche Da una valutazione delle dichiarazioni d'imposta del periodo fiscale 1995/96 (non sono disponibili dati più recenti) compiuta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni risulta che soltanto il 2­3 per cento dei contribuenti che detraggono liberalità domanda deduzioni vicine al massimale del 10 per cento del reddito netto previsto dal diritto vigente. È quindi lecito supporre che se tale massimale fosse aumentato solo l'1­2 per cento dei contribuenti chiederebbe deduzioni più elevate.

Non è possibile quantificare con esattezza le conseguenze dell'aumento proposto sul gettito fiscale (rispettivamente le minori entrate dell'imposta federale diretta). La riduzione del gettito non dovrebbe comunque essere considerevole.

Non è neppure possibile fornire dati circa l'eventuale diminuzione del gettito fiscale dei Cantoni. Per motivi di diritto costituzionale, il presente progetto lascia infatti al legislatore cantonale la competenza di determinare l'importo delle prestazioni volontarie deducibili, come del resto previsto dalla legislazione vigente.

Persone giuridiche L'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone di analisi statistiche che permettano di valutare in che misura le persone giuridiche si avvalgono delle attuali possibilità di dedurre dall'imposta le prestazioni volontarie. Di conseguenza non è neppure possibile fornire indicazioni sulle minori entrate fiscali che comporterebbe un aumento del massimale previsto in materia di imposta federale diretta per la deduzione di tali liberalità.

Lo stesso vale per l'eventuale diminuzione del gettito fiscale dei Cantoni, giacché ­ come previsto per le persone fisiche ­ spetta al legislatore cantonale fissare il massimale per la deduzione delle prestazioni volontarie.

5

Rapporto con il diritto europeo

Il diritto europeo non prevede disposizioni di diritto civile concernenti le fondazioni.

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6

Costituzionalità

La modifica delle disposizioni del Codice civile concernenti le fondazioni (art. 80 segg.) si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale15, secondo cui la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

La revisione delle disposizioni del diritto fiscale è operata nell'ambito delle pertinenti leggi, ossia: la legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11), la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14), la legge federale sull'imposta preventiva (RS 642.21) e la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20). Le basi costituzionali di queste quattro leggi sono previste negli articoli 128, 129, 130 e 132 Cost.

15

RS 101

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